Nota a ABF, Collegio di Bologna, 11 marzo 2024, n. 3118.
«Nessuno sente il postino bussare senza un palpito del cuore.
Perché chi può sopportare di sentirsi dimenticato?»
(W. H. Auden)
Il poeta inglese, v’è da credere, ignorasse di quanti e quali messaggi la posta possa essere veicolo. Da poeta, poteva e doveva (verrebbe da dire) considerare il solo aspetto sentimentale della posta stessa. Il suo farsi concreto segno del ricordo nell’animo e nella mente di chi è lontano. Il letterato poteva e doveva (siam costretti a ripeterci) ignorare il volto “non poetico” della posta. Che poi, ad essere prosaici, in sintesi si riduce a una sola circostanza. L’esser raggiunti da una missiva che non ci rammemora l’amore di chi, fisicamente distante, ci è vicino nei sentimenti, ma il nostro dover adempiere o non aver adempiuto a un obbligo. E le non volute e sgradevoli conseguenze che ne discenderanno o potrebbero discenderne[1].
“Nel proprio ricorso – questo l’incipit della Decisione n. 3118 dell’11 marzo 2024 del Collegio di Bologna dell’Arbitro Bancario Finanziario – la parte ha affermato che, avendo l’intermediario resistente effettuato una segnalazione in CAI, segmento Carter […] senza l’invio di alcun preavviso, la segnalazione effettuata è illegittima. Il ricorrente ha ritenuto, così, che, con tale segnalazione, l’intermediario abbia violato anche i canoni di diligenza e buona fede e resogli difficile l’accesso al credito. Pertanto, ha chiesto al Collegio la rettifica dei dati in CAI.”. Ed ecco che, subito, ci imbattiamo in uno di quei casi in cui la posta reca spiacevoli novelle. O rectius tali avrebbe dovuto recarne, assumendo parte ricorrente che l’iscrizione nel segmento CARTER della Centrale d’Allarme Interbancaria sarebbe stata disposta illegittimamente proprio perché non preceduta da alcun preavviso. Sostiene, al contrario, l’intermediario resistente di aver provveduto alla segnalazione della ricorrente solo previo invio e ricezione del dovuto preavviso e annotando, a margine dell’iscrizione, la data del pagamento tardivo cui la clientela avrebbe – per l’appunto – sì provveduto, ma dopo l’avvenuta iscrizione in Centrale d’Allarme Interbancaria.
Giova qui rammentare che nel segmento CARTER della Centrale d’Allarme Interbancaria vengono ad essere iscritte le “generalità dei soggetti ai quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento; tali dati restano iscritti in archivio per due anni (art. 10 Decreto Ministro delle Giustizia n. 458/01)” nonché l’“Indicazione dell’eventuale pagamento tardivo di tutte le ragioni di debito nei confronti dell’emittente della carta; tali dati restano iscritti in archivio fino alla scadenza della segnalazione nel segmento CARTER alla quale si riferiscono” [2].
La Legge 15 dicembre 1990, n. 386 recita all’art. 10-ter rubricato “Preavviso di revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento e annotazione dell’avvenuto pagamento delle ragioni di debito”: “1. Prima della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento, gli emittenti carte di pagamento comunicano al titolare della carta che: a) a partire dalla data indicata nella comunicazione sarà revocata l’autorizzazione all’utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nell’archivio di cui al precedente art. 10-bis; b) l’iscrizione di cui alla lettera a) può essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell’emittente; c) qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell’emittente venga effettuato successivamente all’iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sarà annotata dall’emittente nell’archivio stesso. 2. L’obbligo di annotazione di cui al comma 1, lettera c), a carico degli emittenti carte di pagamento decorre dal momento in cui è operativo l’adeguamento della struttura tecnica dell’archivio, così come comunicato dalla Banca d’Italia. 3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata all’indirizzo indicato dal titolare della carta, secondo quanto concordato tra le parti, con mezzi di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento, e può essere resa in via autonoma o unitamente all’invio di altre comunicazioni”.
Fondamentale, pertanto, la funzione assolta dalla comunicazione che l’intermediario effettua nei confronti della clientela ai sensi del già menzionato art. 10-ter della Legge 386/1990 che si configura quale vero e proprio formale presupposto e requisito di validità della conseguente iscrizione nel segmento CARTER. A ribadirlo è il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario che, nella Decisione n. 8089 del 24 marzo 2021, dopo aver sottolineato che “la ratio della norma (di cui all’art. 10-ter, nda) è, evidentemente, quella di consentire al cliente di attivarsi al fine di adempiere agli obblighi su di lui gravanti, così da evitare di incorrere nelle conseguenze negative della iscrizione”, ribadisce che risulta pacifico che – nel caso di violazione della norma medesima – “l’illegittimità della segnalazione faccia discendere non solo l’obbligo dell’intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa ma anche, eventualmente, conseguenze in termini risarcitori, ove sia fornita la prova del danno (in termini, ex multis, Collegio di Bari, decisione n. 11809/2020; Collegio di Milano, decisioni nn.12600/2020 e 13859/2020, Collegio di Palermo, decisione n.1540/2019)”. Enuncia, infine, il medesimo Collegio di Coordinamento il principio di diritto da applicarsi nel caso di specie: “In difetto del preavviso della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento, la segnalazione in CAI deve ritenersi effettuata in carenza del suo presupposto formale e, quindi, in violazione dell’art.10 ter della legge n. 386/1990; l’illegittimità della segnalazione comporta, di conseguenza, l’obbligo dell’intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa, oltre che, eventualmente, del risarcimento del danno, ove ne sia fornita la prova”[3].
Nel caso di specie, l’intermediario ha allegato evidenze informatiche per provare che la comunicazione de qua è stata inoltrata tramite raccomandata e notificata alla ricorrente, ma parte ricorrente ne ha contestato l’inidoneità a provare l’avvenuta ricezione per assenza del “tracking”. Dall’argomentazione logico-giuridica seguita dal Collegio Arbitrale, per pervenire alla decisione dei fatti per cui è causa, si evince che la contestazione mossa dalla clientela parrebbe non riguardare (o, almeno, non limitarsi ad essa) la ricezione del plico contenente la comunicazione (sebbene se ne lamenti la tardività), ma piuttosto il mancato assolvimento dell’onere della prova, gravante sull’Intermediario, in ordine alla circostanza che la comunicazione fattualmente inviata/ricevuta sia quella per cui è lite ovvero che il plico – pur consegnato – effettivamente contenesse il preavviso di segnalazione de quo. A questo parrebbe far riferimento l’assenza del “tracking”. La tracciatura difetterebbe in ordine alla comunicazione stessa di talché non ne sarebbe dimostrata la ricezione. O, comunque e in ogni caso, la ricezione proprio di quella particolare e specifica comunicazione che è il preavviso di segnalazione relativo al nominativo del titolare della carta per il mancato pagamento di tutte le ragioni di debito rivenienti dall’utilizzo della carta stessa.
Ebbene, sul punto, il decisum dell’ABF richiama un principio di diritto discendente da pronunce arbitrali e di legittimità. Sullo specifico riferimento all’idoneità di tali evidenze a fornire la prova dell’avvenuta ricezione del preavviso contestato, viene difatti richiamata la decisione del Collegio di Bari, n. 14679 del 2022, ove si rinvia al “principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in materia secondo cui “la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all’avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto” (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 24149/2018[4], e ex plurimis anche Collegio di Bari, decisione n. 11026/22)[5]”. “Di conseguenza, conclude l’ABF, non essendo stata dimostrata la ricezione da parte del ricorrente di una missiva diversa, deve ritenersi provata la consegna del preavviso da parte dell’intermediario”. Ne consegue che la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
Sulla scorta delle considerazioni, dianzi specificate, e altresì dimostrato il tardivo pagamento da parte della clientela delle somme dovute per l’utilizzo della carta di credito, conclude il Collegio Arbitrale per la legittimità e la correttezza dell’operato della Banca, altresì puntualizzando che “la segnalazione in CAI è un atto sottratto alla discrezionalità dell’intermediario, ed obbligatorio ex lege ai sensi dell’art. 7, D.M. 7.11.2001, n. 458, laddove si verifichi una revoca della carta per morosità (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 10633 del 2016), conseguendone che, giusta la revoca della carta per i motivi sopra accennati, la segnalazione costituisce una conseguenza legale, in quanto prescritta dall’art.10-bis della legge n. 386 del 1990 e dal D.M. n. 458 del 2001”.
_________________________________________________________
[1] Le opinioni e i pareri contenuti nel presente scritto sono da attribuirsi esclusivamente all’autore e non rappresentano, in alcun modo, posizione e convincimenti dell’Istituto di appartenenza.
[2] Banca d’Italia – Foglio Informativo Sintetico Centrale di Allarme Interbancaria (consultabile al link https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/cai/info_norma/foglio_informativo.pdf)
[3] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, 24 marzo 2021, n. 8089.
[4] Sul punto, cfr. altresì Cass. Civ.; Sezione V, Ord., (data udienza 07/03/2024) 08/04/2024, n. 9279: “Questa Corte ha costantemente affermato (ex multis v. Cass, n. 16528 del 2018, richiamata da Cass. 27004 del 2023) che «in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1355 c.c., in conformità al principio cosiddetto di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova»”.
[5] Cfr. ABF, Collegio di Bari, Decisione N. 11026 del 21 luglio 2022.
Seguici sui social:
Info sull'autore