Nota a Trib. Cagliari, Sez. es. imm., 18 aprile 2026.
Segnalazione a cura dell'Avv. Marcello Colamatteo.
1. Premessa: la centralità del controllo officioso nella fase esecutiva nel quadro post S.U. 9479/2023.
L’ordinanza del Tribunale di Cagliari del 18 aprile 2026 si colloca in un momento di profonda ridefinizione dei rapporti tra processo esecutivo, tutela consumeristica e controllo giudiziale delle clausole abusive.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 ha introdotto, infatti, un modello di intervento officioso del giudice dell’esecuzione (G.E.) che, pur non incidendo direttamente sul titolo, impone al giudice un ruolo attivo nella verifica della presenza di clausole potenzialmente abusive nei contratti bancari posti a fondamento del decreto ingiuntivo.
L’ordinanza in commento rappresenta un’applicazione concreta di tale modello e chiarisce in modo sistematico la funzione del G.E. quale garante dell’effettività della tutela consumeristica anche nella fase esecutiva fondata su decreto ingiuntivo privo di motivazione sull’abusività.
La pronuncia del giudice isolano, invero, assume rilievo non solo per la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, ma anche per l’impatto operativo sulla procedura esecutiva immobiliare, giungendo alla sospensione della vendita e all’assegnazione del termine per l’opposizione tardiva.
2. Il caso: una procedura esecutiva immobiliare, due ex soci -fideiussori, un decreto ingiuntivo del 2011.
La vicenda trae origine da una procedura esecutiva immobiliare avviata nel 2019 da un istituto di credito nei confronti di due fideiussori, sulla base di un decreto ingiuntivo del 2011 per il saldo debitorio di euro 464.959,15, relativo a un mutuo contratto nel 2001 dalla debitrice principale – una società cooperativa di cui erano stati soci – e da loro garantito con fideiussione.
Nel 2025, i due esecutati depositavano apposita istanza al GE, deducendo la loro qualità di consumatori ed evidenziando che il decreto ingiuntivo posto a base della procedura, “non conteneva alcuna motivazione in ordine alla non abusività delle clausole presenti nella fideiussione dagli stessi prestata in favore della società Coop. S.r.l.” e, pertanto, “in virtù del principio affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 9479/2023”, chiedevano al GE l’attivazione del meccanismo delineato dalle Sezioni Unite, con sospensione dell’esecuzione e assegnazione del termine per proporre opposizione tardiva.
3. La qualificazione dell’istanza: una richiesta di attivazione del controllo officioso.
Ebbene, il Giudice adito, preliminarmente, chiarisce che l’“atto presentato dai debitori esecutati, pur originariamente intitolato “istanza” e successivamente riqualificato dal GE come “opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c.”, non costituisce in realtà né un’opposizione all’esecuzione in senso tecnico né un’opposizione agli atti esecutivi, ma si sostanzia in una peculiare richiesta rivolta al giudice dell’esecuzione affinché questi eserciti i poteri e adempia agli obblighi che gli sono attribuiti dalla sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in applicazione della direttiva 93/13/CEE”[1].
Pertanto, sempre sulla base della citata pronuncia, in conformità con le quattro sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 17 maggio 2022[2], il giudice cagliaritano ribadisce tre principi cardine:
- il G.E. deve controllare d’ufficio la presenza di clausole abusive sino alla vendita o assegnazione;
- deve informare le parti dell’esito del controllo;
- deve avvisare “il debitore esecutato che entro quaranta giorni può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per fare accertare esclusivamente l’eventuale abusività delle clausole”.
Precisa altresì che il suddetto “potere-dovere del giudice dell’esecuzione costituisce un meccanismo di tutela consumeristica peculiare, che non si identifica con le tradizionali opposizioni esecutive disciplinate dagli artt. 615 e 617 c.p.c., in quanto non richiede la contestazione dell’an dell’esecuzione o la deduzione di vizi formali degli atti del processo esecutivo, ma postula unicamente che il debitore esecutato invochi l’attivazione del controllo officioso previsto dalla normativa eurounitaria”.
4. Limiti del potere del G.E.: controllo senza accertamento.
Sempre richiamando testualmente quanto espresso dalle Sezioni Unite n. 9479/2023, il giudice isolano osserva che “il giudice dell’esecuzione non ha il potere di accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole e, pertanto, non concorre attraverso le proprie valutazioni alla formazione del giudicato, che dipende solo dalla mancata interposizione del rimedio dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo”. Pertanto, “compito del G.E.” è “solo quello di mettere in moto il meccanismo attraverso il quale rimettere in termini l’esecutato ingiunto per l’esercizio della c.d. opposizione consumeristica”.
L’accertamento dell’abusività, difatti, è riservato al giudice dell’opposizione ex art. 650 c.p.c., cui spetta valutare la validità delle clausole e gli eventuali effetti sul titolo esecutivo.
5. Presupposto applicativo: il decreto ingiuntivo privo di motivazione sull’abusività.
Fatte queste premesse, il giudicante si sofferma sul contenuto del titolo esecutivo posto a base della procedura esecutiva e rileva che – come dedotto dagli istanti – “il decreto ingiuntivo non reca effettivamente alcuna motivazione in relazione all’abusività o meno delle clausole della fideiussione prestata dagli opponenti in relazione al contratto di finanziamento”.
Tale mancanza costituisce, quindi, il presupposto sufficiente per l’attivazione del controllo officioso, secondo il modello delineato dalle Sezioni Unite e dalla CGUE.
6. La qualifica soggettiva dei fideiussori: criteri applicativi e valutazione concreta.
Uno dei profili più rilevanti dell’ordinanza in parola riguarda, senza dubbio, la qualificazione dei fideiussori come consumatori o professionisti.
Il giudice affronta la questione in modo analitico, richiamando, inizialmente, i criteri elaborati sul tema dalla giurisprudenza.
Innanzitutto, tenuto conto che i due garanti esecutati risultavano ex soci della società cooperativa debitrice principale, evidenzia che la qualifica di consumatore “non può essere esclusa in via automatica per il solo fatto che i fideiussori abbiano rivestito cariche sociali nella società garantita, dovendosi invece procedere a una valutazione concreta del nesso funzionale tra la garanzia prestata e l’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
Il giudicante ricorda, altresì, che, “come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere considerato consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento”[3].
Ricorda, inoltre, che, sempre secondo la Suprema Corte, “occorre escludere la qualità di consumatore quando il fideiussore abbia prestato garanzie in favore di società di cui detenga una partecipazione al capitale sociale e in cui abbia ricoperto cariche amministrative, sussistendo in tal caso uno strettissimo collegamento funzionale tra la garanzia prestata e l’attività imprenditoriale svolta attraverso la società garantita”[4].
Infine, richiamando alcuni recenti arresti della giurisprudenza di merito, evidenzia che “i collegamenti funzionali tra fideiussore e società, idonei a escludere la qualifica di consumatore, possono alternativamente ravvisarsi o nel fatto che il socio/fideiussore riveste incarichi amministrativi all’interno della società o che detiene una partecipazione al suo capitale[5]; mentre è consumatore il fideiussore che stipuli il contratto per finalità estranee all’attività professionale, senza che la prestazione costituisca atto strumentale allo svolgimento della stessa[6]”.
Da questo punto di vista, nel caso specifico, “le posizioni dei due debitori esecutati presentano profili sostanzialmente diversi”.
Tanto è vero che il giudice riconosce la qualifica di consumatore solo a uno dei due garanti, sulla base dei seguenti elementi oggettivi:
- aveva ricoperto una carica nella società garantita solo per un mese nel 1999;
- l’incarico era cessato due anni prima della fideiussione;
- non risultano partecipazioni societarie né poteri gestori.
Difatti, l’“elemento temporale, unitamente alla mancanza di deduzione di concreti collegamenti funzionali al momento della prestazione della garanzia, consente di ritenere insussistente un nesso tra la fideiussione e un’attività imprenditoriale svolta dal garante, con conseguente riconoscimento della sua qualità di consumatore, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 206/2005”.
Diversa la posizione dell’altro garante, posto che:
- al momento della fideiussione ricopriva contemporaneamente ruoli apicali (vicepresidente del CdA e presidente del collegio sindacale);
- tali cariche sono cessate solo nel 2003;
- la garanzia era quindi strettamente connessa all’attività gestoria e di controllo societario.
Il G.E., pertanto, ha escluso la qualifica di consumatore, ritenendo la fideiussione atto strumentale all’attività professionale.
7. L’estensione del termine per l’opposizione anche al coobbligato non consumatore.
Pur riconoscendo la diversa posizione soggettiva dei due garanti, tuttavia, il giudice osserva che “il credito azionato in esecuzione deriva da un contratto di mutuo garantito solidalmente da entrambi i debitori esecutati, e il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti di entrambi quali fideiussori solidali”, pertanto, “l’eventuale declaratoria di nullità di clausole vessatorie contenute nel contratto di fideiussione in esito all’opposizione tardiva” proposta dal garante – consumatore “potrebbe avere riflessi sulla posizione di entrambi i coobbligati solidali, trattandosi di un unico rapporto di garanzia”.
Di conseguenza, è stato ritenuto opportuno assegnare il termine per l’opposizione tardiva anche all’altro garante.
8. Effetti immediati: sospensione della vendita e attivazione del meccanicismo consumeristico.
Alla luce d quanto sopra, il GE ha quindi disposto:
- l’avviso ai debitori della facoltà di proporre opposizione tardiva ex 650 entro 40 giorni “per fare accertare (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione”;
- la sospensione delle attività di vendita da parte del Professionista Delegato “fino alla definizione della fase cautelare dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo”;
- l’obbligo per il creditore procedente di depositare, allo scadere del termine, una certificazione della Cancelleria attestante:
– “la mancata proposizione dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.”;
– oppure, “in caso di tempestiva introduzione del giudizio di opposizione tardiva, il provvedimento adottato dal giudice dell’opposizione di rigetto o accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, al fine di consentire al G.E. l’adozione dei conseguenti provvedimenti”.
9. Considerazioni conclusive.
É evidente, come il provvedimento del Tribunale di Cagliari qui in commento si distingua per la capacità di tradurre in prassi operativa i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 9479/2023, delineando, con chiarezza, il ruolo del giudice dell’esecuzione nel controllo officioso delle clausole abusive nei rapporti bancari.
Il provvedimento, infatti, mette in rilievo:
- la natura autonoma del controllo officioso del G.E.;
- la chiara distinzione tra controllo officioso e accertamento dell’abusività;
- la necessità di valutare la qualifica di consumatore in concreto;
- la possibilità di estendere il termine anche al coobbligato non consumatore quando il rapporto è unitario e solidale.
Nel complesso, dunque, l’ordinanza contribuisce a consolidare un modello applicativo coerente con il diritto eurounitario e con la giurisprudenza di legittimità, rafforzando il ruolo del G.E. quale presidio di legalità e di equilibrio tra le esigenze dell’esecuzione e la protezione del debitore-consumatore.
La sospensione della vendita e la scansione procedimentale imposta al creditore ne sono un’ulteriore conferma.
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[1] Come precisa lo stesso GE “tale qualificazione trova conferma nella stessa sentenza n. 9479/2023, la quale distingue nettamente tra: il controllo officioso del giudice dell’esecuzione sulla presenza di clausole abusive, la comunicazione alle parti dell’esito di tale controllo con avvertimento della facoltà di proporre opposizione tardiva, e la successiva opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. che il debitore consumatore può proporre entro quaranta giorni dall’informazione, nella quale soltanto il giudice dell’opposizione (e non il giudice dell’esecuzione) potrà accertare e dichiarare l’abusività delle clausole con effetti sul titolo esecutivo”.
[2] Cfr.: CGUE cause C-600/19, Ibercaja Banco; C-693/19, SPV Project 1503; C-725/19, Impuls Leasing Romania; C-869/19, Unicaja Banco.
[3] Cfr.: Cass. Civ. n. 742/2020, Cass. Civ. n. 8662/2020.
[4] Cfr.: Cass. Civ. n. 29746/2025.
[5] Cfr.: Trib. Grosseto n. 352/2025.
[6] Cfr.: Trib. Grosseto n. 352/2025.
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Info sull'autore
Laureata presso Università degli studi di Cagliari, avvocata, iscritta presso l’ordine degli avvocati di Oristano, con pluriennale esperienza nell’ambito del diritto bancario e finanziario (sia nella difesa attiva e passiva degli Istituti di Credito sia, attualmente, nella difesa stragiudiziale e giudiziale degli utenti bancari). Si occupa di contenzioso civile, con un focus particolare nelle cause di diritto bancario e finanziario, diritto dei consumatori, crisi d'impresa e sovraindebitamento, procedure esecutive, diritto del lavoro, diritto di famiglia, responsabilità professionale, usucapioni, locazioni e diritto successorio ed ereditario e recupero crediti. Advisor e legale nelle procedure di sovraindebitamento e di gestione della crisi d’impresa e abilitata come Gestore della Crisi da sovraindebitamento.