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Nota a App. Trento, Sez. II, 14 agosto 2025, n. 164.

Massima redazionale

Il Tribunale di Trento aveva ritenuto che la clausola floor riguardasse in realtà la determinazione della misura del tasso corrispettivo, integrando, di talché, l’oggetto del contratto, in quanto prestazione dovuta dal mutuatario. Per questo, essa non era riconducibile a una clausola vessatoria nel significato stabilito dall’articolo 3 della Direttiva 93/13/CEE (recepita con l’art. 33 cod. cons.). Più nello specifico, la clausola de qua non avrebbe autonomia rispetto alla generale determinazione del tasso corrispettivo, con la conseguente applicazione dell’art. 34, comma 2, cod. cons., per cui “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”; nella specie, tale ultima circostanza non era stata dedotta dalla ricorrente.

Che la determinazione complessiva della misura del tasso interessi, che comprende anche la clausola floor, costituisca oggetto principale del contratto, veniva desunta anche dal fatto che la banca mutuante, che svolge con modalità imprenditoriale – e, quindi, con finalità di lucro – l’attività di erogazione di finanziamenti, ne determina la misura tenendo conto non solo del costo del denaro, ma anche di quello della sua struttura imprenditoriale. Sempre a sostegno della riconducibilità della determinazione complessiva del tasso di interesse, comprensiva della clausola floor, all’oggetto del contratto, osservava che, in caso di andamento negativo dell’Euribor, si sarebbe potuta verificare l’ipotesi di mutuo gratuito, in contrasto con la volontà delle parti chiaramente sancita per atto pubblico e con la presunzione di onerosità di cui all’art. 1815 c.c.

Ciò anteposto, con il primo motivo, l’appellante contestava l’inquadramento della clausola floor nella nozione di oggetto principale del contratto, ritenendo che la stessa vada qualificata come accessoria, e non sfugga quindi al giudizio di vessatorietà. Osserva che essa non è né essenziale, né, tantomeno, caratterizzante questo tipo di contratto, ma riveste solo un carattere accessorio rispetto a quelle clausole che definiscono l’essenza del rapporto negoziale (quali l’obbligo di restituire il capitale preso a mutuo, la durata del mutuo, la frequenza e l’entità di ciascuna rata, il parametro di riferimento, l’entità dello spread), e quindi non integra l’oggetto principale di un contratto di mutuo a tasso variabile. Al tempo stesso, con il secondo motivo, l’appellante impugnava la sentenza, nella parte in cui ha negato la vessatorietà della clausola floor, pur in mancanza di una correlativa clausola cap, che ponga un tetto massimo al tasso di riferimento; cosa che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Tale assenza non riguarda la convenienza economica, che non è sindacabile dal giudice, ma attiene ai diritti e agli obblighi nascenti dal contratto determinando uno squilibrio giuridico e normativo, dato che consente ad una sola parte di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell’indice, e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli.

La Corte territoriale ritiene che la sentenza impugnata meriti integrale conferma.

Invero, deve essere condivisa la conclusione del Tribunale, che ha ricondotto la clausola floor all’oggetto del contratto e all’adeguatezza del corrispettivo, con la conseguente applicazione dell’art. 34, comma 2, cod. cons., che esclude che una clausola di tal genere possa essere sottoposta al controllo di vessatorietà. Essa non ha alcun carattere accessorio, dato che sua funzione è determinare il corrispettivo dovuto dal mutuatario in un contratto che, salvo patto contrario, l’art. 1815 c.c. vuole sia contratto oneroso (“Salvo diversa 8 volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante”); e l’obbligo di corrispondere gli interessi ha come contenuto necessario, e non certo accidentale, l’indicazione del criterio con cui essi vengono determinati. Di questo criterio la clausola floor non è che uno dei componenti, assieme al rinvio all’Euribor e all’indicazione dello spread rispetto a questo. Né vale opporre che si tratterebbe di clausola accessoria perché, in mancanza di essa, il negozio potrebbe comunque essere validamente stipulato, dato che la sua disciplina legale non ne richiede la presenza ai fini della validità. Questo perché l’art. 34, comma 2, non ha riguardo né ai requisiti di validità del contratto, ex art. 1325 c.c., né, tantomeno, ai requisiti del suo oggetto, ex art. 1346 c.c., ma, proprio come afferma la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea[1], a quelle clausole contrattuali che “fissano le prestazioni essenziali dello stesso contratto e che, come tali, lo caratterizzano”.

Non si deve, quindi, stabilire se si tratti di elemento che condiziona o meno efficacia o validità del contratto; occorre, per converso, accertare se definisca il suo oggetto, e quindi l’essenza stessa del rapporto. E necessariamente una clausola che stabilisce il tasso di interessi definisce la prestazione fondamentale di un contratto di mutuo, determinandone l’oggetto e definendo l’essenza stessa del rapporto contrattuale: il contenuto della fondamentale obbligazione del mutuatario (il pagamento degli interessi), non potrebbe essere compreso se non considerando la clausola che prevede che essi non potranno scendere al di sotto di una soglia minima. Se ne deve concludere che la clausola floor attiene all’oggetto principale del contratto, e, come tale, non è soggetta al controllo di vessatorietà.

In tali termini si è espressa recentemente anche la Corte Suprema di Cassazione[2], sia pure in una pronuncia intesa a negare che la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor, e, dunque, un contratto derivato; testualmente: «La clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto e/o all’adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal 9 vaglio di vessatorietà ai sensi dell’art 34, c. 2, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile; l’assenza di chiarezza e comprensibilità è comunque un giudizio di fatto.».

Il secondo motivo di appello, concernente la natura vessatoria della clausola, ai sensi dell’art. 33 cod.  cons., deve essere ritenuto assorbito nell’esclusione di essa dal giudizio di vessatorietà.

 

 

 

 

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[1] Il riferimento è a CGUE, 30 aprile 2014, C-26/13.

[2] Il riferimento è a Cass. n. 194/2025.

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