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Nota a ABF, Collegio di Bologna, 15 maggio 2025, n. 4795.

di Luca Cardi

Banca Popolare di Fondi - Servizi Legali

“Arriva un momento nel quale t’adduni,

t’accorgi che la tua vita è cangiata.

Fatti impercettibili si sono accumulati fino a determinare la svolta.

O macari fatti visibili, di cui però non hai calcolato la portata, le conseguenze”

(Andrea Camilleri)

 

Lo scrittore siciliano evidenzia, con la sua inconfondibile prosa (che felicemente fonde nell’italiano termini di derivazione proverbiale) quanto taluni fatti – percettibili o impercettibili che siano – possano determinare conseguenze (talora irrimediabili) perché non se ne era correttamente valutata la portata. In altri termini, non se ne aveva la dovuta consapevolezza.

Potrebbe dirsi che, nell’ambito del diritto bancario (che qui ci occupa), il legislatore si sia preoccupato, in più di una circostanza, di circoscrivere il perimetro di tale “rischio”. Non beninteso delle conseguenze che da un’azione o da un’omissione del cliente bancario possano discendere, ma del fatto che le anzidette conseguenze possano prodursi senza che il cliente medesimo ne abbia l’opportuna consapevolezza.

La decisione n. 4795 del 15 marzo 2025 del Collegio felsineo dell’Arbitro Bancario Finanziario è, a suo modo, una dimostrazione di siffatta considerazione. Nel caso di specie, la doglianza della clientela è la propria iscrizione, nel segmento CAPRI della Centrale d’Allarme Interbancaria, a seguito, in due casi, del pagamento di assegni emessi in difetto di provvista e onorati per il solo importo facciale (oneri accessori esclusi) e, in un terzo caso, per un assegno risultato insoluto e protestato. Esaminati i fatti, il Collegio conclude che “la condotta dell’intermediario risulta invece del tutto legittima, essendo provato che la stessa ha inviato le tre lettere raccomandate a/r ai sensi dell’art. 9 bis L. n. 386/90, e che ha attivato la procedura di segnalazione del nominativo all’archivio informatizzato di cui all’art. 10 bis L. n. 386 del 1990, a seguito della prima presentazione dei tre assegni privi di provvista”.

La questione è, dunque, risolta dall’ABF con il puntuale richiamo alla Legge 15 dicembre 1990, n. 386 titolata “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.”. Ebbene, mentre per i casi di emissione di assegni senza autorizzazione (consumandosi l’illecito al momento stesso dell’emissione del titolo, essendo il traente sprovvisto di ogni e qualsivoglia potere in tal senso), il legislatore ha inteso non consentire alcuna ipotesi di pagamento tardivo del titolo (difettandone i presupposti stessi per l’emissione), nel caso di assegni emessi in difetto di provvista, si avvia un iter procedimentale per consentire al traente di “sanare” l’illecito con un pagamento, sia pur tradivo, dell’assegno (dell’importo facciale dello stesso e dei relativi oneri accessori ovvero anche di questi ultimi soli ove l’importo facciale sia stato pagato – per utilizzare un gergo bancario, ormai in parte reso desueto dalla nuova normativa CIT – in “seconda presentazione” e, dunque all’esito di un primo non definitivo impagato).

Recita l’art. 8 della menzionata disposizione legislativa rubricato ”Pagamento dell’assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione” che:

“1. Nei casi previsti dall’articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. 2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente. 3. La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto. 3-bis. L’autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. 4. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1”.

Ma – e qui si torna alla questione accennata in principio relativa alla consapevolezza che il cliente deve avere sia delle azioni da intraprendere per “sanare” l’illecito sia delle conseguenze che verranno a determinarsi ove tali azioni non venissero poste in essere – il traente deve essere debitamente “preavvisato” in merito.

Recita l’art. 9-bis della L. 386/1990 rubricato “Preavviso di revoca” che:

“1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell’articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio di cui all’articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati. 2. La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell’articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento. 3. Anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 2, lettera b), l’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. 4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l’impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto. 5. Se la comunicazione non è effettuata entro il termine indicato nel comma 2, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni (leggi: € 10.329,14, nda) per ogni assegno”.

Il traente del titolo deve, dunque essere posto nella condizione di conoscere in qual modo può provvedere a “sanare” l’illecito ed entro quali termini (“le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente”), con quali modalità (“il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente”) e come produrne la prova all’intermediario o al pubblico ufficiale levatore del protesto (“la prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto”). Lo strumento attraverso il quale tali circostanze vengono portate a conoscenza del cliente è il preavviso di revoca da effettuarsi a cura dell’intermediario. A corroborare quello che si configura quale un vero e proprio obbligo informativo posto in capo a quest’ultimo, la norma stabilisce – in maniera inequivocabile – una conseguenza “sanzionatoria” in capo all’intermediario medesimo ove l’obbligo di invio del preavviso di revoca non sia debitamente assolto (“e la comunicazione non è effettuata entro il termine indicato nel comma 2, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni – leggi: € 10.329,14, nda – per ogni assegno”).

Sottolinea il Collegio che “per evitare le sanzioni e l’iscrizione in CAI, il consolidato orientamento dei Collegi ritiene necessario, peraltro, che il termine di 60 giorni debba essere rispettato, non solo per l’adempimento in sé, ma anche in relazione alla produzione della relativa prova (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 21098/2018[1]; Collegio di Roma, decisione n. 8574/2024[2])”. Una volta informato il cliente, gli obblighi cui deve sottostare sono da intendersi, come si vede, soggetti a stringenti e non derogabili termini.

Dunque, l’informazione come elemento essenziale dell’iter procedimentale che conduce all’iscrizione in una banca dati (nel caso, il segmento CAPRI della Centrale d’Allarme Interbancaria). Ma va sottolineato che la preventiva informazione finisce per essere elevata a una sorta di indefettibile principio in una pluralità di casi in cui – a fronte di un inadempimento da parte del cliente – debba provvedersi all’iscrizione dello stesso in una banca dati pubblica o privata che sia.

Si consideri il caso – peraltro contemplato nella medesima disposizione legislativa (Legge n. 386/1990) dell’iscrizione nel segmento CARTER della Centrale d’Allarme Interbancaria. “Giova qui rammentare che nel segmento CARTER della Centrale d’Allarme Interbancaria vengono ad essere iscritte le “generalità dei soggetti ai quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento; tali dati restano iscritti in archivio per due anni (art. 10 Decreto Ministro delle Giustizia n. 458/01)” nonché l’“Indicazione dell’eventuale pagamento tardivo di tutte le ragioni di debito nei confronti dell’emittente della carta; tali dati restano iscritti in archivio fino alla scadenza della segnalazione nel segmento CARTER alla quale si riferiscono”. La Legge 15 dicembre 1990, n. 386 recita all’art. 10-ter rubricato “Preavviso di revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento e annotazione dell’avvenuto pagamento delle ragioni di debito”“1. Prima della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento, gli emittenti carte di pagamento comunicano al titolare della carta che: a) a partire dalla data indicata nella comunicazione sarà revocata l’autorizzazione all’utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nell’archivio di cui al precedente art. 10-bis; b) l’iscrizione di cui alla lettera a) può essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell’emittente; c) qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell’emittente venga effettuato successivamente all’iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sarà annotata dall’emittente nell’archivio stesso. 2. L’obbligo di annotazione di cui al comma 1, lettera c), a carico degli emittenti carte di pagamento decorre dal momento in cui è operativo l’adeguamento della struttura tecnica dell’archivio, così come comunicato dalla Banca d’Italia. 3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata all’indirizzo indicato dal titolare della carta, secondo quanto concordato tra le parti, con mezzi di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento, e può essere resa in via autonoma o unitamente all’invio di altre comunicazioni”. Fondamentale, pertanto, la funzione assolta dalla comunicazione che l’intermediario effettua nei confronti della clientela ai sensi del già menzionato art. 10-ter della Legge 386/1990 che si configura quale vero e proprio formale presupposto e requisito di validità della conseguente iscrizione nel segmento CARTER[3].

Né, del pari, vanno sottaciuti i casi di iscrizione nei cosiddetti SIC, sistemi di informazione creditizia privata[4] ovvero la segnalazione alla Centrale Rischi[5].

Alla stregua di quanto evidenziato appare, pertanto, delinearsi l’esistenza ed effettività di un principio cui deve improntarsi, nei casi di specie, la condotta dell’intermediario. Principio riconducibile (e di cui parrebbe rappresentare una species o, se si preferisce, una manifestazione nei casi che qui ci occupano) ai più generali principi generali di trasparenza e correttezza (desumibili dalla normativa di sistema) nonché – nel concreto adempimento dell’obbligo posto in capo agli intermediari – di diligenza e buona fede nello svolgimento ed esecuzione del singolo rapporto contrattuale.

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. ABF, Collegio di Bari, Decisione n. 21098 del 10 ottobre 2018: “… va menzionato il D.M. 458 del 7 novembre 2001 (“Regolamento Ministero della Giustizia sul funzionamento dell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento”) ai sensi del quale “La prova del pagamento tardivo dell’assegno nel sessantesimo giorno deve essere fornita dall’interessato durante l’orario di apertura dello stabilimento trattario” (cfr. art. 15, comma 2.), nonché la circolare della Banca d’Italia – n. 166009 del 11/07/2003 secondo cui “A partire dal momento in cui si perfeziona l’illecito, l’avvio della procedura sanzionatoria amministrativa e la “revoca di sistema” possono essere evitate solo dando prova del pagamento tardivo del titolo, secondo le modalità e nei termini fissati dall’art. 8 della richiamata legge 386/90”. Così sintetizzata la normativa vigente in materia, giova poi evidenziare che la questione relativa alle conseguenze di un pagamento dell’assegno privo di provvista entro i termini previsti per l’adempimento “tardivo”, ma per il quale sia fornita all’intermediario prova dell’effettivo pagamento nelle forme di legge solamente in un momento successivo alla scadenza di tale termine, è stata portata più volte all’attenzione dei Collegi territoriali dell’ABF, i quali hanno costantemente ritenuto necessario il rispetto dei termini di legge (60 giorni) anche quanto alla produzione della prova del relativo pagamento. Sul punto si richiama, ex multis, l’orientamento recentemente espresso dal Collegio di Milano nelle decisioni n. 7486 del 2016 e 7807/15, nonché dal Collegio di Palermo, decisione n. 15050/2017…”.

[2] Cfr. ABF, Collegio di Roma, Decisione n.. 8574 del 22 luglio 2024: ”… D’altro canto, gli adempimenti a carico dell’intermediario correlati all’emissione di assegni privi di provvista sono funzionali alla salvaguardia dell’interesse generale della tutela della fede pubblica sotteso alla disciplina sanzionatoria degli assegni contenuta nella legge n. 386/1990 e non sono pertanto derogabili dall’autonomia privata. Ne consegue la legittimità della revoca all’emissione degli assegni e la segnalazione in CAI effettuate dall’intermediario, essendo sufficiente per integrare il presupposto legale che obbliga quest’ultimo a revocare l’autorizzazione all’emissione degli assegni e a procedere alla segnalazione in CAI il fatto della mancata dimostrazione da parte del ricorrente dell’avvenuto pagamento entro il termine ex art. 8 dell’importo della penale e degli interessi…”.

[3] Cfr. Diritto del Risparmio, Nota a ABF, Collegio di Bologna, 11 marzo 2024, n. 3118. Centrale di Allarme Interbancaria. Iscrizione al Segmento CARTER: obbligo del preavviso di segnalazione e onere della prova (a cura dello scrivente, pubblicata in data 23 giugno 2024). https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/06/23/centrale-di-allarme-interbancaria-iscrizione-al-segmento-carter-obbligo-del-preavviso-di-segnalazione-e-onere-della-prova/

[4] Cfr. Diritto del Risparmio, Nota a ABF, Collegio di Milano, 30 dicembre 2024, n. 13374. Modalità e tempistiche di segnalazione ai Sistemi di Informazione Creditizia. (a cura dello scrivente, pubblicata in data 5 marzo 2025). https://www.dirittodelrisparmio.it/2025/03/05/modalita-e-tempistiche-di-segnalazione-ai-sistemi-di-informazione-creditizia/

[5] Cfr. Diritto del Risparmio, Nota a ABF, Collegio di Bari, 21 gennaio 2025, n. 708. Segnalazione nei sistemi di informazione creditizia e in Centrale Rischi: differenza dei presupposti e degli adempimenti. https://www.dirittodelrisparmio.it/2025/05/26/segnalazione-nei-sistemi-di-informazione-creditizia-e-in-centrale-rischi-differenza-dei-presupposti-e-degli-adempimenti/.

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