Nota a ABF, Collegio di Torino, 20 marzo 2024, n. 3589.
Nel caso di specie, la prima censura mossa dal ricorrente atteneva all’asserita indeterminatezza del tasso di interesse e dell’indice di parametrazione per la determinazione periodica del tasso variabile, nonostante, secondo le concordi affermazioni delle parti, sussistano specifiche evidenze contrattuali ove sono rinvenibili le indicazioni relative, appunto, al tasso di interesse nominale annuo ed alla parametrazione del tasso variabile. Consta, altresì, la comunicazione con cui la banca resistente, nel 2019, ha trasmesso alla società mutuataria un’informativa relativa al meccanismo di determinazione del tasso variabile. La norma contrattuale indica in maniera chiara che ai fini del calcolo del tasso d’interesse secondo quanto disposto nell’art. 1.4 la base di riferimento del calcolo dell’Euribor tre mesi è costituita dal coefficiente 365/360. Sul punto non è, dunque, riscontrabile alcuna indeterminatezza del contratto, con la conseguenza che sotto questo profilo non si rileva alcuna invalidità negoziale.
La seconda censura atteneva alla mancata indicazione del TAE (Tasso Annuo Effettivo) e del regime di capitalizzazione adottato per lo sviluppo del piano di ammortamento. Dalle evidenze agli atti non sembrerebbe che vi sia indicazione del TAE, ma è specificamente riportata indicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale. Il Collegio rileva, altresì, che in sede di controdeduzioni parte resistente ha prodotto evidenza interna del processo di determinazione del TAEG tenendo conto dell’erogato, delle voci di costo ricomprese e del tasso previsto all’erogazione. Sulla questione, si richiamano i seguenti principi:
– l’indicazione del TAE in contratto non è imposta dalla normativa vigente e, comunque, il valore dello stesso è ricavabile dal TAEG/ISC;
– la giurisprudenza arbitrale è monolitica nell’escludere che la mancata indicazione del TAE, ritenuta indispensabile dal ricorrente, possa assumere rilievo ai fini della determinatezza del tasso di interesse contrattuale.
Per quanto concerne l’eccezione di invalidità del tasso applicato, in assenza della specificazione del regime di capitalizzazione degli interessi ai fini dello sviluppo del c.d. ammortamento “alla francese”, occorre rilevare come il contratto espliciti tale tipologia di ammortamento (rata costante, con quota capitale crescente e quota interessi decrescente). Parte ricorrente ha prodotto evidenza del piano di ammortamento, che risulta allegato al contratto. In virtù delle evidenze contrattuali allegate, il Collegio non può che ribadire il proprio costante orientamento in merito all’assenza di profili di illegittimità che possano essere automaticamente connessi al meccanismo di ammortamento c.d. “alla francese” e alla mancata esplicitazione del regime di capitalizzazione degli interessi per lo sviluppo dell’ammortamento stesso.
Altra doglianza sollevata dal ricorrente attiene alla previsione di una c.d. clausola floor, in quanto opaca e non comprensibile. Consta in atti, prodotta dalla parte ricorrente, la copia del contratto di finanziamento che non contiene una sezione dedicata alla disciplina della clausola floor, che però è inserita nella parte dedicata agli interessi. Ebbene, tale clausola reca la previsione che, qualora l’Euribor assuma valore negativo, il tasso applicabile sarà pari alla sola maggiorazione, intesa come spread contrattuale di 4,25 punti in ragione di anno. Al riguardo occorre tener conto innanzitutto della circostanza che la clausola relativa alla disciplina degli interessi risulta approvata specificamente ai sensi dell’art. 1341 c.c. Dalla documentazione in atti risulta, inoltre, che la garanzia è stata rilasciata a copertura di un credito derivante da un contratto di mutuo sottoscritto da una società a responsabilità limitata e, dunque, per definizione, da un soggetto non consumatore, per l’acquisto di un mezzo di trasporto. In proposito non si pone, dunque, un problema di potenziale vessatorietà della clausola floor ai sensi del Codice del Consumo.
Per altro, sul punto il ricorrente, pur avanzando una contestazione specifica, ha illustrato correttamente il meccanismo di funzionamento della clausola floor, dimostrando di averne compreso la portata: circostanza che ne esclude, di per sé, l’asserita opacità.
In altri termini, ricorrendo a una semicitazione, “la spiegazione è riuscita, ma il mutuatario è morto”.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it