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Nota a ACF, 29 dicembre 2022, n. 6229.

Massima redazionale

Nel caso di specie, l’intermediario resistente non contestava di non aver reso le informazioni sulle caratteristiche degli strumenti finanziari, su cui era stata indirizzata l’operatività oggetto del contendere, né, tantomeno, di non aver svolto le valutazioni di appropriatezza sulle singole operazioni di volta in volta eseguite, sostenendo, per converso, di non esservi tenuto, valorizzando la circostanza che il ricorrente avesse conferito un mandato alla Società di Gestione, che aveva, poi, assunto le relative decisioni per conto del cliente.

A giudizio del Collegio detto rilievo non è meritevole di condivisione e di accoglimento. Al netto del rapporto stabile intercorrente tra il resistente e la SGR, circostanza dirimente è che, sebbene il cliente si possa essere avvalso, nella selezione dei titoli e strumenti oggetto della propria operatività, dell’ausilio di un terzo (nella specie, una SGR), ciò non toglie che il servizio di esecuzione di ordini si imputi giuridicamente pur sempre al resistente. Ne consegue, pertanto, che il resistente non si può considerare esonerato, per il solo fatto del coinvolgimento nella decisione di investimento di un soggetto delegato dal cliente, né dal dovere di rendere le informazioni sugli strumenti, e che sono dovute anche per i servizi elementari come l’esecuzione di ordini, né dallo svolgere le relative valutazioni di appropriatezza.

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