Nota a ACF, 12 settembre 2022, n. 5821.
Massima redazionale
Relativamente al servizio prestato in concreto dall’intermediario resistente, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie rileva che, dalla documentazione versata in atti, si possano trarre una serie di elementi univocamente sintomatici e convergenti nel senso della prestazione da parte dell’intermediario del servizio di consulenza. Più nello specifico, inducono in questo senso:
- la circostanza che il contratto per la prestazione dei servizi di investimento è stato sottoscritto fuori sede, con contestuale informativa sul diritto di recesso, per il tramite del consulente finanziario;
- il fatto che tutte le operazioni contestate sono state impartite fuori sede per il tramite di consulenti finanziari;
- la presenza, per le quote del fondo comune sottoscritte il 18 maggio 2015, del modulo, predisposto dall’intermediario e recante la sottoscrizione del ricorrente, contenente la dichiarazione di quest’ultimo di essere stato informato «ai sensi del Contratto di Consulenza sottoscritto [..] che l’operazione in oggetto è adeguata».
In presenza della prestazione del servizio di consulenza, l’inadempimento dell’intermediario, rappresentato dal mancato svolgimento della valutazione di adeguatezza, è dunque per tabulas. L’inadempimento è dotato di sicura rilevanza causale. Invero, la pressoché totalità delle perdite derivanti dalle operazioni eseguite tramite l’intermediario sono state sofferte in un periodo successivo alla sottoscrizione da parte del ricorrente di un questionario MIFID che indicava come obiettivo di investimento la protezione del capitale; di talché, risulta evidente che, nello scenario alternativo, in cui l’intermediario avesse svolto la valutazione di adeguatezza, non solo l’esito della stessa sarebbe stato negativo (essendo la conservazione del capitale incompatibile con l’investimento in certificates e in quote di fondi comuni), ma anche, in applicazione del principio del «più probabile che non», che il ricorrente si sarebbe, sulla base di tale valutazione, astenuto dal dare corso alle operazioni contestate.