Nota a App. Lecce – Sez. distaccata Taranto, 1 aprile 2022, n. 118.
Massima redazionale
La Corte territoriale, «pur non ignorando l’esistenza di un orientamento interpretativo secondo cui le rimesse soluzione andrebbero individuate in base al saldo ricalcolato previa eliminazione delle clausole nulle e storno degli addebiti illegittimamente eseguiti dalla banca sulla base di dette clausole», con la recentissima sentenza in oggetto, si allinea, senza soluzione di continuità, con l’orientamento opposto, per cui «le rimesse solutorie vanno individuate in base al “saldo banca” risultante dagli estratti conto inviati dalla banca». Invero, posto che la ripetizione di indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c., postuli l’inesistenza dell’obbligazione adempiuta e l’erronea convinzione su tale aspetto da parte del soggetto adempiente, individuare gli indebiti (costituiti, nella specie, dalle rimesse solutorie eseguite dalla correntista a copertura degli scoperti di conto) assumendo il debito effettivo e ricalcolato, previa eliminazione delle clausole contrattuali non pattuite o invalide, implicherebbe la surrettizia soppressione dell’istituto stesso della ripetizione di indebito (che, si badi, presuppone proprio l’esistenza di un debito solo apparente), nonché, contestualmente, di quello della prescrizione dell’azione de qua.
In conclusione, la natura solutoria delle rimesse indebitamente eseguite deve essere scientemente accertata sulla base di quanto rilevabile dagli estratti conto inviati dalla Banca (c.d. saldo banca).
Qui la sentenza.