Nota a ACF, 10 febbraio 2023, n. 6317.
La recentissima decisione in oggetto verte sulla configurazione, o meno, di una responsabilità precontrattuale o contrattuale nell’ipotesi di non corretto adempimento da parte dell’Intermediario degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento sotto il profilo della non corretta informazione sulle caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari, compreso il rischio di illiquidità e del mancato rispetto delle regole in tema di adeguatezza/appropriatezza.
Nel caso di cui in oggetto, la ricorrente rappresenta di essere stata indotta dall’Intermediario ad acquistare, attraverso varie operazioni, 11.040 azioni emesse e collocate dalla stessa Banca specificando che, nonostante il suo profilo moderato, “i dipendenti della filiale [la] convincevano […] ad effettuare investimenti rischiosi in azioni illiquide emesse dalla medesima banca, descrivendole come titoli sicuri, privi di rischio e di agevole liquidabilità”.
Sulla scorta di tale tesi chiedeva al Collegio in via principale di accertare e dichiarare la nullità del contratto di negoziazione /collocamento delle operazioni di acquisto degli investimenti per violazione degli obblighi di condotta e la restituzione della complessiva somma investita; in via subordinata di accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale da parte della resistente nell’esecuzione del contratto di negoziazione/collocamento per le omissioni informative in sede di stipula degli investimenti e la risoluzione del contratto quadro e delle operazioni di investimento nonché la condanna della resistente al risarcimento del danno patrimoniale e alla restituzione della somma complessivamente investita.
L’ACF, pronunciandosi circa la violazione degli obblighi di condotta, chiarisce preliminarmente che in nessun caso essi possano determinare la nullità del contratto d’intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’art. 1418 c.c. co. 1.
Qualifica, in seguito, in conformità dell’orientamento della Cass. S.U. nn. 26724 e 26725 del 2007, quale responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione. Al contrario, identifica come responsabilità contrattuale, con eventuale risoluzione del contratto, la violazione delle operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria.
Alla luce di tali argomentazioni, il Collegio configura nel caso di specie una responsabilità precontrattuale. Infatti, nonostante giudichi fondate le doglianze della ricorrente afferenti al profilo di rischio di cui al questionario di profilatura e pur prospettando la sussistenza di un “grave inadempimento contrattuale” circa gli obblighi concernenti la prestazione del servizio di investimento, non considera tali elementi quale causa di risoluzione dei singoli contratti di acquisto degli strumenti finanziari in quanto “gli inadempimenti del resistente agli obblighi di informazione del cliente, così come l’inadempimento all’obbligo di valutazione della coerenza delle operazioni di volta in volta eseguite con il suo profilo di rischio, sebbene condizionino la scelta di investimento del cliente si collocano, tuttavia, in un momento antecedente alle singole operazioni di acquisto, e dunque non possono operare come causa di risoluzione delle stesse ai sensi dell’art. 1453 c.c.”
Per tali motivi, il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’Intermediario tenuto a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva rivalutata di 46.662,63 euro, oltre interessi legali.
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