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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866.

Massima redazionale

Deve essere esaminata, in via prioritaria, l’eccezione sollevata dal controricorrente relativa al difetto di interesse e di legittimazione della SPV a proporre ricorso per cassazione, non avendo la stessa dimostrato di avere acquistato la titolarità del credito controverso e, quindi, di poter intervenire nel giudizio nella posizione processuale rivestita nei precedenti gradi di merito dalla Banca cedente, non essendo sufficiente l’estratto della Gazzetta Ufficiale in cui si menzionava un’operazione di cartolarizzazione con cui la medesima SPV si sarebbe resa cessionaria di una serie di crediti.

Ebbene, sul punto vanno richiamate, al fine di prestarvi adesione, le decisioni di questa Corte n. 17944 del 22.06.2023 e n. 9412 del 05.04.2023, con le quali si è chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 TUB, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che (quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé) può dirsi soddisfatta tramite l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.

Nel caso di specie, la ricorrente, al fine di giustificare la propria legittimazione, ha dedotto di aver stipulato con alcune Banche cedenti un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1. della legge sulla cartolarizzazione (n. 130/1999), in forza del quale aveva acquistato pro soluto da ciascuna taluni crediti pecuniari vantati verso debitori classificati a sofferenza, come individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione; di detta cessione era stata data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 TUB, corredato dall’informativa ai debitori ceduti, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. n. 6709/2016 e della normativa nazionale applicabile. Il controricorrente, come si è detto, contesta la legittimazione della SPV, sostenendo che dal contenuto dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non emergono elementi idonei a confermare, senza margini di incertezza, che il credito litigioso sia attratto nella categoria dei crediti trasferiti.

A giudizio del Collegio, l’eccezione è fondata. In base al ricorso ed alla documentazione prodotta dalla ricorrente (nell’ambito della quale non vi è il contratto di cessione e, tanto meno, l’elenco specifico dei crediti oggetto della stessa eventualmente allegato al medesimo), non è possibile affermare con certezza che tra i crediti trasferiti rientrasse anche quello di cui si discute nel presente giudizio, mancando un preciso riscontro sia in ordine ai “crediti in sofferenza”, sia, soprattutto, dovendosi tener conto che la cessione ha riguardato non tutti i crediti in sofferenza, ma solo “taluni”, senza alcuna altra indicazione volta ad individuarli.

Ne consegue che, non essendo possibile verificare la legittimazione della società ricorrente, che non è stata parte del giudizio di merito, a partecipare alla presente fase del giudizio, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

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