In tema di contratto di intermediazione finanziaria, qualora l’azione proposta abbia natura contrattuale, il termine di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell’art. 2946 c.c.[1] e, nel caso di specie, le azioni sono state acquistate dal 2011.
Ebbene, in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale[2].
Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione, l’eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte e il debitore che la solleva ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso[3].
Orbene, non avendo la Banca convenuta allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte dell’azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente alla notifica dell’atto di citazione, la stessa sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione avvenuta il giorno 8 ottobre 2018 delle prime delibere sanzionatorie, nn. 20583 e 20584, emesse dalla nei confronti della Banca.
Per tali ragioni, l’eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale, decorrente dall’indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del giudizio.
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[1] Cfr. Cass. n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017.
[2] Cfr. Cass. n. 29328/2024.
[3] Cfr. Cass. n. 14135/2019; Cass. n. 15991/2018.