Nota a ACF, 1 febbraio 2023, n. 6285.
Massima redazionale
Nella specie, la domanda risarcitoria deve essere vagliata tenendo conto anche delle operazioni di conversione delle obbligazioni subordinate in azioni, essendo già stato osservato, in fattispecie non dissimili, che, «pur non prevedendo la stessa l’impiego di nuove risorse finanziarie rispetto all’investimento iniziale, certamente comporta i rischi tipici dell’investimento finanziario in quanto al suo esito l’investitore diviene titolare di uno strumento che in termini di caratteristiche e rischiosità risulta diverso da quello originariamente acquistato. Sembra quindi potersi sostenere che anche l’operazione di conversione, alla stregua di un acquisto, presupponga che l’investitore debba essere messo nelle condizioni di effettuare consapevolmente le sue scelte»[1].
Ciò posto, il Collegio arbitrale ritiene fondata la doglianza riguardante la violazione dei doveri informativi in relazione alle operazioni compiute da parte ricorrente, dal momento che:
– in occasione della prima operazione di acquisto di azioni, è stata fornita una scheda prodotto che, sebbene sottoscritta dall’investitore, non specificava il livello di rischio associato agli strumenti finanziari e risultava decisamente poco chiara nei contenuti;
– con riferimento all’operazione di conversione in azioni di obbligazioni convertibili subordinate, non risulta essere stata fornita alcuna scheda informativa aggiornata;
– relativamente alle operazioni di conversione successive, pur constando in atti la messa a disposizione di una “scheda prodotto strumento finanziario illiquido”, anch’essa sottoscritta, si osserva che trattasi di scheda che non illustra i rischi tipici degli strumenti finanziari in quanto caratterizzati, per l’appunto, da illiquidità, né evidenzia con il necessario e circostanziato dettagliato i rischi specifici associati alle azioni di che trattasi.
Ulteriormente, l’Intermediario convenuto non ha prodotto idonea evidenza attestative dell’adeguato assolvimento degli obblighi in tema di valutazione di adeguatezza/appropriatezza; a tal proposito, in primo luogo, si rileva, in relazione alle operazioni per le quali l’intermediario risulta aver reso la segnalazione di non appropriatezza (operazione di acquisto del 2010 e adesione all’offerta di sottoscrizione di azioni e obbligazioni convertibili subordinate del 2011), che non risultano esplicitati i motivi di un tale giudizio, non consentendo, di fatto, al cliente di assumere determinazioni consapevoli. Con riferimento alle operazioni di conversione in azioni delle obbligazioni convertibili subordinate, effettuate nel 2014 e nel 2015, si riscontra che sono state oggetto di valutazione di adeguatezza sulla base delle risposte fornite nel questionario di profilatura somministrato in precedenza, giungendo a esiti difformi ovverosia, nel primo caso, a un esito negativo e, nel secondo caso, a uno positivo, mentre la terza operazione di conversione del 2016 è stata ritenuta adeguata sulla base del questionario di profilatura sottoscritto il 4 marzo 2016, contenente risposte analoghe a quelle presenti nel questionario del 2014. Ebbene, si deve ritenere, alla luce dell’esame degli estratti conto versati in atti, che tutte le operazioni di investimento sottoposte a valutazione di adeguatezza avrebbero dovuto condurre ad un esito negativo, in ragione dell’eccesso di concentrazione e ritiene, altresì, una simile complessiva esposizione del tutto non in linea con gli obiettivi di investimento del Ricorrente, così come emergenti dal questionario di profilatura del 27 febbraio 2014 e del 4 marzo 2016, in cui egli aveva dichiarato di essere disposto a tollerare perdite solo se in misura contenuta (sino al 15%) rispetto al capitale investito e di ritenere più in linea con il proprio profilo un portafoglio composto da una minima componente di investimenti azionari. In altri termini risulta poco credibile che il ricorrente possa essere pervenuto autonomamente e in modo consapevole alla determinazione di porre in essere gli investimenti qui controversi, stante il relativo profilo di investitore, come emergente dalla documentazione versata in atti.
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[1] Cfr. ACF, 5 luglio 2019, n. 1712.
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