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Nota a Trib. Nuoro, 6 maggio 2026, n. 296.

1. Premessa.

La sentenza del Tribunale di Nuoro n. 296/2026 del 6 maggio 2026 affronta una questione che, nonostante l’enorme diffusione pratica della figura del c.d. “coobbligato” nei contratti bancari e finanziari, non aveva ancora ricevuto un inquadramento realmente sistematico: la natura giuridica della clausola di coobbligazione e la sua compatibilità con la disciplina consumeristica.

La pronuncia assume particolare rilievo non soltanto perché aderisce all’orientamento che riconduce il “coobbligato” nell’alveo della fideiussione, ma soprattutto perché individua nella clausola di coobbligazione una vera e propria clausola abusiva, nulla ai sensi del Codice del Consumo.

È proprio questo il profilo di maggiore interesse.

Per lungo tempo, infatti, la prassi bancaria ha utilizzato la figura del “coobbligato” come categoria apparentemente autonoma, distinta sia dal debitore principale sia dal fideiussore, senza però interrogarsi realmente sulla struttura causale del rapporto. La sentenza in commento, invece, supera tale impostazione e riafferma un principio tanto semplice quanto sistematicamente rigoroso: chi garantisce un debito altrui, pur se denominato diversamente dal predisponente contrattuale, resta un garante e deve essere trattato come tale.

La vicenda processuale trae origine da un contratto di finanziamento stipulato nel dicembre 2019 tra la banca ed il figlio del garante e quest’ultimo viene qualificato contrattualmente come “coobbligato”. A seguito dell’inadempimento, l’istituto di credito otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di entrambi; decreto che, non opposto nei termini, passava in giudicato e veniva successivamente azionato in sede esecutiva.

Solo nel corso della procedura esecutiva emergeva, tuttavia, il mancato controllo officioso sulla qualità di consumatore del garante e sull’eventuale abusività delle clausole contrattuali, secondo i principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE e recepiti dalle Sezioni Unite n. 9479/2023.

È in tale contesto che il Giudice dell’Esecuzione concedeva il termine per l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., successivamente accolta dal Tribunale di Nuoro con revoca integrale del decreto ingiuntivo già definitivo.

La pronuncia si inserisce così in quel progressivo processo di riemersione della tutela sostanziale del consumatore che, negli ultimi anni, ha profondamente inciso sul sistema monitorio e sul rapporto tra giudicato interno e controllo delle clausole abusive.

 

2. La difficile qualificazione del “coobbligato”.

La decisione si colloca all’interno di un noto contrasto giurisprudenziale.

Da un lato si rinviene l’orientamento che riconduce la coobbligazione all’art. 1292 c.c., ritenendo il coobbligato un vero e proprio debitore solidale; dall’altro, invece, l’impostazione che qualifica il rapporto in termini fideiussori. Lo stesso Tribunale richiama espressamente i due precedenti maggiormente rappresentativi: Tribunale di Piacenza, sentenza n. 322/2023, e Tribunale di Firenze, sentenza n. 1647/2019.

La pronuncia aderisce in maniera netta al secondo orientamento.

Secondo il Tribunale, infatti, “l’obbligazione solidale passiva può riscontrarsi in due ipotesi: nei rapporti negoziali a carattere plurisoggettivo, nell’ambito dei quali ciascuno dei condebitori è titolare del rapporto e destinatario dei relativi effetti, oppure nelle ipotesi in cui, all’obbligazione principale, si affianchi un’obbligazione accessoria avente carattere di garanzia”.

La motivazione prosegue poi con un’affermazione destinata probabilmente ad assumere un ruolo centrale nel futuro contenzioso della materia:

“Delle due l’una: o l’obbligato in solido è titolare del rapporto e destinatario degli effetti del contratto o assume l’obbligazione di garanzia di un debito altrui, non potendo individuarsi una terza figura ‘ibrida’”.

È probabilmente questo il vero nucleo sistematico della decisione.

Il Tribunale esclude infatti l’esistenza di un tertium genus tra debitore principale e fideiussore. Non è il nomen iuris utilizzato nel modulo predisposto unilateralmente dalla banca a poter modificare la struttura sostanziale del rapporto.

Nel caso concreto, il soggetto qualificato come “coobbligato” non aveva ricevuto il finanziamento, non era destinatario degli effetti economici del contratto e non aveva alcun interesse diretto all’operazione di credito. Egli aveva semplicemente garantito l’adempimento del debito assunto dal figlio.

La funzione economico-sociale dell’obbligazione era dunque inequivocabilmente quella propria della garanzia personale.

Muovendo da tale premessa, il Tribunale afferma un ulteriore principio di rilievo: in assenza di una disciplina autonoma della “coobbligazione”, il rapporto deve essere ricondotto al tipo negoziale con cui presenta maggiore affinità causale. E tale figura non può che essere la fideiussione di cui all’art. 1936 c.c.

La conclusione appare pienamente coerente con i principi generali dell’autonomia contrattuale. L’autonomia privata può certamente creare figure atipiche, ma non può eludere l’applicazione delle norme imperative che disciplinano il tipo concretamente realizzato.

In altri termini, il contratto va qualificato non in base alla terminologia utilizzata dal predisponente, ma alla funzione concretamente perseguita dalle parti. E quando il soggetto assume il rischio dell’inadempimento altrui senza partecipare al rapporto principale, la causa concreta del negozio resta quella fideiussoria.

 

3. L’abusività della clausola di coobbligazione.

La parte forse più innovativa della sentenza è però quella relativa alla qualificazione della clausola di coobbligazione come clausola abusiva.

L’opponente aveva dedotto l’assenza di qualsivoglia trattativa individuale e la natura integralmente predisposta del modulo contrattuale. Proprio tale profilo viene valorizzato dal Tribunale, che ritiene la clausola abusiva sia sotto il profilo della trasparenza sia ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. b), r) e t) del Codice del Consumo.

La decisione coglie un aspetto sino ad oggi raramente affrontato in modo espresso dalla giurisprudenza.

La clausola di coobbligazione non si limita infatti a disciplinare il contenuto del rapporto obbligatorio, ma interviene direttamente sulla qualificazione giuridica del soggetto garante, alterandone il regime normativo di tutela. Attraverso il semplice utilizzo della formula “coobbligato”, il professionista tenta sostanzialmente di sottrarre il rapporto alla disciplina della fideiussione e, conseguentemente, alle tutele riconosciute al garante-consumatore.

Il meccanismo è tanto semplice quanto insidioso.

Il consumatore viene formalmente presentato come debitore principale, pur non avendo alcun interesse diretto nel finanziamento e pur assumendo esclusivamente il rischio dell’altrui inadempimento. In tal modo, la clausola realizza uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, poiché mira ad eliminare in radice le protezioni riconosciute al fideiussore dall’ordinamento.

Il profilo di abusività si manifesta allora non solo sotto il piano sostanziale, ma anche sotto quello informativo e di trasparenza.

Il consumatore, infatti, non viene posto nelle condizioni di comprendere che la clausola predisposta unilateralmente dalla banca deroga, in concreto, alla disciplina tipica della fideiussione e tende ad escludere garanzie fondamentali quali, tra le altre, l’operatività dell’art. 1957 c.c.

Sotto tale profilo, la sentenza del Tribunale di Nuoro sembra inserirsi nel più ampio orientamento giurisprudenziale volto a privilegiare la tutela sostanziale del consumatore rispetto alla mera veste formale utilizzata dal professionista.

 

4. L’opposizione tardiva e il superamento del giudicato monitorio.

Di particolare interesse è poi il profilo processuale.

Il decreto ingiuntivo era già definitivo ed aveva costituito titolo per l’avvio dell’esecuzione forzata. Nonostante ciò, il Tribunale ha ritenuto ammissibile l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., valorizzando il mancato controllo officioso sull’abusività delle clausole e sulla qualità di consumatore del garante.

La decisione si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite n. 9479/2023, secondo cui l’assenza di tale controllo integra una causa non imputabile idonea a consentire il recupero della tutela oppositiva anche dopo il passaggio in giudicato del decreto monitorio.

La nullità derivante dall’abusività della clausola ha quindi travolto il titolo esecutivo già formatosi.

Accertata la natura fideiussoria del rapporto, il Tribunale ha poi applicato l’art. 1957 c.c., dichiarando il garante liberato per intervenuta decadenza della garanzia e revocando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della banca alle spese di lite.

La decisione dimostra così come la corretta qualificazione della figura del “coobbligato” non costituisca una questione meramente teorica o definitoria, ma incida direttamente sulla validità del titolo monitorio e sulla stessa esistenza del diritto di credito azionato nei confronti del garante.

 

5. Considerazioni conclusive.

La sentenza del Tribunale di Nuoro rappresenta una pronuncia destinata ad incidere significativamente sul contenzioso bancario in materia di garanzie personali.

Il dato realmente innovativo non consiste soltanto nella riconduzione del “coobbligato” alla fideiussione — soluzione già emersa in parte della giurisprudenza di merito — quanto piuttosto nell’avere individuato nella clausola di coobbligazione stessa il meccanismo attraverso cui il professionista tenta di eludere la disciplina protettiva del fideiussore-consumatore.

La decisione riafferma così un principio fondamentale dell’ordinamento: la qualificazione del rapporto non dipende dalla denominazione scelta unilateralmente dal predisponente, ma dalla concreta funzione economico-giuridica dell’obbligazione assunta.

Se il soggetto non riceve il finanziamento, non beneficia del rapporto principale e assume soltanto il rischio dell’inadempimento altrui, egli resta garante, indipendentemente dalla formula lessicale utilizzata nel contratto.

In questa prospettiva, la sentenza del Tribunale di Nuoro riporta la materia entro coordinate sistematiche più coerenti, sottraendo la figura del “coobbligato” a quella zona grigia nella quale la prassi bancaria aveva progressivamente tentato di collocarla.

In conclusione, la pronuncia in commento sembra recuperare un principio antico ma ancora profondamente attuale: plus valet quod agitur quam quod simulate concipitur. Conta ciò che il rapporto realmente è, non ciò che formalmente viene dichiarato.

Proprio per questo il “coobbligato”, una volta spogliato della costruzione nominalistica elaborata dalla prassi bancaria, torna inevitabilmente ad essere ciò che sostanzialmente è sempre stato: un fideiussore e come tale deve essere tutelato.

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