Nota a Trib. Roma, Sez. XIV, 19 maggio 2026.
Con sentenza del 19 maggio 2026, il Tribunale di Roma – Sezione XIV Civile – ha omologato un concordato minore liquidatorio ai sensi dell’art. 80 CCII, soffermandosi su alcuni profili centrali del nuovo sistema del sovraindebitamento: il ruolo dell’OCC, la rilevanza della finanza esterna, la verifica della fattibilità del piano e la funzione sostanziale del consenso dei creditori.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento volto a privilegiare una lettura sostanzialistica degli strumenti di regolazione della crisi del debitore non fallibile, valorizzando l’effettiva utilità della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha dato atto del regolare raggiungimento delle maggioranze previste dall’art. 79 CCII, evidenziando come l’adesione dei creditori avesse interessato oltre il
92% dell’esposizione debitoria complessiva. In assenza di contestazioni tempestivamente formulate, il Giudice ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per l’omologazione del concordato minore.
Di particolare interesse è il passaggio motivazionale in cui viene valorizzata la relazione dell’OCC, ritenuta elemento centrale ai fini della valutazione della completezza documentale, della sostenibilità del piano e della sua convenienza rispetto alla liquidazione controllata.
La decisione conferma, ancora una volta, come il gestore della crisi non svolga una funzione meramente formale o certificativa, ma rappresenti un presidio tecnico essenziale per il corretto equilibrio tra tutela del debitore e garanzie dei creditori.
Il Tribunale sottolinea inoltre la rilevanza della finanza esterna quale strumento idoneo a rafforzare la fattibilità della proposta concordataria. Il richiamo alla presenza di apporti esterni dimostra come il sistema delineato dal Codice della crisi favorisca soluzioni negoziali orientate al miglior soddisfacimento possibile dei creditori, senza sacrificare integralmente la continuità economica e personale del debitore.
La pronuncia assume rilievo anche sotto il profilo sistematico. Pur trattandosi di un concordato minore liquidatorio, il provvedimento evidenzia chiaramente che la finalità della procedura non coincide con una mera dismissione atomistica del patrimonio, ma con la costruzione di una soluzione complessivamente più efficiente rispetto all’alternativa liquidatoria pura, in un’ottica di equilibrio tra soddisfazione creditoria e recupero del soggetto sovraindebitato.
Non meno significativo è il passaggio finale relativo ai compiti demandati all’OCC nella fase esecutiva. Il Tribunale richiama espressamente l’art. 81 CCII, attribuendo al gestore il compito di vigilare sull’esatto adempimento del concordato, risolvere eventuali difficoltà esecutive e sottoporre al giudice le criticità emerse nel corso dell’esecuzione. Viene così confermata la centralità dell’OCC anche nella fase successiva all’omologazione, in coerenza con la struttura “assistita” delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
La decisione del Tribunale di Roma si pone dunque in linea con quell’orientamento giurisprudenziale che interpreta il Codice della crisi come strumento di regolazione equilibrata dell’insolvenza civile, nel quale la tutela del credito non può essere disgiunta dalla concreta sostenibilità della soluzione proposta e dalla possibilità di reinserimento economico del debitore.
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