Nella specie, è da ritenersi accertato che l’acquisto contestato sia stato disposto dal ricorrente servendosi della piattaforma online dell’Intermediario, come comprovato dal codice utente presente sul file di log dell’operazione versato in atti dallo stesso resistente.
Ebbene, il contratto sottoscritto espressamente escludeva la prestazione del servizio di consulenza in caso di operazioni disposte in autonomia mediante mezzi di comunicazione a distanza, né il ricorrente ha corredato con idonei elementi probatori, o anche solo circostanziatamente indiziari, l’asserzione che la decisione di investimento sia maturata nell’ambito di un rapporto d’intonazione consulenziale; il che porta a ritenere che si sia trattato di investimento da collocarsi più propriamente nell’ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, con la conseguenza che era dovuta da parte dell’odierno resistente la sola valutazione di appropriatezza.
Ciò premesso, il Collegio rileva come il questionario Mifid sia connotato da incoerenze informative e valutative laddove, da un lato, fa emergere un profilo di investitore decisamente evoluto e particolarmente propenso all’assunzione di rischi, anche elevati; dall’altro, però, non emerge alcun dato fattuale (primo tra tutti, una precedente significativa operatività in strumenti finanziari anche analoghi) che possa accreditare un tale profilo, che resta dunque indimostrato (atteso che la rendicontazione in atti risulta attestativa del fatto che quelli qui controversi erano, al tempo, pressoché gli unici strumenti finanziari presenti nel relativo portafoglio). Siffatta circostanza avrebbe dovuto indurre l’Intermediario a revocare quantomeno in dubbio l’attendibilità di tali informazioni, effettuando le necessarie verifiche prima di procedere con l’effettuazione della valutazione di appropriatezza, con esito positivo.
In tema di obblighi informativi, l’Intermediario resistente ha sì sostenuto, ma non anche comprovato di avervi correttamente adempiuto, essendosi limitato ad allegare documentazione esemplificativa della procedura standard in essere in casi della specie, senza tuttavia fornire alcun elemento probatorio che possa portare questo Collegio a ritenere che il cliente sia stato posto in condizioni di effettuare una scelta d’investimento consapevolmente informata.
Ebbene, i profili evidenziati radicano la responsabilità di parte resistente.