4 min read

Nota a Trib. Brindisi, 29 aprile 2026, n. 42.

Massima redazionale

Condizione necessaria e sufficiente per l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è la deliberazione del Tribunale in ordine alla fattibilità del programma di adempimento ed alla condotta del debitore. Ebbene, la relazione illustrativa al D.L. n. 179/2012 consente di ritenere che una simile scelta normativa rinverrebbe la propria ragion di essere nel fatto per cui non sarebbe rintracciabile «alcun interesse economico dei creditori ad operare il “salvataggio” del soggetto di consumo». D’altronde, è noto come la disciplina dedicata al «piano del consumatore» abbia introdotto nell’ordinamento “un modello di gestione autoritativa del rapporto debito/credito” di cui è evidente il ruolo eccentrico e eversivo rispetto ai principi generali delle obbligazioni. Ciò, abbracciando una logica opposta alla proposta di accordo, quale fattispecie fondata sul connubio di elementi privatistici (l’accordo quale espressione di autonomia negoziale in sede concorsuale) e pubblicistici (la possibilità di superare il dissenso dei finanziatori artefici della situazione di sovraesposizione debitoria del proponente, neutralizzandone le facoltà rimediali).

L’istituto— specie in ragione dell’esito esdebitatorio cui conduce — consente di riconoscere rilievo giuridico al principio, innovativo, della inesigibilità della prestazione in virtù della mera impotenza finanziaria del debitore. È evidente il carattere eccentrico dell’istituto rispetto alle categorie codicistiche della impossibilità oggettiva e assoluta, quale causa estintiva della stessa, così come agli approdi interpretativi in materia di inesigibilità della pretesa alla esecuzione della prestazione dovuta, per contrarietà a buona fede oggettiva (che ha consentito di riconoscere rilievo a situazioni e condizioni personali oggettivamente apprezzabili, per quanto esulanti dalla fattispecie dell’impossibilità).

L’impotenza finanziaria assume rilievo purché ricorra la condizione della concreta idoneità del programma di ristrutturazione a sanare lo stato di sovraindebitamento. Come evidenziato da autorevole dottrina, il carattere dirompente non è tanto nell’impostazione autoritativa, quanto nell’essere lo stesso piegato alle esigenze del debitore-consumatore, con correlata attenuazione della “tradizionale soggezione del ceto debitorio a quella «signoria del credito» a lungo intesa come fil rouge delle disposizioni del libro IV del Codice civile”. Ciò, in quanto nel contemperamento fra interessi antagonisti, il legislatore ha considerato quello dei creditori ad una piena soddisfazione del credito subvalente rispetto alla possibilità di risanamento delle singole posizioni debitorie, aventi carattere stratificato nel tempo o, comunque, composizione complessa.

D’altronde, sotto il profilo sistematico, la pretermissione di una fase deliberativa dei creditori non è un unicum nel sistema delle soluzioni concordatarie, ricorrendo per esempio nelle procedure concorsuali «amministrative» delineate dagli artt. 214 l. fall. e 78 del d.lgs. 270/1999. Le stesse sono costruite in funzione dell’obiettivo di neutralizzazione della possibile mancata adesione dei creditori in funzione di tutela dell’interesse pubblico (alla continuità dell’impresa) sotteso all’approvazione della proposta.

Il piano di ristrutturazione sembra vantare, dunque, un’appartenenza al genus dei concordati «speciali» o coattivi proprio in quanto funzionale alla realizzazione di un interesse individuale, quello del consumatore – sovraordinato a quello dei creditori, così come ad un eventuale interesse pubblico – per tutelare il quale il legislatore ha sacrificato il principio di fedeltà ai patti contrattuali. A tale schema classificatorio è riconducibile, peraltro, anche il concordato semplificato, introdotto dall’ormai vigente CCII.  

Si aggiunga che l’obiettivo del risanamento è rimesso ad un atto unilaterale del consumatore, unico legittimato all’apertura del procedimento, per cui deve ritenersi eliso, o, comunque, fortemente compresso, il dogma della indisponibilità della insolvenza, rilevata la congruità della durata dell’esecuzione del piano, nonché la sua coerenza, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del proponente e con le sue personali condizioni reddituali e patrimoniali.

Quanto alla durata pluriennale dell’esecuzione del piano o dell’accordo, deve ritenersi che non esistano peculiari limiti di durata, anche perché non previsti dalla disciplina di settore, né argomentabili, teleologicamente o sistematicamente, anche in virtù del favor debitoris che permea tale disciplina. L’unico vincolo è quello della coerenza del piano o della proposta, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del ricorrente e con le sue personali capacità di rimborso. Tale assunto trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità.

Nel senso dell’ammissibilità di una modulazione pluriannuale, depone anche il principio personalistico che, insieme a quello solidaristico ex art. 2 Cost., costituiscono l’intelaiatura essenziale del testo costituzionale e che devono sempre conformare l’esegesi delle norme sia processuali sia sostanziale, quale quella di specie. Orbene, è conforme all’attuazione di tali principi la previsione di un meccanismo di esdebitazione che, a tutela dell’interesse antagonista dei creditori, è, comunque, contorniato da un peculiare regime procedimentale oltre che sostanziale, connotato da cautele idonee a realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in gioco. Ed è indubbio che la possibilità di addivenire ad un alleggerimento del carico debitorio costituisca per ogni consociato strumento che ne garantisce la dignità, quale valore primario dello stesso ordinamento sovranazionale comunitario, che eleva tale bene a oggetto del primo diritto fondamentale dell’Uomo (come agevolmente evincibile dall’art. 1 della CDFUE, in materia di “Dignità umana”).

Seguici sui social: