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Nota a Trib. Bari, Sez. IV, 13 giugno 2025, n. 2300.

Massima redazionale

A mente della giurisprudenza di legittimità, “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all’avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili[1]. Nel caso di specie, decorrendo tale dies a quo dal 29 aprile 2016, momento in cui i titoli hanno iniziato a perdere valore, e avendo parte attrice introdotto il presente giudizio con atto di citazione notificato in data 29.05.2019, sia qualificando la responsabilità della banca come contrattuale, sia qualificandola come extracontrattuale e/o precontrattuale ex art. 1337 c.c., nessun termine di prescrizione può dirsi maturato con riferimento alla domanda di risarcimento del danno.

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Per escludere la particolare rischiosità del titolo a nulla vale quanto dedotto dalla difesa della banca per cui al momento degli acquisti contestati le azioni erano titoli potenzialmente soggetti al rischio di liquidità, ma certamente non illiquidi. Infatti, ciò che rileva non è tanto la nozione esatta di quel titolo, se liquido o illiquido, quanto la sostanza delle sue caratteristiche che, come assume la stessa difesa della convenuta, era comunque a rischio illiquidità viste le peculiari e non snelle modalità di messa in vendita dello stesso (certamente non paragonabili a quelle di un mercato regolamentato come la borsa) che non erano in linea con gli obiettivi di investimento dell’attrice. Tale profilo di inadeguatezza dell’investimento non risulta affatto segnalato dalla convenuta in sede di sottoscrizione di aumento del capitale; allo stesso modo, l’intermediario non ha neppure menzionato la concentrazione della partecipazione azionaria.

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 21255/2013; Cass. n. 11119/2013; Cass. n. 2066/2023.

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