4 min read

Nota a App. Lecce, Sez. I, 20 novembre 2025, n. 859.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

«L’acqua è poca e la papera non galleggia.»

 

La Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Lecce certifica l’illiquidità delle azioni BPP e la loro “doppia” inadeguatezza, rispetto a una clientela “al dettaglio”.

*****

Nel caso di specie, con il quarto motivo di gravame veniva censurata la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che, dalla documentazione versata in atti, fosse evincibile una corretta prospettazione alle eredi – da parte dell’Istituto di credito – di tutte le opzioni esercitabili, ovverosia, in altri termini, che la Banca avesse sostanzialmente messo gli eredi nelle condizioni di valutare la convenienza di acquisire in prosecuzione i titoli del de cuius, diventando soci, piuttosto che procedere con l’immediata liquidazione dei medesimi. Sul punto, la mera dichiarazione di presa visione delle condizioni statutarie – trattandosi di clausola di stile, contenuta in fogli unilateralmente predisposti e meccanicamente messi all’attenzione dei clienti – non poteva essere opponibile, a fronte della contestata effettiva informazione resa.

La Corte territoriale reputa meritevoli di accoglimento siffatte censure. Invero, il Collegio leccese evidenzia come, nella fattispecie de qua, non venga in rilievo la nullità delle operazioni per inosservanza della normativa in materia di investimento (posto che lo stesso fosse stato pacificamente compiuto dal dante causa), bensì l’inadeguata informazione che le stesse hanno ricevuto al momento di esercitare l’opzione – loro riservata – tra il richiedere la intestazione delle azioni del proprio dante causa – subentrando quali socie della banca – ovvero chiedere la loro liquidazione. Inconferente, al riguardo, è qualificata la difesa dell’Istituto per cui gli appellanti non avessero effettuato alcuna operazione di acquisto delle azioni, avendole, per converso, unicamente ricevute in successione.

Difatti, dalla documentazione in atti, nonché dalla lettura dello statuto statutario messo a disposizione – nel quale, si badi, era riportata la disciplina delle conseguenze derivanti dai casi di morte di un socio – si può evincere la “mera possibilità” per l’erede di accettare le azioni BPP e divenire, quindi, socio; ovvero, di procedere immediatamente con la liquidazione delle azioni. Segnatamente:

  • l’art. 13 dello Statuto prevedeva al tempo che “In caso di morte del socio, il rapporto sociale può continuare con gli eredi del defunto in possesso dei requisiti per l’ammissione alla Società purché procedano alla divisione delle azioni cadute in successione e, ottenutane l’assegnazione, nel rispetto del limite minimo di cui all’art. 8, secondo comma del presente Statuto, facciano domanda per l’ammissione e la domanda sia accolta”;
  • l’art. 8 prevedeva che “Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta”;
  • l’art. 7, prevedeva che “Possono essere ammessi a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 11, compresi i dipendenti della Banca”.

Orbene, la Corte d’Appello ritiene che la Banca, ricevuta la “volontaria” richiesta di ammissione a soci, al momento della formalizzazione del rapporto, precedentemente intercorrente con il loro genitore e, soprattutto, considerata la eccessiva concentrazione dei titoli azionari, nonché il loro considerevole valore, non abbia adempiuto all’obbligo di fornire un’adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dall’esercizio di quella facoltà di scelta che si prospettava; ciò in quanto l’intestazione delle azioni (precedentemente acquistate dal loro genitore), presupponendo l’accoglimento della richiesta di ammissione, poneva indiscutibilmente, in capo alla Banca, un onere di informazione – nel rispetto dei principi di correttezza, diligenza e buona fede – nei confronti degli aspiranti soci circa il livello di retail dei titoli azionari, nonché, dopo averli profilati, un obbligo di astensione dal procedere alla loro ammissione previa intestazione delle azioni, considerata «la evidente inadeguatezza delle stesse rispetto al profilo delle richiedenti, trattandosi di azioni ad alto rischio a fronte di “clienti al dettaglio”».

In particolare, il consulente nominato, al fine di verificare la natura liquida/illiquida del titolo, aveva perentoriamente evidenziato trattarsi di un titolo non negoziato su un mercato regolamentato o MTF, ma in un circuito, nel quale:

  • l’unica sede di negoziazione disponibile è rappresentata dalla stessa società emittente;
  • viene garantita un’attività di compravendita mensile;
  • la società emittente opera “in contropartita diretta” impegnando “posizioni proprie”;
  • i contratti di compravendita devono essere conclusi al prezzo determinato discrezionalmente dalla stessa società emittente;
  • non sono posti a carico della società emittente specifici obblighi informativi.

Di talché, la conclusione – fatta propria dal Collegio – è che non si trattasse «di investimento che espone ad un rischio non solo elevato, ma anche non agevolmente valutabile …appropriato solo per investitori caratterizzati da un livello di competenza elevato, derivante da esperienze e/o conoscenze specifiche nel campo finanziario». Ciò premesso, considerato il livello di competenza degli appellanti – sì come emergente dal questionario MiFID fatto sottoscrivere all’epoca del trasferimento – il CTU ha concluso ritenendo l’investimento in oggetto inappropriato.

Ne consegue il riconoscimento del danno patrimoniale, per non avere chiesto (potuto chiedere, rectius) la liquidazione immediata delle azioni “ereditate”.

Seguici sui social: