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Nota a ACF, 9 maggio 2023, n. 6525.

di Alessio Buontempo

Praticante Avvocato

La controversia sorta dinanzi all’ACF concerne il tema della responsabilità solidale dell’Intermediario proponente ai sensi dell’art. 31, comma 3, TUF[1] per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario abilitato all’offerta fuori sede, nonché la nullità del contratto quadro e la responsabilità diretta dell’Intermediario stesso nella prestazione di servizi di investimento per violazione delle regole di comportamento. La questione ha ad oggetto, in particolare, operazioni di apertura di conti correnti e sottoscrizione di polizze assicurative su consiglio del promotore finanziario relativi ad un periodo intercorrente dal 2001 al 2008. Soltanto nel 2009 i Ricorrenti raggiunti da voci poco rassicuranti sul conto del promotore finanziario decidevano di recarsi presso l’Intermediario al fine di verificare la consistenza dei conti contenti e degli investimenti finanziari, apprendendo soltanto in tale circostanza che molte delle istruzioni impartite al promotore non erano state affatto eseguite, o erano state eseguite in modo difforme, registrando conseguentemente una perdita rispetto al denaro che risultava all’epoca investito. Per alcuni dei fatti avvenuti nel periodo di riferimento i Ricorrenti facevano presente, inoltre, oltre che la cancellazione dall’albo del promotore disposta con delibera Consob, l’emanazione di sentenza di condanna dello stesso in sede penale che ne accertava la responsabilità penale, con la condanna a risarcire le persone offese tanto del danno patrimoniale quanto del danno morale. In mancanza dell’accertamento della responsabilità civile dell’Intermediario, i Ricorrenti proponevano appello in esito al quale veniva riformata la sentenza di primo grado ove non ne riconosceva la responsabilità solidale dello stesso, tanto ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., quanto ex art. 31, co. 3, TUF, con conseguente condanna al pagamento delle provvisionali già accertate dal Tribunale, al risarcimento dei danni e alle spese di lite. Su tale ultimo punto, i Ricorrenti asseriscono che dopo aver ricevuto una somma a titolo di provvisionale, nel 2018 a fronte di formale richiesta di risarcimento degli ulteriori danni l’Intermediario riscontrava negativamente.

L’Arbitro ritiene il ricorso parzialmente meritevole di accoglimento, evidenziando anzitutto che, l’accertamento penale della responsabilità del promotore finanziario avesse riguardato solo quelle condotte poste in essere in data successiva al gennaio 2008, in virtù della intervenuta prescrizione dei reati al medesimo ascritti fino a tal momento. Con ricorso i Ricorrenti chiedono all’Arbitro di condannare, dunque, l’Intermediario al risarcimento del danno patrimoniale ulteriore rispetto a quello corrisposto a titolo di provvisionale, per le condotte successive al gennaio 2008, nonché per quelle anteriori a tale data rispetto alle quali non sussiste alcuna declaratoria di responsabilità dell’imputato. Il Collegio fa alcune preliminarmente alcune precisazioni, innanzitutto ritiene che anche in mancanza di accertamento penale della illiceità delle condotte realizzate dal promotore ante gennaio 2008, l’illiceità delle stessa risulta comprovata, dal momento che il promotore abbia adottato il medesimo modus operandi anche in precedenza al 2008; così dando, inoltre, per accertata la responsabilità solidale dell’Intermediario per condotte successive al 2008, l’ulteriore precisazione riguarda il rapporto tra pronuncia penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte costituita parte civile e il successivo giudizio civile di risarcimento del danno. Sul punto il Collegio richiama una pronuncia della Suprema Corte[2], nonché una Decisione dell’ACF[3], al fine di evidenziare che la condanna generica di risarcimento del danno del Giudice Penale presuppone unicamente l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, ma non impedisce che, nel successivo giudizio civile di liquidazione del quantum, sia esclusa l’effettiva esistenza di un danno collegato eziologicamente all’evento illecito.

L’Arbitro in punto di precisazione del perimetro di responsabilità del promotore ex art. 31, comma 3, TUF per le quali si possa far valere la responsabilità solidale dell’Intermediario, ritiene necessario l’accertamento del nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita del promotore e il danno assertivamente subito dai Ricorrenti nel periodo non coperto dal giudicato penale, sostenendo che tale nesso manchi per le operazioni antecedenti al 2006 che sono state poste in essere dal collaboratore dell’Intermediario nella sua veste di agente assicurativo e non di promotore finanziario. Al riguardo, evidenzia come l’attività di agente di assicurazioni sia compatibile con quella di promotore finanziario, come chiarito dalla Consob in una risalente comunicazione (n. DIN/8003618 del 15 gennaio 2008), essendo quindi ben possibile che il soggetto abbia agito solo in tale veste. Pertanto, se all’epoca dei fatti l’offerta di polizze assicurative non rientrava nel novero delle attività che il promotore poteva svolgere fuori sede per conto dell’Intermediario, ragionevolmente l’Arbitro ritiene che quest’ultimo non possa essere chiamato a rispondere in via solidale dell’operato del promotore, atteso che in questo caso non può neppure ravvisarsi la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, non rientrando tale attività nelle mansioni ordinariamente svolte dallo stesso.

In conclusione, sul profilo della eccepita nullità, il Ricorrente non ha prodotto in atti il contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento, tuttavia, anche volendo ammettere la nullità dello stesso per mancanza del requisito di forma ex art. 23, comma 2, TUF, con conseguente travolgimento di tutte le operazioni realizzate in pendenza di un contratto invalido, si rileva che l’istanza avanzata dai Ricorrenti non può essere accolta. Infatti, sebbene l’azione di nullità sia imprescrittibile, tuttavia, non avendo i Clienti mai azionato tale pretesa prima del ricorso, deve ragionevolmente affermarsi che l’azione restitutoria si sia in ogni caso prescritta ex art. 1422 c.c., essendo trascorsi più di dieci anni.

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[1] Il quale prevede che “il soggetto che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”.

[2] V. Sentenza n. 5560 del 9 marzo 2018 e, successivamente, con ordinanza n. 8477 del 5 maggio 2020.

[3] Cfr. ACF, 4 aprile 2023, n. 6467.

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