La Corte di Cassazione[1] ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l’estratto dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB. fornendo dunque una idonea prova dell’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione e, di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale.
Tanto premesso, la società opposta ha assolto al proprio onere probatorio producendo in atti: avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; la dichiarazione liberatoria della società cedente datata 26.08.2025 (munita di valida procura); contratto di cessione dei crediti concluso e dichiarazione notarile di conformità all’originale.
La società opposta ha, altresì, depositato in atti diffida ad adempiere, notificata con le modalità previste in materia di notificazioni in materia civile a mezzo posta in emergenza covid art. 46 D.L. n. 34/2020, ai fini della interruzione dei termini di prescrizione.
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[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405.