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di Antonio Zurlo

Commento a Cass. Civ., Sez. III, 15 ottobre 2019, n. 25914.

 

Premessa.

La dirompente attualità dei contratti di fideiussione è nuovamente protagonista di una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione. Acquietata (almeno per il momento) la querelle sull’asserita nullità (totale, parziale, originaria, derivata) da violazione della normativa antitrust (poi, “derubricata” a nullità potenziale, da accertare fattivamente caso per caso, dal giudice del merito, con la sola certa sopravvivenza del rimedio risarcitorio)[1], l’analisi della giurisprudenza di legittimità è ritornata sui profili, invero attigui ai precedenti, della vessatorietà sottesi alla contrattazione per adesione, non potendo esimersi dall’avviare un processo di sapiente metabolizzazione di un recente e deciso revirement unionale, sulla questione. Nella sentenza annotata, si assiste di fatto a un recupero della disciplina consumeristica, che torna a godere di margini di applicabilità più ampi rispetto a quelli entro i quali era stata confinata da un’interpretazione, forse eccessivamente stilosa, irreggimentata e, nella sostanza, elusiva del dato normativo comunitario, prima, e nazionale, poi, da parte del giudice nazionale. 

 

La fideiussione e la sua trasfigurazione in contratto autonomo di garanzia.

Come rilevato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale, ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze dell’inadempimento della prestazione gravante sul debitore principale, laddove, per converso, la fideiussione è funzionalizzata a garantire l’adempimento dell’obbligazione principale altrui, stante l’identità tra la prestazione del debitore principale e quella dovuta dal garante[2]. In altri termini, il contratto autonomo realizza il trasferimento da un soggetto a un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione (per il mancato adempimento o, anche, per un’altra diversa ragione) della prestazione contrattuale; la fideiussione, viceversa, tutela l’interesse all’adempimento della prestazione principale[3].

Di tal guisa, mentre il fideiussore diviene sostanzialmente un vicario del debitore, l’obbligazione del garante autonomo s’atteggia in via differente, ponendosi in via del tutto autonoma rispetto alla prestazione obbligatoria oggetto del contratto garantito, rispetto alla quale è qualitativamente diversa, poiché finalizzata non a garantire il relativo adempimento, quanto, piuttosto, a indennizzare il creditore insoddisfatto, tramite il versamento tempestivo di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata/inesatta prestazione del debitore principale[4]. Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, pertanto, per l’assenza di quell’accessorietà rispetto alla prestazione principale, che, contrariamente, è elemento intrinsecamente caratterizzante la fideiussione[5].

Più nello specifico, la differenziazione è, ictu oculi, rinvenibile nell’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che sarebbero spettate al debitore principale (in deroga, quindi, all’art. 1945 c.c.), e, del tutto specularmente, nella preclusione per quest’ultimo di chiedere l’opposizione, da parte del  garante, al creditore garantito delle eccezioni nascenti dal rapporto principale[6], nonché nella rinuncia a opporre eccezioni da parte dello stesso garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso (ove, viceversa, la normale accessorietà della garanzia fideiussoria avrebbe comportato per il garante l’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell’art. 1952, secondo comma, c.c.), per consentire al debitore di potersi opporre al pagamento (in presenza di eccezioni da far valere nei confronti del creditore)[7].

Dall’assenza dell’accessorietà deriva che il garante, relativamente al rapporto principale, possa ricorrere unicamente all’exceptio doli generalis, residuando, in aggiunta, le sole eccezioni direttamente discendenti dal contratto di garanzia[8].

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, evidenziato l’indubbio rilievo qualificatorio sotteso all’inserimento, in un contratto di fideiussione, di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, sì determinante da implicare, di per sé, la qualificazione del negozio de quo alla stregua di contratto autonomo di garanzia, con una consequenziale autonomizzazione delle due posizioni (differentemente) debitorie, del garante e del debitore principale. A tal riguardo, si è, difatti, rilevato l’assoluta incompatibilità di un pagamento a prima richiesta e senza eccezioni con la ratio sottesa al principio di accessorietà, benché l’assenza di formule simili a quella summenzionata non rappresenti presunzione assoluta di accessorietà, non potendosi scientemente escludere la qualificabilità in termini di garanzia autonoma in presenza di diversi e ulteriori elementi[9].

L’accertamento in ordine alla sussistenza o meno di una sorta di relazionalità funzionale tra i due contratti, deve, quindi, essere condotto in concreto e in maniera analitica, dal giudice di merito[10], residuando una censurabilità in cassazione esclusivamente per violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto, ex artt. 1362 ss.[11], o per vizio di motivazione[12].

In altri termini, il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non la ricostruzione della volontà delle parti, quanto esclusivamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto[13].

A tal riguardo, è orientamento pressoché granitico in seno alla giurisprudenza di legittimità[14] quello per cui, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento debba essere individuato nel senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, non in maniera atomistica, ma parametrandolo all’intero contesto contrattuale: le singole clausole devono, quindi, essere considerate in correlazione tra loro, procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’art. 1363 c.c., dal momento che per senso letterale delle parole debba essere correttamente intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato[15].

Sebbene, come dedotto, l’elemento letterale non possa che avere una funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, l’organo giudicante non può, ad ogni modo, relegare in ruoli gregari gli ulteriori criteri legali di interpretazione e, segnatamente, quelli  dell’interpretazione funzionale, ex art. 1369 c.c. (che consente di addivenire all’accertamento del significato contrattuale coerentemente alla ragione pratica scelta dalle parti)[16], e di quella secondo buona fede o correttezza, ex art. 1366 c.c.[17] (ovverosia nella necessità di non suscitare falsi affidamenti, prima, e speculare su di essi, poi[18], rifuggendo da interpretazioni strumentali e cavillose[19]), valorizzando lo scopo pratico (e, quindi, la causa concreta) perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto[20].

 

La disciplina consumeristica e la vessatorietà delle clausole contrattuali.

Permanendo in un’ottica strettamente funzionale, precedenti pronunciamenti giurisprudenziali hanno, altresì, precisato che anche i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, debbano essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non rispetto a quelle del distinto contratto principale)[21], dando, in conseguenza, rilievo dirimente all’entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore[22], in adesione ai dettami della giurisprudenza comunitaria, che ha sottolineato come il contratto di garanzia/fideiussione (sebbene possa essere qualificato come un contratto accessorio rispetto al contratto principale)[23], sia, dal punto di vista delle parti contraenti, un contratto distinto, in quanto stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale[24].

È, dunque, considerando le parti del contratto di garanzia (o di fideiussione) che debba essere ragionevolmente accertata l’eventuale sussistenza di una caratterizzazione in senso consumeristico[25].

Pare senz’altro opportuno evidenziar, incidenter tantum, come da tale importante revirement in sede unionale (che ha, di fatto, negato la sussistenza di una vis actrattiva tra contratto principale e quello di garanza) non possa che risultare fortemente ridimensionata la teorica, più volte condivisa dalla giurisprudenza di legittimità e arbitrale, del c.d. “professionista di rimbalzo”, ovverosia della trasposizione della qualità di “imprenditore” dal soggetto societario garantito alla persona fisica garante[26]; si è, in sostanza, assistito allo sdoganamento di una sorta di professionalizzazione surrettizia del garante, che, alla luce delle riportate ultime statuizioni, meriterà, sicuramente, una sapiente rilettura, assumendo quale partenza necessitata la letteralità stessa del dato codicistico. Ai sensi dell’art. 2, lettera b), Direttiva 93/13 (trasfuso nel Codice del Consumo), la nozione di consumatore ha un evidente carattere oggettivo, dovendosi determinare alla stregua di un criterio funzionale, consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame (nella specie, il contratto autonomo di garanzia) rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione[27] (spettando al giudice nazionale, investito della controversia, verificare le circostanze fattuali in tal senso rilevanti, raccogliere gli elementi di prova e stabilire se il contraente – garante possa essere qualificato o meno come “consumatore”)[28].

A giudizio della Terza Sezione, i principi ermeneutici rassegnati sono stati in parte disattesi dalla Corte territoriale. Relativamente alla fideiussione sottoscritta dai ricorrenti[29], i giudici d’appello avevano ravvisato che l’indubbia volontà delle parti fosse stata nel senso di costruire il rapporto in termini di “garanzia autonoma”, obbligandosi, quindi, a eseguire il pagamento in favore del creditore garantito su semplice richiesta di quest’ultimo e indipendentemente dalle vicende relative al rapporto principale intercorrente tra esso creditore ed il contraente.

Qualificata nei suindicati termini la garanzia de qua, la Corte era pervenuta a rigettare l’applicabilità nel caso di specie della normativa consumeristica, del tutto illogicamente e contraddittoriamente, confermando la pronuncia del giudice di primo grado per cui, laddove venga conclusa una fideiussione, ai fini della valutazione della qualità di “consumatore”, occorre far riferimento non già al garante, ma al debitore principale garantito che, indubbiamente ed incontestatamente, nel caso di specie è una società commerciale; nella sostanza, viene richiamato e riproposto, in entrambi i gradi di giudizio, il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in presenza di un contratto di fideiussione, è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, di cui agli artt. 1469 bis ss. c.c., nel testo vigente ratione temporis, attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore rispetto all’obbligazione garantita».

La Terza Sezione giudica del tutto erroneo tale richiamo, stante la diversità strutturale e funzionale tra garanzia a prima e semplice richiesta e fideiussione.

Nel caso di specie, deve necessariamente trovare applicazione il principio in ossequio del quale «al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell’art. 1957 c.c., sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un’obbligazione di garanzia autonoma»[30]. Attesa, quindi, l’insussistenza del carattere dell’accessorietà, proprio della fideiussione (e non anche del contratto come nella specie di garanzia a prima e semplice richiesta), ai fini dell’applicabilità del foro del consumatore il giudice deve avere invero riguardo al garante (e non già al garantito)[31], verificando se, adottando i criteri succitati, il medesimo possa qualificarsi come tale.

Percorso logico ormai ineludibile ove si consideri anche, con riferimento alla stessa fideiussione, il richiamato recente “ripensamento” della stessa Corte di Giustizia, interprete senz’altro privilegiata della normativa comunitaria (dalla quale è originata la disciplina consumeristica nazionale): partendo dall’assunto per cui, pur essendo accessorio, il contratto di garanzia/di fideiussione è invero distinto rispetto al contratto principale (da cui deriva il debito che garantisce), ove è stipulato da «soggetti diversi» dalle parti di quest’ultimo, sicché è «in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito»; ne discende, come anticipato, che la disciplina consumeristica, dettata dalla Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, possa essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società»; altresì sottolineando che spetta al giudice verificare tali circostanze.

 

La competenza territoriale esclusiva e la sua derogabilità.

Da ultimo, non può infine sottacersi un riferimento alla conseguente abusività sottesa alla deroga del foro dei consumatori, alla luce della disciplina dettata dagli artt. 1469bis ss. c.c. e, poi, riversata negli artt. 33 ss. e 63 Cod. cons.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, la disciplina di tutela del consumatore è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. La finalità ultima è approntare un apparato di guarentigie capace di prevenire qualsivoglia alterazione della posizione paritaria delle parti contrattuali e, dunque, un abusivo, nei mezzi e nei contenuti, assoggettamento di una all’altra[32]. Tanto con la unilaterale predisposizione di moduli e/o formulari (in vista di una loro utilizzazione per regolamentare una serie indefinita di rapporti), quanto, invero, mediante la stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l’unilaterale predisposizione e imposizione del relativo contenuto negoziale, il soggetto contrattualmente forte (rectius, il professionista) può legittimare abusivamente la propria fattiva autorità contrattuale sul consumatore: è nella lesione dell’autonomia privata di quest’ultimo che è rinvenibile la necessarietà dell’applicazione della disciplina di protezione[33]. Come puntualmente evidenziato nella sentenza annotata, deriva: da un lato, l’insufficienza della mera approvazione per iscritto delle clausole di deroga del foro competente, sì come di tutte le altre asseritamente vessatorie, ai fini di una loro corretta deroga[34]; dall’altro, che, a precludere l’applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in argomento è, invero, necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa, ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005[35], la cui sussistenza è un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l’abusività della clausola o del contratto[36]. In tal senso, è onere gravante sul professionista comprovare l’effettivo svolgimento di una trattativa, dotata dei caratteri essenziali suoi propri (individualità, serietà ed effettività)[37], quale fatto impeditivo della relativa applicazione[38]. Ove, per converso, vi sia un accordo frutto, interamente o parzialmente di trattativa, l’accertamento giudiziale in ordine alla vessatorietà/abusività delle clausole contrattuali è destinato a rimanere (in tutto o in parte) precluso, quand’anche l’assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore[39].

In conclusione, l’esclusione dell’applicazione della disciplina di protezione è consentita solo in riferimento a quelle clausole che abbiano costituito singolarmente oggetto di specifica trattativa, seria ed effettiva, restando, viceversa, assoggettata alla normativa consumeristica la restante parte, non negoziata, del contratto[40] (come, nel caso oggetto della controversia, la competenza territoriale esclusiva del foro del consumatore).

 

Qui il testo integrale della sentenza. 


[1] Per un approfondimento, Cass. Civ., Sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044, già annotata in questa Rivista, con commento di A. Zurlo, Le fideiussioni “a valle” e le intese anticoncorrenziali “a monte”: le prime “immunizzate” dalla nullità delle seconde., 2 ottobre 2019, https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/10/02/le-fideiussioni-a-valle-e-le-intese-anticoncorrenziali-a-monte-le-prime-immunizzate-dalla-nullita-delle-seconde/.

[2] V. Cass. Civ., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947, con nota di G. B. Barillà, Le Sezioni unite e il Garantievertrag un quarto di secolo dopo: una pronuncia “storica” fa chiarezza sui differenti modelli di garanzie bancarie autonome., in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc. 3, 2010, 279; Cass. Civ., Sez. III, 22 novembre 2018, n. 30181, in dejure.it; Cass. Civ., Sez. III, 9 maggio 2019, n. 21840, in dejure.it.

[3] V. Cass. Civ., Sez. III, 9 maggio 2019, n. 21840, in dejure.it.

[4] V. Cass. Civ., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947 (v. supra nota 1).

[5] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947; Cass. Civ. Sez. III, 17 giugno 2013, n. 15108, con nota di G. Tarantino, Fideiussione o contratto autonomo di garanzia? Al giudice la qualificazione sulla base delle eccezioni esperibili dal garante nei confronti del creditore, in Diritto & Giustizia, fasc. 0, 2013, 790; Cass. Civ., Sez. I, 31 luglio 2015, n. 16213, con nota di G. Tarantino, Contratto autonomo di garanzia: al garante non è concesso di opporre alcuna eccezione al creditore, in Diritto & Giustizia, fasc. 30, 2015, 6; Cass. Civ., Sez. III, 14 giugno 2016, n. 12152; Cass. Civ., Sez. III, 28 marzo 2017, n. 7883; Cass. Civ., Sez. III, 11 dicembre 2018, n. 31956; Cass. Civ., Sez. III, 9 maggio 2019, n. 21840. Con riferimento alla polizza fideiussoria di cui all’art. 38bis d.p.r. n. 633 del 1972, stipulata al fine di garantire, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, la restituzione delle somme da questa indebitamente versate ai contribuenti in sede di procedura di rimborso anticipato dell’IVA, Cass. Civ., Sez. III, 29 dicembre 2018, n. 30837 e Cass. Civ., Sez. III, 29 dicembre 2018, n. 30836.

[6] V. Cass. Civ., Sez. I, 31 luglio 2015, n. 16213; Cass. Civ., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947.

[7] V. Cass. Civ., Sez. III, 17 giugno 2013, n. 15108; Cass. Civ., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947.

[8] V. Cass. Civ., Sez. III, 11 dicembre 2018, n. 31956, in dejure.it.

[9] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 9 maggio 2019, n. 21840; Cass. Civ., Sez. III, 14 giugno 2016, n. 12152; Cass. Civ., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947.

[10] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 14 giugno 2016, n. 12152; Cass. Civ., Sez. III, 28 marzo 2017, n. 7883; Cass. Civ., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5526.

[11] V. Cass. Civ., Sez. III, 19 marzo 2018, n. 6675, con nota di S. Mendicino, Contestazione reciproca di inadempimento: non pronunzia ultra petita il Giudice che considera risolto il contratto per mutuo dissenso, in Diritto & Giustizia, fasc. 49, 2018, 10; Cass. Civ., Sez. III, 6 maggio 2015, n. 9006, con nota di B. Emanuele, L’interpretazione delle dichiarazioni unilaterali deve essere effettuata utilizzando le norme che disciplinano l’interpretazione dei contratti, in Diritto & Giustizia, fasc. 19, 2015, 45.

[12] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 14 giugno 2016, n. 12152; Cass. Civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n. 10998; Cass. Civ., Sez. III, 15 febbraio 2011, n. 3678.

[13] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22343; Cass. Civ., Sez. III, 29 luglio 2004, n. 14495.

[14] Contra, Cass. Civ., Sez. Trib., 10 ottobre 2003, n. 15100; Cass. Civ., Sez. II, 23 dicembre 1993, n. 12758.

[15] V. Cass. Civ., Sez. III, 28 agosto 2007, n. 828; Cass. Civ., Sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28479; Cass. Civ., Sez. III, 16 giugno 2003, n. 9626.

[16] V. Cass. Civ., Sez. III, 13 novembre 2018, n. 29016, in dejure.it.

[17] Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 6 dicembre 2018, n. 31574; Cass. Civ., Sez. III, 13 novembre 2018, n. 29016; Cass. Civ., Sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27444; Cass. Civ., Sez. III, 12 giugno 2018, n. 15186; Cass. Civ., Sez. III, 19 marzo 2018, n. 6675. V. altresì Cass. Civ., Sez. III, 23 ottobre 2014, n. 22513; Cass. Civ., Sez. III, 27 giugno 2011, n. 14079; Cass. Civ., Sez. III, 23 maggio 2011, n. 11295; Cass. Civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass. Civ., Sez. III, 6 maggio 2015, n. 9006.

[18] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 6 maggio 2015, n. 9006; Cass. Civ., Sez. III, 23 ottobre 2014, n. 22513; Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 2007, n. 12235; Cass. Civ., Sez. Lav., 20 maggio 2004, n. 9628.

[19] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 23 maggio 2011, n. 11295; Cass. Civ., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947.

[20] V. Cass. Civ., Sez. III, 23 maggio 2011, n. 11295.

[21] In tal senso, Trib. Brescia, 22 maggio 2018, n. 1548, in ilcaso.it.  

[22] V. Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2018, n. 32225.

[23] V. Corte Giust., 17 marzo 1998, C – 45/96.

[24] V. Corte Giust., 14 settembre 2016, C -534.

[25] V. Corte Giust., 19 novembre 2015, C -74/15. V. altresì Cass. Civ., Sez. VI, 5 dicembre 2016, n. 24846, con nota di M. C. Dolmetta, Sul fideiussore consumatore: linee dell’evoluzione giurisprudenziale., in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc. 3, 2017, 281.

[26] In relazione alla figura del “professionista di rimbalzo”, si è, quindi, ritenuto che la qualità del debitore principale potesse, in qualche modo, influenzare anche quella del garante, concorrendo a escludere quest’ultimo dalla normativa specificamente prevista per implementare la tutela della parte contrattualmente debole. Questo approccio ermeneutico, sostenitore di una tale inferenza qualitativa, benché condiviso anche in alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, è stato, pur tuttavia, oggetto di forti critiche dottrinarie, che, anche alla luce del recente revirement in seno alla Corte di Giustizia, risultano senz’altro avvalorate nella loro fondatezza.

[27] V. Corte Giust., 19 novembre 2015, C-74/15.

[28] V. Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2018, n. 32225, con nota di G. Fiengo, Il garante consumatore, in Ridare.it, 10 giugno 2019.

[29] Fideiussione con la quale questi ultimi si erano assunti solidalmente alla società gli obblighi e gli oneri derivanti dalla polizza stipulata con la controricorrente (che avevano dichiarato di conoscere e di accettare in ogni sua parte, comprese, cioè, le Condizioni Generali e Particolari, anche ai sensi degli artt. 1341, 1342 c.c.), rinunciando espressamente sia al beneficio della preventiva escussione, sia ad avvalersi dei diritti e termini previsti dagli artt. 1945, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 e 1957 c.c. e obbligandosi ulteriormente «a rimborsare le somme di cui risultasse creditrice la società anche per eventuali tasse, sopratasse e penalità per la registrazione del presente atto, a semplice richiesta e senza riserva alcuna.

[30] V. Cass. Civ., Sez. III, 28 marzo 2017, n. 7883, in dejure.it.

[31] Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 5 dicembre 2016, n. 24846; Cass. Civ., Sez. I, 11 gennaio 2001, n. 314, con nota di F. Di Marzio, Intorno alla nozione di «consumatore» nei contratti., in Giust. civ., fasc. 9, 2001, 2151.

[32] V. Cass. Civ., Sez. III, 26 settembre 2008, n. 24262, con nota di S. Verucci, Clausole vessatorie e tutela del consumatore. Oltre la formalità della dichiarazione, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 3, 2009, 588.

[33] V. Cass. Civ., Sez. III, 20 marzo 2010, n. 6802.

[34] Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 3 aprile 2013, n. 8167; Cass. Civ., Sez. III, 20 marzo 2010, n. 6802; Cass. Civ., Sez. III, 26 settembre 2008, n. 24262.

[35] Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 8 luglio 2015, n. 14288, con nota di F. Valerio, Più garanzie per i giocatori: la disciplina a tutela del consumatore si applica anche ai contratti aleatori, in Diritto & Giustizia, fasc. 27, 2015, 21; Cass. Civ., Sez. III, 20 marzo 2010, n. 6802; Cass. Civ., Sez. III, 26 settembre 2008, n. 24262.

[36] Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 8 luglio 2015, n. 14288; Cass. Civ., Sez. III, 20 marzo 2010, n. 6802; Cass. Civ., Sez. III, 26 settembre 2008, n. 24262; Cass. Civ., Sez. III, 28 giugno 2005, n. 13890.

[37] V. Cass. Civ., Sez. III, 26 settembre 2008, n. 24262.

[38] Cfr. Cass. Civ., Sez. , 20 agosto 2010, n. 18785; Cass. Civ., Sez. III, 20 marzo 2010, n. 6802; Cass. Civ., Sez. III, 26 settembre 2008, n. 24262.

[39] In tal caso, la preclusione discenderebbe non già dalla non vessatorietà della clausola, bensì dalla inconfigurabilità della predisposizione unilaterale e imposizione: in tal senso, Cass. Civ., Sez. VI, 8 luglio 2015, n. 14288; Cass. Civ., Sez. III, 20 marzo 2010, n. 6802; Cass. Civ., Sez. III, 26 settembre 2008, n. 24262.

[40] V. Cass. Civ., Sez. III, 20 agosto 2010, n. 18785, in dejure.it.