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Nota a ACF, 4 aprile 2023, n. 6467.

Massima redazionale

Con riferimento alla domanda di danno proposta nei confronti della Banca, a titolo di responsabilità solidale per l’operato del consulente finanziario, parte ricorrente, nell’atto introduttivo del procedimento, ha invocato il risarcimento delle somme afferenti a “n. 37 assegni bancari [da essi] emessi fra il 2002 e il 2008” per un ammontare di € 133.908,01; a tal riguardo, con riferimento a n. 9 assegni, emessi tra il marzo 2002 ed il settembre 2006, per un importo complessivo di € 38.600,00, la condotta appropriativa o, comunque, distrattiva del consulente deve ritenersi comprovata, posto che è lo stesso Intermediario ad affermare che detti assegni “risultano essere pervenuti presso [la] Banca […] ma, a causa dell’assenza della clausola di non trasferibilità non sono stati versati sul Vostro conto corrente, bensì negoziati sui rapporti intestati ai soggetti che hanno recato sul titolo l’ultima firma di girata”, e cioè incassati da terzi, presumibilmente clienti dello stesso promotore. Allo stesso modo la condotta appropriativa, o comunque distrattiva del promotore, deve ritenersi comprovata con riguardo ai n. 2 assegni datati 23 maggio 2005 per un importo complessivo di € 6.800,00; difatti, tali assegni (emessi da terzi, presumibilmente clienti del Ricorrente che, come dallo stesso dichiarato in sede di testimonianza penale, veniva spesso pagato dalla clientela tramite assegni) risultano incassati dallo stesso promotore. Relativamente ai restanti 27 assegni bancari, di importo complessivo pari ad € 88.508,01, si ritiene che anche per essi siano ravvisabili le medesime condotte illecite del consulente. In sostanza, dunque, dalle verifiche condotte dalla Banca deve ricavarsi che anche questi assegni, affidati nelle mani del consulente (firmatario delle distinte di versamento) per essere versati sul conto dei ricorrenti, non risultano esservi mai pervenuti, in ciò trovando conferma che il consulente se ne è appropriato distraendoli dal patrimonio dei ricorrenti. In tale prospettiva, pertanto, non assume rilievo il fatto (dedotto dalla Banca) per cui non sarebbero state rinvenute le copie 16 degli assegni, sicché non sarebbe stato possibile verificare se essi siano stati “negoziati” direttamente dal consulente. Alla luce di quanto sopra, si rinvengono dunque in atti elementi idonei a far ritenere comprovato il danno, derivato ai ricorrenti dalla condotta illecita del consulente, per l’intera somma da essi richiesta di € 133.908,01.

Venendo all’esame della ulteriore domanda relativa alla “responsabilità diretta” dell’Intermediario, questa, ancora prima che infondata, risulta inammissibile per indeterminatezza, essendo fondata su contestazioni oltremodo generiche, non avendo parte ricorrente avuto cura di individuare neanche le specifiche operazioni oggetto di contestazione. Tale modalità di formulazione delle doglianze è stata già giudicata non idonea dalla giurisprudenza arbitrale, in quanto “è necessario che nei ricorsi siano individuate con sufficiente chiarezza le operazioni e le specifiche doglianze alle stesse riferite. Poiché́ l’ordinamento impone all’intermediario l’onere di provare di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi di comportamento, l’investitore, a sua volta, è chiamato ad assolvere in maniera puntuale il proprio onere di allegazione delle circostanze di fatto, individuando in modo inequivoco quali siano le concrete operazioni di investimento cui si riferiscono quelle contestazioni[1].

Per ciò che concerne agli eccepiti profili di nullità (ex artt. 23 e 30, commi 6 e 7, TUF), questi non trovano riscontro in atti, in quanto: i) l’Intermediario ha prodotto il contratto, datato 9 novembre 1998 e firmato da entrambi i ricorrenti, relativo al conto corrente, al contratto di deposito titoli e alle annesse “Norme contrattuali disciplinanti i servizi bancari e finanziari prestati [dalla Banca]”; ii) il requisito di forma scritta richiesto a pena di nullità dall’art. 23 TUF riguarda il contratto per la prestazione dei servizi di investimento e non anche le singole operazioni di investimento per cui la legge non contempla un’analoga previsione, e che, nella fattispecie, non risultano peraltro individuate sicché ad ogni modo non è dato comprendere a quali operazioni l’eccezione sia riferibile; iii) ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo all’eccepito mancato riconoscimento della facoltà di recesso prevista dall’art. 30 TUF che non riguarda il contratto-quadro, ma le singole operazioni disposte in esecuzione dello stesso[2] che, tuttavia non risultano individuate dai ricorrenti, con la conseguenza che anche in questo caso non risulta individuabile rispetto a quali investimenti i ricorrenti svolgano tale doglianza.

Il Collegio rileva, inoltre, che non sia stata fornita, neppure in punto di allegazione, giustificazione alla quantificazione della domanda restitutoria nella misura di € 300.00,00, che, pertanto, risulta carente di prova.

 

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[1] Cfr. ACF, 02.02.2023, n. 6294; ACF, 03.06.2019, n. 1616.

[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 03.06.2013, n. 13905.

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