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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 1 maggio 2026, n. 12216.

Massima redazionale

Il correntista che reclama la restituzione di somme indebitamente versate in ragione di clausole nulle deve provare l’inesistenza della causa dei pagamenti, producendo in giudizio il contratto che contiene siffatte clausole[1].

Nella specie, la Corte territoriale ha chiarito che la ricorrente non può, al fine di sottrarsi all’onere probatorio su di essa gravante (in ordine alle clausole contrattuali), sostenere di aver dedotto a fondamento della domanda introduttiva del giudizio che i rapporti di conto anticipi erano sorti senza la stipulazione di contratti scritti, con la conseguente impossibilità di produrli nel processo. La Corte, infatti, da un lato ha sottolineato che “le contestazioni articolate con l‘atto di citazione si incentrano sulla mancanza della pattuizione scritta di singole clausole, come quelle relative agli interessi ultralegali, alle commissioni di massimo scoperto e alle spese, e non sull’inesistenza dei documenti negoziali (id est, dei contratti in forma scritta)”. Dall’altro lato, la Corte, in via ipotetica, ha affermato che, se si dovesse prescindere dall’assorbente rilievo appena esposto, la ricorrente, quale parte che agiva in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate, era comunque tenuta a fornire elementi idonei a dimostrare tale asserita circostanza, ancorché di contenuto negativo. E ha aggiunto che la ricorrente non ha comunque provato la mancata stipulazione per iscritto dei contratti di conti anticipi e/o delle clausole su citate.

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Riguardo all’adempimento dell’onere della prova della mancata pattuizione per iscritto delle clausole sugli interessi ultralegali, la Corte d’Appello ha ravvisato l’inadempimento dell’onere probatorio nell’insufficienza della proposizione dell’istanza, rimasta inevasa, ex art. 119 TUB e nella mancata proposizione dell’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. (istanza ammissibile, dal momento che la Corte è partita dal presupposto che la ricorrente non avesse dedotto l’inesistenza dell’intero contratto in forma scritta), la cui inottemperanza da parte della Banca avrebbe potuto far desumere argomenti di prova circa la mancata stipulazione in forma scritta delle clausole suddette. Ed allora, la contestazione della ricorrente circa l’omessa valutazione, da parte della Corte, di una serie di elementi ulteriori di prova si risolve in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio, non deducibile in sede di legittimità.

In ogni caso, per quanto riguarda la mancata consegna di copia dei contratti ai sensi dell’art. 117, comma 1, TUB, si osserva che la ricorrente non ha dedotto di aver lamentato, in primo grado, il mancato adempimento, da parte della Banca, dell’obbligo di consegna dei contratti di conto anticipi al momento della loro stipulazione, ex art. 117, comma 1, TUB, per cui, in assenza di tale lamentela, non sussisteva alcun onere della Banca di dimostrare di aver adempiuto detta consegna. Né si può trarre alcuna prova, circa la pattuizione per iscritto delle clausole dei contratti di conto anticipi, dal fatto che la Banca avesse prodotto in giudizio i contratti ordinari di conto corrente.

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14.12.2022, n. 36585: “Nei rapporti bancari in conto corrente il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente annotate è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi. Con particolare riferimento alla situazione in cui l’illiceità della annotazione è fatta discendere dall’applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentire l’apprezzamento della dedotta causa di invalidità, nonché i relativi estratti conto – o altri strumenti rappresentativi delle contestate movimentazioni – atteso che solo attraverso tali documenti è possibile accertare il carattere indebito dell’annotazione. A tal fine egli non può invocare – diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti – il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, poiché tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione o, comunque, quanto agli estratti conto, può agevolmente acquisirlo, in caso di omesso invio da parte della banca, mediante richiesta ai sensi dell’articolo 117 del Tub”. Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. I, 22.05.2024, n. 18227; Cass. Civ., Sez. I, 29.02.2024, n. 5369.

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