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Nota a Trib. Trani, 26 gennaio 2023, n. 130.

La recente sentenza n. 130 del 26 gennaio 2023 resa dal Tribunale di Trani in persona del dott. Giuseppe Rana, segna un altro punto a favore dei risparmiatori traditi che hanno investito i propri risparmi in azioni non quotate emesse da una banca popolare.

Innanzitutto il Tribunale di Trani ha ritenuto di inserire l’attività di intermediazione finanziaria nell’alveo della responsabilità contrattuale e pertanto ha riconosciuto la “sussistenza dei  presupposti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., per effetto dell’inadempimento dell’Intermediario di non scarsa importanza, avendo questi agito nella fase esecutiva dei predetti contratti quadro, in violazione dei doveri di diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, c.c.” e di conseguenza ha categoricamente rigettato la eccezione di prescrizione quinquennale eccepita dalla banca.

Il Tribunale di Trani ha ravvisato nel caso in esame la mancanza di un passaggio irrinunciabile in sede di intermediazione finanziaria in regime di consulenza, ossia la valutazione di adeguatezza delle operazioni di acquisto dei prodotti finanziari collocati.

E’ infatti innegabile che per adempiere al meglio il proprio incarico, l’intermediario finanziario deve diligentemente valutare l’adeguatezza non solo delle singole operazioni compiute dal risparmiatore, ma anche dell’investimento complessivamente effettuato da quest’ultimo, essendo di chiara evidenza che un dossier titoli troppo sbilanciato è di per sé strutturalmente inadeguato.

Il Tribunale di Trani nella sentenza in oggetto, ha aderito ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione nella recente con ordinanza n. 35789 del 6 dicembre 2022 affermando che in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi sanciti “ratione temporis” dall’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall’art. 28, commi 1 e 2, del Reg. Consob n. 11522 del 1998, non vengono meno nei confronti dell’investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l’obbligo informativo all’obiettivo del riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole.

L’assolvimento dell’obbligo di informazione specifica impone, dunque, all’intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvi-bilità dell’emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente (cfr. Cass. 23 aprile 2017, n. 8619); con particolare riferimento, poi, all’obbligo di informazione passiva previsto dall’art. 28, primo comma, lett. a), consistente nella richiesta di notizie al l’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (cd. Profilatura).

Sotto altro profilo il Tribunale di Trani ha ritenuto che le c.d. raccomandazioni di acquisto, a  mezzo delle quali la banca convenuta, suggeriva e sollecitava l’acquisto delle azioni di propria emissione di fatto “hanno costituito un condizionamento ulteriore della libera volontà dell’investitore ed escludono di per sé un concorso nell’illecito”.

Anche sulla prova del nesso causale, il dott. Rana ha ravvisato che la prova del danno era in re ipsa, in quanto “il contesto descritto rende evidente che il cliente mai avrebbe sottoscritto l’investimento se avesse avuto la consapevolezza di poterlo perdere del tutto nell’orizzonte temporale dichiarato”

In ordine al quantum debeatur, il Tribunale di Trani ha aderito all’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la liquidazione del danno può essere riconosciuta “in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell’acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria”.

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