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Nota a Trib. Bari, Sez. IV, 8 settembre 2025, n. 3124.

Massima redazionale

Deve osservarsi che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale[1].

L’eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte e il debitore che la solleva ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine, ex art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso[2]. A ciò va aggiunto che “In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l’onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all’esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una “quaestio facti”, incensurabile in sede di legittimità[3].

Ebbene, nella fattispecie, la banca convenuta, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale decennale, ha individuato il dies a quo nel momento in cui sono state poste in essere dalla le asserite violazioni degli obblighi informativi e/o comportamentali, ovvero all’atto della sottoscrizione degli ordini di acquisto per cui è causa, con la conseguenza che la prescrizione riguarderebbe le operazioni effettuate nel decennio antecedente la notifica della citazione, avvenuta il 28.06.2019. Alla luce dei principi di diritto innanzi esposti, atteso che la banca non ha allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte degli attori del danno dedotto in giudizio in data antecedente il 28.06.2009, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 in data 08.10.2018, emesse dalla CONSOB, la quale ha accertato la violazione da parte dell’Istituto di Credito delle procedure per la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti e alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti. Per tali ragioni, l’eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso, nel caso di specie, il suddetto termine decennale dall’indicata conoscenza o conoscibilità del danno, alla data di introduzione del presente giudizio.

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La Banca convenuta, pur essendo a tanto tenuta, non ha dimostrato di aver fornito agli attori dettagliate ed esaurienti informazioni sulle caratteristiche e sui rischi delle operazioni in questione, non potendosi, a tal fine, attribuire alcuna rilevanza alle generiche dichiarazioni di rito di “aver preso visione” e di “accettazione” del prospetto informativo e di “presa d’atto” della circostanza che l’intermediario versava in una situazione di conflitto di interessi.

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 29328/2024.

[2] Cfr.  Cass. n. 14135/2019; Cass. n. 15991/2018.

[3] Cfr. Cass. n. 14662/2016.

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