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Tribunale di Lecce, Sez. II, 2 settembre 2024, n. 2775.

Massima redazionale

Infatti, «va qualificato nella sostanza unico e senza soluzione di continuità il rapporto di conto corrente pur in presenza di due distinti contratti – con rispettive distinte numerazioni di conto – succedutisi nel tempo, qualora il più vetusto è stato estinto con operazione di accredito denominata “azzeramento saldo” utilizzando la totalità dell’affidamento del conto più recente; ciò deve convenirsi anche il ragione del fatto che, altrimenti, si consentirebbe alla banca di sottrarsi agli oneri probatori su di essa gravanti anche rispetto ai rapporti più datati, consentendole di sottrarsi all’onere di produzione dei contratti e degli estratti conto relativi, essendo evidente che dai conti più antichi provenga gran parte della passività del nuovo conto.»[1].

L’azione con cui si chiede la nullità delle clausole contrattuali, che stabiliscono il versamento di importi ritenuti illegittimi, è imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 c.c. Tuttavia, l’azione di ripetizione degli importi corrisposti in forza delle voci contrattuali ritenute nulle è soggetta a prescrizione decennale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione[2] ha ribadito da una parte la decorrenza del termine di prescrizione in coincidenza con la chiusura definitiva del conto e dall’altra ha introdotto un ulteriore termine legato alla natura del singolo movimento. In altri termini, pur riconoscendo l’unicità del rapporto di conto corrente, la predetta sentenza non disconosce l’autonomia delle singole operazioni, precisando che tutti e solo i movimenti aventi natura di pagamento hanno un termine di prescrizione che decorre dalla data del movimento stesso. Viene, quindi, introdotta una distinzione tra il singolo movimento del conto corrente eseguito nell’ambito della disponibilità di fido accordata al correntista e gli eventuali versamenti eseguiti al di fuori della disponibilità accordata e necessari al c.d. rientro della scopertura.

In dettaglio, quando un versamento rientra nel limite del fido accordato non costituisce pagamento, ma una semplice rimessa che ripristina la disponibilità concessa (c.d. rimessa ripristinatoria). Tale versamento rientra nel più generale termine di prescrizione del contratto di conto corrente, che decorre dalla chiusura del conto. Quando, per converso, il versamento viene eseguito in presenza di uno sconfinamento rispetto al fido concesso (saldo negativo superiore al fido), ovvero in presenza di un conto non affidato, allora questo movimento si configura come un pagamento specificamente finalizzato al rientro della maggiore esposizione non convenuta contrattualmente (c.d. rimessa solutoria). In questo caso, si genera un pagamento e con esso, contestualmente, il diritto a richiederne la ripetizione. In altri termini, e in sintesi, la presenza di un saldo passivo che rimanga “entro i limiti” del fido accordato costituisce un debito del correntista non immediatamente esigibile, e le rimesse che intervengono in conto non hanno funzione “solutoria” ma soltanto una funzione di ripristino della disponibilità.

Per i versamenti effettuati su un conto con saldo passivo “eccedente il limite” del fido, invece, si configura un effettivo “pagamento”, dal momento che lo “sconfinamento” costituisce per la banca un credito esigibile, e la rimessa non crea nuova disponibilità per il cliente bensì assume carattere “solutorio”. La rimessa acquisisce, pertanto, carattere solutorio per l’importo commisurato alla dimensione del credito liquido ed esigibile preteso dalla banca. Inoltre, le rimesse che intervengono oltre il fido, assumendo una effettiva funzione “solutoria”, sono prioritariamente rivolte al pagamento delle competenze (legittime e/o illegittime), e solo successivamente per ripianare l’extra fido liquido ed esigibile. Per l’eventuale ulteriore parte residua, vanno a ricostituire la disponibilità entro il fido. I suddetti pagamenti, rivolti a soddisfare anche le pretese illegittime della banca, se intervenuti oltre i dieci anni (con riferimento al primo atto di contestazione) risultano prescritti e non sono più ripetibili. Sono invece richiedibili soltanto gli addebiti dell’ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio. Sul piano contabile, saranno dichiarati prescritti tutti quegli addebiti riferiti esclusivamente alle competenze addebitate (per le quali è stata appunto proposta domanda di ripetizione) che contestualmente hanno costituito un pagamento ben individuabile.

La Cassazione ha successivamente chiarito[3] che il principio enunciato con la prefata sentenza n. 24418/2010 può essere applicato anche alla ripetizione degli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto e, per analogia, a tutte le altre voci di spesa indebitamente versate alla banca, e dunque non solo alla ripetizione di interessi anatocistici. In definitiva, non sono ripetibili solo quelle competenze il cui addebito è avvenuto al di fuori del fido accordato e per cui la successiva rimessa ha costituito un pagamento. Decorsi dieci anni si prescrive ogni diritto relativo a quel pagamento ed in relazione a quello specifico pagamento non si potrà più pretendere la ripetizione dell’indebito.

L’eccezione deve essere adeguata ai principi esposti nella sentenza n. 9141/2020, ove viene rilevato che, ove eccepita la prescrizione, “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento”. Per quanto detto, l’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione delle competenze addebitate deve essere valutata limitatamente alle rimesse effettuate in favore della con effetti solutori nel periodo antecedente al decennio che precede l’atto interruttivo dei termini prescrizionali (che, nel caso di specie, si identifica con l’atto di messa in mora).

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In passato si è assistito ad una prassi bancaria con la quale si usava effettuare la capitalizzazione trimestrale degli interessi (con conseguente produzione di ulteriori interessi) nel solo caso in cui questi fossero dovuti dai clienti, e non quando erano dovuti dalla banca. Nel marzo 1999, si è assistito a un cambiamento dell’orientamento tradizionale, con alcune sentenze di legittimità, a mezzo delle quali si è affermato il principio secondo cui è “nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale”. Veniva, sostanzialmente, affermato il principio della illegittimità della “doppia velocità” di capitalizzazione degli interessi: trimestrale, per quelli passivi a favore della banca, ed annuale per quelli attivi in favore del cliente. Il Governo intervenne per contingentare gli effetti “dirompenti” del pronunciamento, con l’emanazione del D.lgs. n. 342/99 che, con l’art. 25, ha modificato l’art. 120 TUB, affidando al C.I.C.R. il compito di stabilire i criteri e le modalità per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria (quindi sia nelle operazioni di raccolta del risparmio che nelle operazioni di esercizio del credito), fissando, nel contempo, il vincolo di assicurare la medesima periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori. Pertanto, con la Delibera del 09/02/2000 sono state riequilibrate le posizioni tra correntista e Istituto di credito, imponendo forme simmetriche di capitalizzazione, attiva e passiva. Il comma 3 del citato art. 25 introdusse una disciplina transitoria e di sanatoria; in particolare, per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della Delibera CICR (ovverosia, a far data 22/04/2000), l’art. 6 del documento interministeriale stabilisce espressamente che “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Per i contratti preesistenti, stipulati anteriormente all’entrata in vigore della Delibera, l’art. 7 (norma transitoria) stabiliva che le vecchie clausole, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, potevano divenire efficaci a partire dall’01/07/2000 a condizione che venissero adeguate alle regole della Delibera stessa. Ciò non era, comunque, sufficiente, perché se l’adeguamento comportava un peggioramento delle condizioni precedenti, le clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente. Se, invece, le nuove condizioni non avessero comportato un peggioramento rispetto alle condizioni precedenti, sarebbe stato sufficiente per la banca pubblicare in Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni applicate e darne comunicazione al cliente “alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.

Nel caso di specie, come emerge dalla CTU, nella richiesta di concessione fido non risulta indicata nessuna previsione in tema di periodicità di capitalizzazione. Inoltre, sino al 26/02/2009 non si riscontra nessun documento che rechi l’accettazione della clausola di reciprocità. Di conseguenza, sino a tale data, è illegittima l’applicazione dell’anatocismo bancario.

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 27769/2019; Trib. Pescara n. 142/2020.

[2] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., n. 24418/2010.

[3] Cfr. Cass. n. 4518/2014.

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