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Nota a App. Bari, Sez. II, 16 marzo 2026, n. 371.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Sulla prescrizione

Con il primo di appello, la Banca censurava la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la fosse responsabile a titolo contrattuale e che, conseguentemente, il termine di prescrizione fosse decennale e non quinquennale. Secondo l’appellante, gli obblighi asseritamente violati[1] sarebbero collocabili in una fase antecedente agli ordini e, quindi, precontrattuale, soggetta al termine di prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla data di conclusione del contratto-quadro o, al più tardi, dalla data in cui sono state ordinate le operazioni realizzate in violazione degli obblighi di informazioni. Pertanto, secondo la ricostruzione proposta, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere prescritte, ai sensi dell’art. 2947 c.c., le pretese dei coniugi attori quantomeno in relazione agli investimenti effettuati nel 2013.

Il motivo è infondato e va rigettato.

Infatti, è sufficiente ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità «l’intermediario finanziario, ricevuto l’ordine di investimento, non può darvi esecuzione senza essersi prima assicurato che il cliente sia stato adeguatamente informato in merito all’operazione: l’inosservanza degli obblighi informativi che si collocano tra il conferimento dell’ordine e la sua esecuzione fonda 4 una responsabilità di tipo contrattuale, con conseguente possibilità di risolvere i contratti di investimento conclusi»[2].

Ha, peraltro, ben spiegato la giurisprudenza di legittimità[3] che: «nella fase successiva alla stipula del contratto quadro, in cui si situano, gli obblighi di informazione attiva concorrono alla definizione del ruolo che l’intermediario assume allorquando l’investitore intenda porre in essere specifiche operazioni di investimento. Dalla disciplina, legislativa e regolamentare, si ricava, infatti, che l’intermediario non può limitarsi a rendere possibile il trasferimento del titolo (cedendolo in contropartita diretta, in base alla esemplificazione di cui sopra, o acquistandolo sul mercato e rivendendolo poi all’investitore in attuazione di un mandato per conto altrui, o infine trasmettendo l’ordine di acquisto a chi lo offra sul mercato), ma che lo stesso è altresì tenuto alla spendita di una precisa attività, funzionale al corretto apprezzamento, da parte dell’investitore, della natura, delle implicazioni e dei rischi delle singole operazioni; ciò che fa dell’intermediario un vero e proprio ausiliario del proprio cliente nella scelta delle medesime. E’ in tale prospettiva, segnata dall’esistenza, in capo all’intermediario, dell’obbligo di dare non già esecuzione agli “ordini” di investimento ricevuti, quanto, piuttosto, di dare esecuzione ad “ordini” di investimento sui quali il proprio cliente sia stato convenientemente edotto, che trova giustificazione il rimedio risolutorio: in assenza di un consenso informato dell’interessato, il sinallagma del singolo negozio non trova difatti piena attuazione, con conseguente risoluzione per inadempimento del medesimo»[4].

Orbene, poiché nel caso di specie le violazioni agli obblighi di comportamento dell’intermediario si collocano in una fase successiva alla stipulazione del contratto-quadro, pur se immediatamente antecedente agli ordini di acquisto delle azioni, correttamente il primo giudice ha qualificato la corrispondente responsabilità della come contrattuale (tanto da farne conseguire la risoluzione degli ordini per inadempimento), ritenendo non ancora decorsa la prescrizione decennale.

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Sulla inadeguatezza delle operazioni di investimento

Il secondo motivo di appello è finalizzato a impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l’inadeguatezza delle operazioni di investimento censurate sia in relazione al profilo di rischio medio attribuito dalla a tali operazioni, sia in relazione al profilo reale degli investitori, concludendo nel senso di ritenere che le operazioni effettuate sarebbero state contrarie agli obiettivi di investimento dei coniugi. In breve, secondo il Tribunale «le azioni BPB collocate nel periodo in questione avevano natura di strumenti finanziari illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di possibile perdita prospettica dell’intero capitale investito, ma anche a quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l’investimento in termini ragionevoli (…) con la conseguenza che il profilo medio non era congruo rispetto allo specifico prodotto». Per contro, secondo la prospettazione dell’appellante, la circostanza che un dato strumento finanziario (nella fattispecie, le azioni della stessa BPB) non quotato sui mercati regolamentari presenti un minor grado di liquidità rispetto ai titoli quotati, non implica necessariamente che lo stesso debba essere qualificato come a rischio elevato, stante la differenza tra il “rischio di liquidità” – che sarebbe la possibilità che un titolo sia meno trasformabile in moneta – e la “illiquidità” – che corrisponderebbe ad una situazione di fatto, per la quale, in un dato momento storico, un titolo non incontra una corrispondente offerta di acquisto. Pertanto, a dire della Banca tenuto conto della solidità dell’emittente al momento dell’investimento (2013-2014), i titoli, all’epoca della vendita, non sarebbero stati “illiquidi”, ma solo sottoposti al rischio di liquidità, con la conseguenza che la qualificazione di tali prodotti come strumenti “a rischio medio” effettuata dalla sarebbe stata corretta, a nulla rilevando la sopravvenuta illiquidità degli stessi. Muovendo da tali premesse, l’appellante conclude sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere adeguate le operazioni in contestazione rispetto agli obiettivi di investimento e al profilo “medio” attribuito ai coniugi dalla Banca in sede di profilazione. Sotto altro aspetto, la Banca si duole del fatto che il primo giudice ha reputato inattendibile la profilazione effettuata sulla base del questionario MiFID da cui era emerso un profilo “medio” degli investitori, giungendo a ritenere che ciò, unitamente all’errata indicazione del grado di rischio presentato dalle operazioni proposte, avesse determinato l’inadempimento degli obblighi relativi alle valutazioni di adeguatezza degli investimenti oggetto del giudizio. In particolare, il primo giudice aveva ritenuto inattendibile l’esito del questionario di rito e, quindi, della profilazione effettuata dalla Banca, sia perché realizzata “in comune” ai due investitori, sia «perché si trattava in assoluto della prima esperienza di acquisto di prodotti finanziari da parte di una famiglia monoreddito e di livello di istruzione ed esperienza assai modesti», aggiungendo che «la stessa Consob con le note delibere nn. 20583, 20584 del 2018 ha sanzionato la BPB, tra l’altro, per l’omessa osservanza della disciplina riguardante la profilatura del cliente e le irregolarità in merito alla valutazione di adeguatezza e di appropriatezza degli investimenti finanziari». Secondo l’appellante, la profilazione congiunta effettuata dalla Banca doveva ritenersi immune da vizi, trattandosi di una possibilità prevista per le imprese, validamente esercitabile a condizione di prendere in considerazione la persona fisica «con la situazione finanziaria più debole (…), con gli obiettivi di investimento più prudenziali (…) e con le minori esperienze e conoscenze»; sulla valutazione di attendibilità del questionario, non avrebbero potuto assumere rilevanza le delibere sanzionatorie della Consob, in quanto il loro contenuto meramente astratto non consentirebbe di riferire le contestazioni ivi contenute alle specifiche vicende di cui è causa, essendo a tal fine necessaria una valutazione caso per caso.

Quanto al primo aspetto, occorre rilevare che la naturale rischiosità dell’investimento azionario, legata alla oscillazione dei rendimenti delle azioni, a loro volta condizionati dalla solidità e dalle prospettive della Banca emittente, appare particolarmente accentuata dalla caratteristica intrinseca delle azioni acquistate. In particolare, è il solo fatto che i titoli abbiano delle limitazioni nella negoziazione ad aumentare oggettivamente la probabilità che gli stessi non possano essere trasformati, al momento della richiesta dell’investitore, in moneta liquida, e ciò indipendentemente dal valore che possono avere all’atto della negoziazione. È, dunque, una caratteristica intrinseca dei titoli azionari in questione a far sì che essi siano “oggettivamente” più rischiosi, con la conseguenza che di tale maggior rischio l’investitore deve essere edotto in modo specifico prima dell’operazione, a nulla rilevando la solidità dell’istituto emittente al momento dell’acquisto ovvero il rischio concreto verificatosi in epoca successiva. Risulta, pertanto, corretta la statuizione del primo giudice che ha ritenuto inadeguata l’operazione già in relazione al profilo “medio” degli investitori, atteso che, per le ragioni appena esposte, i titoli di cui è causa erano da considerarsi a rischio “alto” e non “medio”, con la conseguenza che risultavano contrari agli obiettivi di investimento dei clienti anche se parametrati alla profilazione così come effettuata dalla Banca, atteso che dal questionario emerge che i coniugi erano disposti ad accettare al massimo la perdita di una parte media del capitale investito.

L’infondatezza del motivo di appello sussiste anche in relazione al secondo dei profili dedotti. Difatti, le considerazioni in ordine all’inadeguatezza delle operazioni di investimento censurate che, giova ripetere con diverse parole, avrebbero dovuto essere riservate a clienti con un profilo altamente speculativo – i.e. clienti professionali – e non a clienti retail, quali erano gli odierni appellati, risultano rafforzate dal fatto che, nonostante la qualificazione di investitori “medi” effettuata dalla il reale profilo dei coniugi doveva considerarsi “medio-basso”, se non “basso”, atteso che non vi è alcun elemento idoneo a dare sostegno al profilo di rischio attribuito ai clienti ed alle competenze specifiche in ambito finanziario ascritte agli stessi. Pertanto, l’inattendibilità della profilazione, pur non potendo direttamente discendere dall’esistenza di precedenti delibere sanzionatorie della Consob, sussiste nel caso di specie in quanto la formulazione delle risposte contenute nel questionario somministrato ai coniugi impedisce di ritenere sia che gli stessi avessero una reale esperienza in materia, sia che la consistenza del loro reddito annuo e del loro patrimonio complessivo fosse tale da rendere realmente sostenibile l’investimento contestato e la carica di rischio che portava con sé. Invero, la circostanza che i coniugi abbiano dichiarato, in sede di profilazione, di aver effettuato negli ultimi dodici mesi operazioni in strumenti finanziari «fino a € 5.000» e di effettuare «meno di una operazione a trimestre» in strumenti finanziari non permette di affermare che avessero avuto pregresse esperienze nel settore, in quanto le opzioni a disposizione non consentivano di dichiarare di non aver mai effettuato investimenti prima di quel momento.

Parimenti, priva di qualsiasi riscontro è l’affermazione dell’appellante secondo cui, dal momento che i coniugi avevano dichiarato di possedere un patrimonio complessivo fino a € 200.000 e di avere minimi debiti residui (meno di € 50.000), gli stessi apparivano assolutamente in grado di sopportare un investimento in azioni del valore di poco più di € 27.000. Ancora una volta, infatti, tali considerazioni non tengono conto che, nel dichiarare la consistenza del proprio patrimonio complessivo, i coniugi hanno indicato la più bassa delle opzioni disponibili e che tale dichiarazione, tra l’altro, non consente di conoscerne l’effettivo valore, rendendo impossibile ritenere – contrariamente a ciò che afferma la – che, a fronte del patrimonio complessivo e dei debiti residui, l’investimento raccomandato dall’intermediario – emittente fosse realmente sopportabile. Infine, occorre aggiungere che l’acquisto contemporaneo di obbligazioni (peraltro della stessa BPB) corrispondenti ad un obiettivo più prudente non diminuisce per ciò stesso la rischiosità delle azioni illiquide e la loro inadeguatezza rispetto al profilo “medio”, “medio-basso” degli investitori.

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Sulla gravità ex se dell’inadempimento

Con il terzo motivo di gravame, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Trani ha dichiarato la risoluzione degli investimenti, senza valutare ovvero senza esplicitare le ragioni per le quali l’inadempimento è stato considerato grave e, quindi, risolutorio.

Il motivo è infondato e va rigettato.

Infatti, anche a voler ammettere che il primo giudice non abbia espressamente motivato in ordine alla gravità dell’inadempimento, tale elemento è fatto palese dalla circostanza che il pregiudizio derivante dalla mancata astensione in presenza di operazioni non adeguate, consiste nella perdita quasi totale di valore dell’investimento, sicché l’affermazione può essere effettuata dalla Corte in funzione integrativa della motivazione di primo grado[5].

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Sull’inapplicabilità dell’art. 1227 c.c.

Con il quarto motivo, l’appellante si duole della decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto sussistente il nesso eziologico tra inadempimento e danno, pur in assenza di qualsivoglia indicazione sull’esistenza di un collegamento causale tra il pregiudizio subito e la condotta dell’intermediario – emittente, avendo gli attori omesso di allegare e provare, in base a un ragionamento controfattuale, che se avessero avuto tutte le informazioni di cui hanno lamentato l’assenza non si sarebbero determinati a compiere le operazioni contestate.

La Banca, inoltre, impugna la sentenza anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l’eccezione ex art. 1227 c.c., formulata in primo grado, affermando che «non vi è stato alcun concorso di fatti colposi».

Anche tale motivo di appello deve ritenersi infondato.

Quanto alla asserita mancanza di prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno, merita di essere richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «al riscontro dell’inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue l’accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall’investitore: presunzione che spetta all’intermediario superare»4, dimostrando «la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall’asimmetria informativa»[6], prova che, nel caso in esame, non è stata fornita.

Con riferimento, invece, al rigetto dell’eccezione ex art. 1227 c.c. è sufficiente osservare che «qualora l’intermediario abbia dato corso» – come accaduto nella specie – «ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un suo concorso di colpa nella produzione del danno per non essersi, egli stesso, informato aliunde della rischiosità dell’acquisto», ciò in quanto «lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell’intermediario, che sarebbe contraddittorio bilanciare con l’onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte»[7].

 

 

 

 

 

 

 

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[1] I.e. quelli contenuti nell’art. 21 TUF, nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 e nel reg. Consob n. 16190/2007.

[2] Cfr. Cass. Civ., sez. I, 31 marzo 2021, n. 8997; App, Torino, Sez. I, 30 settembre 2024, n. 813.

[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 31 marzo 2021, n. 8997.

[4] Sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 7 luglio 2017, n. 16861; Cass. Civ., Sez. I, 31 agosto 2017, n. 20617; Cass. Civ., Sez. I., 9 febbraio 2018, n. 3261.

[5] V. Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2025, n. 2195.

[6] Così, Cass. Civ., Sez. I, 27 giugno 2023, n. 18293; Cass. Civ., Sez. I, 11 novembre 2021, n. 33596; Cass. Civ., Sez. I, 28 luglio 2020, n. 16126; Cass. Civ., Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7905.

[7] Così, Cass. Civ., Sez. I, 27 aprile 2016, n. 8394; Cass. Civ., Sez. I, 23 marzo 2023, n. 8353; Cass. Civ., Sez. I, 13 maggio 2016, n. 9892.

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