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Nota a CGUE, 11 giugno 2026, C-65/25.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Per ragioni di completezza sistematica, si ripropone, in apertura, quella che fu la post-fazione nel commento dell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Brindisi, del 22 ottobre 2024, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e che, in questa sede, diventa la naturale premessa, anche per le brevi considerazioni – né a caldo, né a freddo, quasi “a temperatura ambiente” – che seguiranno. Si narra che, non lontano dal castello di Sanssouci, a Potsdam, il mugnaio Arnold, si trovò, tutto di un tratto, nell’impossibilità di far fronte al pagamento delle tasse, dovute al conte di Schmettau, perché il barone von Gersdof aveva deviato certe acque per interessi personali e il mulino di Arnold non poteva più funzionare correttamente. Schmettau trascinò Arnold innanzi a un giudice locale, che lo condannò, con il conseguente rischio di perdere il proprio mulino. Il mugnaio, però, non si rassegnò e riusciva a portare la questione sino al Tribunale di Berlino. Qui, all’inizio, alcuni giudici si pronunciarono ancora contro di lui, ma, alla fine, Federico il Grande, esaminando gli atti e, constatando come il poveretto fosse palesemente vittima di una ingiustizia, lo reintegrò nei suoi diritti.
Arnold – debitore non ceduto in blocco – trovò il giudice a Berlino.
Ecco, molti debitori dei nostri tempi, forse, quella “stessa” giustizia non l’hanno trovata presso la Corte di Lussemburgo.
Invero, la recentissima sentenza dell’11 giugno u.s., C-65/25, ha disatteso alcune, legittime, aspettative, evocando un possibile vuoto di tutela, dettato anche da una semplificazione eccessiva dei parametri normativi eurounitari evocati dell’ordinanza di rimessione.
Da un lato, il giudice europeo ribadisce un principio consolidato – peraltro non messo in discussione dal Tribunale rimettente – ovverosia l’inammissibilità di un’applicazione retroattiva delle Direttive, tra cui la 2021/2167/UE, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, modificativa delle precedenti Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Del pari, dall’altro, viene sostanzialmente disconosciuto che la Direttiva 2015/849/UE (cc.dd. “IV Direttiva Antiriciclaggio” o “AMLD4”) possa trovare applicazione alle cessioni di credito in blocco; segnatamente: «In secondo luogo, per quanto riguarda la direttiva 2015/849, dal combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3 di tale direttiva risulta che quest’ultima si applica solo ai soggetti che svolgono alcune specifiche attività economiche, elencate in detto articolo 2, paragrafo 1. Orbene, tra tali attività non figurano l’acquisto o la gestione di crediti deteriorati.». Questa affermazione ingenera perplessità, sotto un duplice profilo.
Più nello specifico, parrebbe, in primo luogo, porsi in conflitto con il chiaro dato normativo e, in particolare, con l’art. 2 che fa riferimento, oltre che agli “enti creditizi”, agli “istituti finanziari”.
Orbene, è evidente che la suddetta locuzione – sostitutiva dell’originaria formulazione in termini di “enti finanziari”, contenuta nella Direttiva abrogata – alluda anche a tutti i soggetti che svolgono attività che implichi l’acquisto e/o la gestione degli strumenti finanziari, quali devono ritenersi anche i crediti o i titoli di credito e che, dunque, implichino flussi monetari da una sfera giuridica a un’altra, con i connessi rischi di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.
D’altronde, il successivo art. 3, nel declinare la categoria, ricomprende, nella stessa, oltre ad altre ipotesi non conferenti con il caso di specie, anche «a) un’impresa diversa da un ente creditizio, che svolge una o più attività elencate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell’allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change»)»[1], quale fattispecie di portata generale .
Per altro verso, le affermazioni della Corte parrebbero porsi in contraddizione con la ratio di tutela della stessa Direttiva, che, avendo sostituito le precedenti normative per allineare gli Stati membri agli standard internazionali del GAFI, rappresenta il primario strumento normativo dell’Unione Europea in tema di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Diversamente opinando, parrebbe doversi configurare un evidente vuoto di tutela, dal momento che risulterebbero escluse dall’applicazione le fattispecie potenzialmente connotate da un evidente disvalore sotto il profilo penale e dalla capacità di penetrazione criminale nel tessuto economico italiano ed europeo.
La ricerca del nostro Arnold è lungi, dunque, dall’essere conclusa.

 

 

 

 

 

 

 

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[1] Segnatamente: «[…] 2. Operazioni di prestito, in particolare: credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il forfaiting) 3. Leasing finanziario 4. Servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE. 5. Emissione e gestione di altri mezzi di pagamento (travellers’ cheque e lettere di credito) nella misura in cui tale attività non rientra nel punto 4. 6. Rilascio di garanzie e impegni di firma 7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: a) strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.) b) cambi c) strumenti finanziari a termine e opzioni d) contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse e) valori mobiliari 8. Partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi 9. Consulenza alle imprese in materia di struttura patrimoniale, di strategia industriale e di questioni connesse e consulenza nonché servizi nel campo delle fusioni e della rilevazione di imprese 10. Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking 11. Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni 12. Custodia e amministrazione di valori mobiliari […] 14. Affitto di cassette di sicurezza 15. Emissione di moneta elettronica.».

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