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Nota a ABF, Collegio di Bari, 21 gennaio 2025, n. 708.

di Luca Cardi

Banca Popolare di Fondi - Servizi Legali

  “Non si può parlare di giustizia in senso proprio

tra cose che non sono dello stesso ordine”

            (Aristotele – Etica Nicomachea, Libro V)

 

La pronuncia in parola del Collegio di Bari dell’Arbitro Bancario Finanziario analizza una questione, invero, non nuova nella giurisprudenza arbitrale stessa: le segnalazioni “a sofferenza” di un nominativo nei sistemi di informazioni creditizie privati e nella Centrale dei Rischi. “Il ricorrente, titolare di un prestito personale concesso dall’intermediario convenuto […], lamenta l’illegittimità delle segnalazioni “a sofferenza” del proprio nominativo censito nei sistemi di informazioni creditizie privati (CRIF e CTC) e nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, asserendo che le iscrizioni sarebbero avvenute in mancanza di preavviso e, quanto all’archivio CR, senza operare una ponderata valutazione preventiva sulla propria situazione economica e patrimoniale”.

Il Collegio Barese riconosce le ragioni dell’intermediario resistente il quale, dandone documentate prove, ha puntualmente adempiuto ai propri obblighi di valutazione, informativi e di preavviso e, pertanto, legittimamente operato – ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto – l’iscrizione del nominativo de quo sia nei sistemi di informazioni creditizie sia in Centrale Rischi.

Quel che è, senza dubbio, di interesse nella pronuncia di cui si tratta è la puntuale individuazione della differente ratio della disciplina normativa che prevede l’una e all’altra iscrizione (e ad essa prelude) e, conseguentemente, la differente disciplina cui le segnalazioni stesse devono sottostare in termini di valutazioni, informazioni e preavvisi. Per tornare all’Etica Nicomachea “Non si può parlare di giustizia in senso proprio tra cose che non sono dello stesso ordine” o, per citare, Norberto Bobbio: “L’applicazione del principio di eguaglianza presuppone la comparabilità delle situazioni. Dove manca un tertium comparationis, ogni giudizio di disparità è infondato”.

La normativa di riferimento in tema di Centrale Rischi, detenuta dalla Banca d’Italia, si rinviene nella Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 (e succ. mod. e agg.). “La CR – osserva l’ABF –  è un sistema informativo di ordine pubblico sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati attraverso cui la Banca d’Italia fornisce a questi ultimi un report informativo utile per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito, con le preminenti finalità di migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari e salvaguardare la stabilità del sistema creditizio […]. Secondo la normativa in parola, l’intermediario segnalante è tenuto alla trasmissione all’archivio CR dei dati sull’indebitamento del cliente (della cui correttezza e veridicità egli risponde) in virtù di un obbligo di interesse pubblico imposto per legge in capo alla controparte contrattuale del rapporto giuridico intercorrente con il segnalando. Nondimeno si evidenzia che il corretto funzionamento della CR presuppone il senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione degli intermediari tenuti a effettuare periodicamente le segnalazioni di specifiche posizioni di rischio oggettivamente individuate alla stregua di un obbligo normativo; in questa prospettiva, i partecipanti alla CR devono adottare particolari cautele anche in virtù delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da un’errata valutazione dei presupposti di una segnalazione negativa o da un’inesatta trasmissione dei dati personali e della rilevanza, non solo interna al sistema di vigilanza, dei dati trasmessi. […] In generale, il partecipante deve verificare, sulla base degli elementi oggettivi a sua disposizione, se il proprio debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere, tra l’altro, la riscossione del credito a rischio, fermo restando che tale circostanza non può, di per sé sola, rappresentare valido presupposto per l’iscrizione allorquando la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità (cfr. Trib. Bari, Sez. IV civ., Sent. 13.01.2022, causa n. 11887/2021, R.G.; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 28635/2020 e n. 15609/2014; ABF Coll. Coord., Dec. n. 611/2014[1]). […] Si osserva, peraltro, che il preavviso di segnalazione in CR, a differenza dell’informativa preventiva inerente alle segnalazioni nelle banche dati private, attiene ai doveri di trasparenza e non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione; la comunicazione non è finalizzata alla contestazione del dato, né volta a sollecitare il soggetto ad adempiere, assolvendo alla finalità di informare il cliente dell’imminente segnalazione in Centrale Rischi. Sicché in presenza del presupposto sostanziale che giustifichi l’iscrizione l’eventuale omissione del preavviso può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa, in presenza dei necessari presupposti, a fronte del comportamento contrario ai canoni di buona fede e correttezza tenuto dall’intermediario segnalante (cfr. ABF Coll. Coordinamento, Dec. n. 4519/2023[2]); giammai potrebbe determinare la radicale rimozione della segnalazione invocata dal ricorrente”.

“Quanto ai sistemi di informazioni creditizie privati, la materia è regolata dall’art. 125, comma 3, Tub, a mente del quale “i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”. Rileva, altresì, l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con le indicazioni contenute nel Provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019, con delibera n. 324 del 6 ottobre 2022, in forza della quale il GDPR ha altresì accreditato l’Organismo di Monitoraggio del medesimo Codice di condotta; v. doc. web n. 9818201), il quale, ricalcando l’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, dispone che, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all’interessato un preavviso circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato. Le modalità, anche digitali e innovative, per garantire la ricezione di detto preavviso sono definite dal partecipante sulla base di quanto previsto dal Garante nel provvedimento del 26 ottobre 2017 e nell’Allegato 1 al presente Codice di condotta. Alla stregua delle norme citate, la legittimità dell’iscrizione in un sistema di informazioni creditizie privato è subordinata alla previa informativa data all’interessato dell’imminente”.

In altri termini, appare chiaro che la differente finalità sottesa all’una (SIC) e all’altra (CR) categoria di banca dati (prevalentemente privatistica (potremmo dire), nell’una caso, pubblicistica nell’altro) incide coerentemente sui presupposti dell’iscrizione nelle due differenti casistiche. Se nel caso della CR, il preavviso inviato al cliente non si configura quale requisito di validità dell’iscrizione stesso (assumendo, semmai e coerentemente, maggior rilievo la valutazione della complessiva situazione debitoria della clientela), fondamentale rilievo assume il preavviso nel caso di iscrizione nei SIC.

 

 

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[1] Abf, Collegio di Coordinamento, Decisione n. 611 del 31 gennaio 2014. “In virtù, infatti, del Cap. II, Sez. 2 par. 5, della Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 (e successivi aggiornamenti), «nella categoria di censimento “sofferenze” va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. (Omissis). L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza». Ciò posto, costituisce orientamento costante di questo Arbitro Bancario e Finanziario quello secondo il quale, ai fini della segnalazione a sofferenza, l’intermediario è tenuto ad operare una valutazione complessiva dell’esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest’ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti”.

[2] ABF, Collegio di Coordinamento, Decisione N. 4519 del 10 maggio 2023. “Il richiamo alla funzione pubblicistica della Centrale dei rischi – di razionalizzazione degli impieghi e di aumento della stabilità del sistema finanziario – non potrebbe comportare, secondo la giurisprudenza, una pretermissione della tutela del singolo debitore, ancorata ai doveri di correttezza e buona fede oggettiva ex art. 1175 e 1375 c.c. e al principio di solidarietà ex art. 2 Costituzione (Così, Tribunale di Napoli, ordinanza 06/10/2022, cit.). Di qui l’essenzialità del preavviso ai fini di legittimità della segnalazione. Pur tenendo conto di casi in cui l’interesse pubblico si piega di fronte alla tutela del singolo, pare difficile ritenere che gli interessi superiori di stabilità del sistema bancario (al cui permanere vigila Banca d’Italia) possano cedere il passo in questa specifica materia all’interesse del singolo: basti solo rammentare che, come si è già ricordato, la già più volte richiamata Circolare 139/1991 classifica la Centrale dei rischi come “uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito”, al fine de “la stabilità del sistema finanziario” e il “contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni” individuando tra le sue finalità anche quella di “favorire l’accesso al credito”, dunque, in ultima analisi, anche nell’interesse dalla clientela. Inoltre, l’interesse del singolo viene tutelato poiché la violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede ha come effetto l’insorgere di una responsabilità dell’intermediario ed il correlato obbligo risarcitorio. In altri termini, le finalità di stabilità finanziaria del sistema si coniugano con l’esigenza dei soggetti finanziati a che le registrazioni delle segnalazioni a proprio carico siano giustificate e legittimate dall’osservanza di un iter procedurale che consente loro di poter porre rimedio ad eventuali errori di segnalazione, al fine di salvaguardare la propria reputazione creditizia, nella misura in cui il preavviso è comunque necessario, ben potendosi richiedere la correzione. Tutela che non necessariamente passa per la illegittimità della segnalazione in caso di mancato preavviso”.

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