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Nota a ACF, 14 giugno 2024, n. 7419.

Massima redazionale

Nella specie, emergono profili di criticità con riferimento all’attività di profilatura. Ebbene, i due questionari sottoscritti dal ricorrente, aventi a oggetto l’analisi del livello di conoscenze ed esperienza e l’analisi degli obiettivi di investimento, hanno condotto all’attribuzione di un livello di conoscenza ed esperienza medio-basso, nonché a una propensione al rischio di tipo conservativo, una capacità di sopportare le perdite parziale e a individuare una percentuale massima di investimento di lungo periodo del 100%, dopo che il cliente aveva dichiarato di preferire un rendimento molto basso, pur di ridurre il rischio di perdere una parte del proprio capitale e di voler investire il proprio patrimonio in titoli che potevano registrare oscillazioni di valore contenute.

I questionari de quibus non contengono domande sufficientemente specifiche, analitiche e granulari, tali da poter far emergere l’effettivo livello di esperienza e conoscenza del cliente, con riferimento alle diverse tipologie di strumenti finanziari, essendo presenti unicamente 5 domande, riferibili solo ad alcuni aspetti generali della materia, che non si incentrano su strumenti finanziari puntualmente individuati e non permettono di individuare il reale livello di conoscenza del cliente medesimo.

Al contempo, foriere di criticità sono le valutazioni di adeguatezza, dal momento che i prodotti contestati non possono dirsi coerenti con il profilo di rischio dell’investitore, definito dallo stesso intermediario come eminentemente conservativo (ovverosia, corrispondente alla categoria meno evoluta tra le quattro previste) e, tantomeno, con la preferenza espressa per un rendimento molto basso, pur di contingentare il rischio di perdite. Peraltro, l’intermediario si è limitato a depositare dichiarazione in cui viene genericamente attestata l’adeguatezza dell’operazione, non ottemperando alle disposizioni dell’art. 41, comma 1, Reg. Consob n. 20308/2018, che impone (nel caso di servizio di consulenza) di fornire ai clienti retail, su supporto durevole e prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza, che specifichi la consulenza prestata e indichi perché essa corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. In tal senso depongono anche le “Questions & Answers on Mifid II and Mifir investor protection and intermediaries topics” di ESMA.

In particolare, la giurisprudenza arbitrale ha già ritenuto non sufficientemente dettagliato il contenuto di relazioni di consulenza che riportino soltanto il profilo finanziario assegnato al cliente, l’esito delle verifiche svolte e gli indici in base ai quali il giudizio sia stato eseguito, omettendo di rappresentare la descrizione generale della consulenza e le motivazioni concrete, per cui la raccomandazione risulta coerente con il profilo del cliente (declinato in: durata dell’investimento, conoscenze ed esperienze, propensione al rischio, capacità di sostenere le perdite)[1]. Laddove le spiegazioni fornite si risolvano in dichiarazioni generiche, apodittiche, standardizzate, identiche per i diversi parametri da prendere in considerazione e formulate in modo da proporre motivazioni tra loro alternative, queste vanno considerate come un adempimento meramente formalistico dell’obbligo di motivazione.

 

 

 

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[1] Cfr. ACF, 4 luglio 2023, n. 6654.

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