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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 2 novembre 2023, n. 30437.

Massima redazionale

Ai sensi dell’art. 45 c.p.c., quando, in seguito all’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’art. 28, la causa nei termini ex art. 50 c.p.c., è riassunta davanti ad altro giudice; questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza.

Nel caso di specie, la causa inerisce principalmente alla nullità della fideiussione, in quanto riproducente lo schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni in contrasto con i principi della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990: essa è, perciò, di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, individuata in applicazione dell’articolo 18, comma l, lett. b) del D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, che fissa la competenza presso la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma «per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata)».

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