Nota a Cass. Civ., Sez. I, 3 giugno 2026, n. 17577.
1. Il caso in esame e la questione giuridica.
Con la recente ordinanza n. 17577/2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una delle questioni più dibattute nel contenzioso bancario degli ultimi anni: l’inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) ai fini della verifica dell’usura nei contratti di cessione del quinto dello stipendio.
La vicenda trae origine dall’azione di un mutuatario, che aveva convenuto in giudizio la società finanziaria di uno dei principali gruppi bancari italiani, lamentando la natura usuraria del contratto di finanziamento stipulato.
La tesi attorea si fondava sul presupposto che, sommando al tasso di interesse pattuito anche il costo della polizza assicurativa obbligatoria – contestualmente sottoscritta e funzionale all’ottenimento del credito – il costo complessivo del finanziamento superasse la soglia antiusura vigente ratione temporis.
Il Tribunale di Napoli aveva confermato la domanda del cliente, ribadendo la necessità di includere tali oneri nel computo del TEG. La società finanziaria proponeva quindi ricorso per cassazione, incentrando la propria difesa sulla presunta violazione del c.d. “principio di simmetria”, secondo cui il TEG del singolo contratto dovrebbe essere calcolato con le medesime modalità previste dalle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), parametro sulla base del quale viene fissato il tasso soglia.
La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte, dunque, è se, ai fini dell’accertamento dell’usura, il principio di onnicomprensività sancito dall’art. 644, comma 4, c.p. debba prevalere sul criterio di omogeneità di calcolo tra TEG e TEGM, soprattutto con riferimento ai contratti stipulati prima del 2010, quando le Istruzioni di Banca d’Italia non prevedevano l’inclusione dei costi assicurativi nella rilevazione statistica del TEGM.
2. La tesi della finanziaria: il c.d. “principio di simmetria”.
L’argomentazione cardine del ricorso dell’istituto finanziario si basa sulla necessità di un confronto omogeneo tra grandezze. Poiché il tasso soglia è determinato applicando una maggiorazione al TEGM, rilevato trimestralmente secondo le metodologie indicate dalla Banca d’Italia, il tasso del singolo contratto (TEG) dovrebbe, per logica matematica, essere calcolato escludendo le medesime voci di costo escluse dalla rilevazione del TEGM.
In caso contrario, si confronterebbero due valori disomogenei: da un lato, un TEG “onnicomprensivo” (includente i costi assicurativi) e, dall’altro, un tasso soglia derivante da un TEGM “depurato” (che non li include). Questo, secondo la tesi della ricorrente, falserebbe il risultato del confronto, portando a dichiarare usurari tassi che, se confrontati simmetricamente, risulterebbero al di sotto della soglia. Tale impostazione trova un apparente fondamento logico e ha trovato in passato sporadiche conferme nella giurisprudenza di merito, nonché in alcune pronunce amministrative.
3. La soluzione della Corte: il primato dell’art. 644 c.p. e l’irrilevanza delle Istruzioni di Banca d’Italia.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha confermato e consolidato un orientamento ormai granitico, fondato sulla gerarchia delle fonti e sulla ratio della normativa antiusura.
Il punto di partenza del ragionamento dei giudici di legittimità è il tenore letterale dell’art. 644, comma 4, c.p., che definisce la fattispecie usuraria secondo un principio di onnicomprensività: “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito“.
Questa norma, di rango primario, non può essere derogata da una fonte normativa secondaria come le Istruzioni della Banca d’Italia. La Corte ha ribadito con forza un principio già sancito dalle Sezioni Unite: le Istruzioni di Banca d’Italia sono dirette agli intermediari al solo fine di consentire una corretta rilevazione statistica del TEGM, ma non vincolano il giudice nell’interpretazione della norma penale e civile.
La Corte, nel caso di specie, ha infatti richiamato questo consolidato orientamento, affermando che: “Non ha quindi rilievo che la Banca d’Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi.”
La presunta necessità di un confronto “simmetrico” cede dunque il passo di fronte a due principi cardine:
- la gerarchia delle fonti, che impone la prevalenza della norma penale (art. 644 c.p.) sulle istruzioni amministrative.
- la finalità della normativa antiusura, che è quella di tutelare il contraente debole (il debitore) da ogni forma di eccessiva onerosità del credito. Un’interpretazione che permettesse di escludere costi effettivamente sostenuti e collegati al finanziamento tradirebbe questa finalità.
La Corte ha, inoltre, ribadito che il collegamento tra la spesa assicurativa e l’erogazione del credito è presunto in caso di contestualità della stipula, presunzione che diventa ancora più forte nei casi di cessione del quinto, dove la polizza è addirittura imposta per legge (art. 54, D.P.R. n. 180/1950).
4. Conclusioni: la definitiva soccombenza del principio di simmetria e la tutela del debitore.
L’ordinanza in commento, confermando le decisioni dei giudici di merito nel caso in questione, non introduce elementi di novità dirompente, ma svolge l’importante funzione di consolidare un approdo giurisprudenziale che può ormai dirsi definitivo. Il “principio di simmetria”, per quanto suggestivo sul piano della logica formale, è stato inequivocabilmente respinto dalla giurisprudenza di legittimità.
La prevalenza del principio di onnicomprensività significa che, per verificare l’usura, il giudice deve prendere in considerazione ogni costo, commissione o spesa (ad eccezione di imposte e tasse) che sia collegato all’erogazione del credito, indipendentemente dal fatto che tale costo sia stato o meno incluso nelle rilevazioni statistiche del TEGM.
Questa decisione rafforza la tutela dei consumatori e dei debitori, riaffermando che la valutazione dell’usurarietà di un contratto deve basarsi sul costo effettivo e totale del credito, così come percepito dal cliente, e non su un costo “depurato” a fini statistici.
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