8 min read

Nota a Trib. Grosseto, 4 settembre 2024, n. 728.

Massima redazionale

Deve ricordarsi, in tema di ripartizione dell’onere della prova, che, anche nei giudizi di accertamento negativo promossi dal “cliente” correntista o mutuatario, per far valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti in conto corrente, grava senz’altro sulla parte attrice innanzitutto l’onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l’onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all’attore fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa[1].

Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive (assumendo che le stesse siano il portato dell’applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell’addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute) ha lo specifico onere di produrre, prima di tutto il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, oltre a tutti gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell’onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente ritenute illegittime, producendo il contratto di conto corrente e gli estratti conto integrali dall’inizio del rapporto. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa al contratto sottoscritto e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente.

Difatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all’art. 117 TUB; inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate. Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni attuate. Invero, già nell’art. 8 della legge n. 154/1992, al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione attuata in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente[2].

Maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall’art. 119, ultimo comma, TUB[3], che ha notevolmente ampliato il diritto di accessibilità stragiudiziale alla documentazione bancaria, tramite: a) la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato; b) l’ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni realizzate negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni.

A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni (e non più in sessanta) il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.

Analogo diritto è riconosciuto al cliente di ricevere dalla banca lo stesso documento contrattuale in base all’art. 117 TUB. Infatti, la disposizione di cui all’art. 119 TUB – dettata con riferimento alla “documentazione inerente a singole operazioni” – non ricomprende, nel suo ambito di operatività, il diritto alla consegna di copia dei contratti; diritto che, tuttavia, trova fondamento nel disposto dell’art. 117 TUB, oltre che nel generale principio solidaristico e nei doveri di correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto.

Deve, ancora, rimarcato che anche nel TUF come nei Regolamenti emanati dalla CONSOB risulta variamente previsto il diritto del cliente investitore di ottenere la documentazione contrattuale e quella relativa alle operazioni di investimento realizzate per il tramite dell’intermediario finanziario; diritto che, comunque, anche in tal caso trova fondamento nei doveri di correttezza e buona fede, oltre che negli obblighi di trasparenza ed informazione.

In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo dunque specifici strumenti per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni attuate nell’ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, intanto può avvalersi del rimedio di cui all’art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.

In tal senso, si è anche recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, la quale, discostandosi da un precedente indirizzo, ha condivisibilmente previsto che il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (ivi compresi gli estratti conto), può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c. in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata 9 precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato; né la stessa documentazione può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse e, prima ancora, compiutamente allegati[4].

Ed infatti, l’istanza rivolta in giudizio alla banca a consegnare gli estratti conto, ai sensi del quarto comma dell’articolo 119 TUB si risolve in un’azione di adempimento. Ed un’azione di adempimento introdotta — non quando l’inadempimento non si è ancora consumato, e nemmeno quando ancora non si è verificata la mora, ma prima ancora — quando l’obbligazione non è ancora attuale, non ha evidentemente alcun senso, se non altro avuto riguardo alla sussistenza dell’interesse ad agire, ex articolo 119 TUB, che consiste nell’idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice[5]. In sostanza, deve ritenersi che la norma di cui all’articolo 119 TUB ha carattere sostanziale e non processuale, non avendo con essa il legislatore in alcun modo inteso derogare alle regole processuali che presiedono al riparto degli oneri probatori.

Venendo, al caso di specie, emerge dagli atti di causa che parte attrice risulta avere inviato alla convenuta la raccomandata contenente la richiesta ex art. 119 TUB, non solo senza attendere il termine di novanta giorni previsto dal 4 comma della citata disposizione, ma addirittura in data successiva all’introduzione del presente giudizio. Ciò sta a significare che gli attori hanno promosso l’azione di ripetizione (e di accertamento), non solo senza essere in possesso della necessaria documentazione bancaria, ma anche senza attendere il decorso del termine di gg. 90 legislativamente concesso alla banca per fornirla, venendo così meno ai principi di lealtà processuale nei confronti della controparte. Va, quindi, osservato come la domanda non sia stata accompagnata dalla necessaria base probatoria e di allegazione, avendo infatti gli attori prodotto unicamente, a corredo della domanda, una consulenza tecnica di parte fondate sull’analisi degli estratti conto disponibili.

In definitiva, parte attrice, senza essere in possesso della copia del contratto, ha quindi evidentemente proposto un’azione meramente esplorativa, allegando patologie contrattuali delle quali non poteva essere certa (e lo stesso consulente di parte, affermando di non avere copia del contratto si è limitato ad analizzare lo svolgimento del rapporto senza alcun raccordo allo specifico contratto inter partes ma solo sulla base degli estratti conto fino disponibili), tesa a gravare la controparte dell’onere di dimostrare l’insussistenza delle argomentazione espresse, con un inammissibile inversione dell’onere probatorio. La mancata produzione della documentazione contrattuale per cui è causa di cui, giova ribadire, era onerata la parte attrice, anche mediante un uso corretto e leale dello strumento di cui all’art. 119 TUB, preclude l’espletamento di CTU contabile, l’accoglimento della domanda di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e il conseguente accoglimento della domanda attorea per le già indicate ragioni.

 

 

 

 

________________________________________________________________________

[1] Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'”accipiens” l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”.

[2] In particolare, la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell’ambito di 7 rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all’art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”.

[3] In ossequio del quale, come noto: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.

[4] Cfr. Cass. n. 24641/2021.

[5] Cfr. Cass. 4 maggio 2012, n. 6749.

Seguici sui social: