Nota a Trib. Tivoli, 8 aprile 2026, n. 432.
Massima redazionale
Nel merito, non coglie nel segno l’eccezione di insussistenza dell’inadempimento della banca ex art. 117 TUB, secondo cui quest’ultima avrebbe già consegnato tutta la documentazione contrattuale al momento della stipulazione dei due contratti di finanziamento. Ebbene, la circostanza che la documentazione sia stata consegnata al momento della sottoscrizione non preclude l’applicazione della previsione di cui al successivo art. 119, comma 4, TUB.
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Merita accoglimento l’eccezione di insussistenza dell’inadempimento della banca ex art. 119, comma 4, TUB, e conseguente mancanza di uno dei requisiti di emissione del decreto ingiuntivo per consegna di beni mobili. Nel caso di specie, non è in contestazione che “In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall’art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede “in executivis”. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.”[1].
Al contempo, è noto che il diritto ad ottenere le copie di cui all’art. 119 TUB “…In quanto autonomo diritto sostanziale, …, in caso di inottemperanza dell’istituto di credito, ben può trovare autonoma tutele in sede giurisdizionale”[2].
In altri termini, la giurisprudenza chiarisce che lo strumento processuale può essere direttamente attivato prima che il cliente abbia richiesto la documentazione alla banca e solo in caso di ingiustificata inerzia.
Ebbene, venendo al caso di specie, l’opponente ha depositato in atti non solo la richiesta pervenuta via pec relativamente alla consegna della documentazione, ma anche la risposta tempestivamente fornita, che invitava l’opposto a rivolgersi alla filiale di riferimento ove il cliente aveva sottoscritto i due contratti. Non risulta, invece, che l’opposto si sia attivato in tal senso, facendo così colposamente spirare il termine normativamente previsto per la consegna della documentazione bancaria. Inoltre, si evidenzia che l’opposto ha avanzato la richiesta ex art. 119, comma 4, TUB, mediante un’associazione a difesa dei consumatori, ossia un soggetto professionalmente qualificato in grado di dare seguito alle indicazioni della banca: pertanto, la difesa dell’opposto in merito all’organizzazione interna della banca non è rilevante, posto che non si versa in ipotesi di consumatore che, da solo, si rivolge alla banca, bensì di soggetto assistito da un professionista. Pertanto, trattasi di soggetto in grado di dare seguito alle indicazioni ricevute. Tali circostanze, in un’ottica di applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, che devono guidare le parti anche nella fase di esecuzione del contratto, denotano la cooperazione del debitore opponente, che ha prontamente dato risposta, indicando anche l’erroneità del soggetto a cui la richiesta era stata rivolta. Difatti, tale risposta, anche alla luce dell’articolazione complessa dell’istituto bancario, è indice di volontà di adempiere, tanto è vero che l’opponente ha indicato i recapiti della filiale più vicina al cliente e ove quest’ultimo aveva stipulato i contratti. L’opposto, al contrario, non ha cooperato ai fini dell’adempimento del debitore opponente, in quanto non ha fornito alcun riscontro né ha rivolto l’istanza alla filiale indicata, impedendo la consegna dei documenti in data antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che, ai fini della valutazione della fondatezza dell’opposizione, non si può prescindere dal constatare che: 1) l’art. 119 TUB non è stato correttamente esperito, sicché anche lo strumento monitorio non può dirsi validamente azionato; 2) vi è stato abuso dello strumento processuale.
In virtù del principio di soccombenza virtuale le spese di lite del presente giudizio devono essere poste a carico dell’opposto. Da ultimo, merita accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall’opponente in quanto la mancata cooperazione del creditore opposto e l’introduzione del giudizio monitorio configura una ipotesi di abuso dello strumento processuale, ben potendo lo scopo essere raggiunto in via stragiudiziale.
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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29.11.2022, n. 35039.
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28.03.2025, n. 8173.
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