1 min read

Nota a App. Cagliari, Sez. Sassari, 5 maggio 2026, nn. 172 e 173.

di Andrea Sorgentone

Studio Legale Sorgentone

La Corte di Appello di Cagliari, sez. di Sassari, dopo la sentenza del 4/5/2026 ha pubblicato altre due sentenze nelle quali ha ripetuto che i contratti indicizzati a tassi Euribor “manipolati” sono nulli non in quanto “a valle” dell’intesa sanzionata dalla Commissione Antitrust ma in quanto è venuto parzialmente meno il fattore esterno Euribor alle quali le parti avevano fatto riferimento, nullo in quanto effetto diretto ed immediato dell’invio a EMMI da parte della banche del cartello vietato delle quotazioni concordate.

La nullità dei contratti è quindi stata dichiarata applicando il solo diritto interno, e quindi gli artt. 1346 e 1418 cc in aderenza ad un’impostazione che è stata ritenuta condivisibile nel procedimento dinanzi alla CGUE sia dalla Commissione Europea sia da parte dell’Avvocato Generale per il quale “gli effetti che un accordo vietato ai sensi dell’art. 101 TFUE puo’ spiegare per i rapporti contrattuali che coinvolgono soggetti terzi devono essere determinati dal Giudice nazionale a norma del diritto del suo paese”, per cui “nulla osta  a che il Giudice del rinvio esamini la validità e gli effetti di detta clausola alla luce delle disposizioni nazionali applicabili, ad esempio quelle in materia di legittimità dell’oggetto dei contratti, menzionate nell’ordinanza di rinvio e nelle osservazioni scritte delle parti che menzionando gli articoli 1346 e 1418 del c.c. italiano”.

Non si tratta di una impostazione “nuova” alla luce del “tramonto” della nullità diretta dei contratti “a valle” ex art 101 TFUE, ma di una domanda di nullità che ho proposto da anni, fin dall’inizio del contenzioso euribor, in alternativa alla prima.

Unico presupposto richiesto è che sia accertato che la manipolazione abbia riguardato non il mercato degli EIRD (che ne sono solo lo scopo) ma il tasso Euribor in se, e che sia stata effettiva.

Soccorre ancora una volta l’Avvocato Generale che nel procedimento davanti alla CGUE ha ribadito che la manipolazione ha riguardato i tassi Euribor e che l’accertamento compiuto dalla Commissione Antitrust “quanto alla manipolazione dell’Euribor deve essere considerato come definitivamente dimostrato e occorre tenerne debito conto” anche al di fuori dell’ambito degli EIRD oggetto della decisione comunitaria.

Che la manipolazione sia stata effettiva, come rilevato anche dalla Corte di Appello citata, è dimostrato dalle decisioni della Commissione Antitrust, per le quali tutti i tenori Euribor, e non solo quelli in concreto manipolati, risentono della manipolazione, in quanto sono quotati facendo previsioni future, essendo quindi le quotazioni di tutti i tenori tra di loro interconnesse.

Correttamente quindi la Corte di Appello, nelle 3 decisioni recentemente pubblicate, ha ritenuto irrilevante la “querelle” sulla nullità dei contratti  “a valle” che è oggetto della decisione delle Sezioni Unite, ritenendo che probabilmente la CGUE affermerà non solo che la manipolazione  dei tassi Euribor sia stata effettiva, ma che l’art. 101 TFUE sia invocabile da tutti i terzi che vi abbiano interesse, che potranno quindi chiedere in via incidentale la nullità dei tassi Euribor manipolati ex art 101 TFUE ai quali i loro contratti abbiano fatto riferimento.

In tal modo la nullità dei contratti di cui sopra si avrebbe non perché sono “a valle” ma in base all’ ordinanza n. 12007/2024 della Cassazione (resa in una altra causa seguita dallo scrivente) e soprattutto in base alla sentenza n. 11908/2020 che riguarda un caso perfettamente analogo ossia i contratti che facevano riferimento al “Prime Rate ABI” che come noto è stato quotato solo fino al 31/12/2004.

Seguici sui social: