Nota a ACF, 10 marzo 2023, n. 6401.
Nella specie, sebbene non possa sostenersi che la ricorrente abbia dimostrato che gli investimenti dedotti in lite fossero stati eseguiti a seguito di specifica raccomandazione personalizzata dell’intermediario, il Collegio osserva come il contratto – quadro sottoscritto tra le parti prevedesse la prestazione del servizio di consulenza in favore dell’istante; inoltre, sul modulo d’ordine del 24/04/2014 è espressamente detto che l’operazione è stata posta in essere a seguito di consulenza da parte dell’Intermediario e previa valutazione positiva di adeguatezza. Inoltre, il resistente ha ripetutamente trasmesso le proprie valutazioni positive di adeguatezza del portafoglio al profilo di rischio della cliente, facendo espresso riferimento al servizio di consulenza in essere. Oltre ciò, sussistono forti perplessità con riguardo alla diligente raccolta delle informazioni da parte dell’intermediario in sede di profilatura. Invero, al momento della redazione del questionario, la ricorrente aveva appena aperto il deposito titoli e non risultava aver mai operato in precedenza in strumenti finanziari. In secondo luogo, considerato anche il livello di istruzione non elevato della stessa, non può dirsi in alcun modo giustificata la valutazione di una sua effettiva conoscenza ed esperienza consolidata in materia finanziaria. Peraltro, il questionario di cui trattasi ha contenuto sostanzialmente identico al questionario sottoscritto dalla parente dell’istante. Infine, dai rendiconti del dossier titoli nel periodo tra il 2013 e il 2016, risulta un’operatività limitata alle sole operazioni contestate, circostanza indicativa del fatto che l’odierna parte ricorrente fosse un’investitrice tutt’altro che attiva. Ne consegue che le operazioni in questione, pur formalmente adeguate al profilo MIFID, rivelano incongruenze tra il profilo reale della ricorrente e quello risultante dal questionario, da ritenere indicative di una non reale adeguatezza dei titoli all’istante.
In ogni caso, in relazione a tutte le singole operazioni dedotte in lite, la valutazione di adeguatezza avrebbe dovuto avere esito negativo in ragione dell’eccesso di concentrazione del dossier in titoli di un unico emittente atteso che i titoli de quo sono gli unici presenti nel portafoglio. Secondo il consolidato orientamento del Collegio, «l’intermediario è tenuto a valutare non soltanto l’adeguatezza delle singole operazioni, ma anche degli investimenti complessivamente effettuati dal cliente, al fine di evitare l’eccesso di concentrazione di titoli del medesimo emittente nel portafoglio del cliente»[1].
Analoghe perplessità si estendono ai documenti di coerenza del portafoglio inviati successivamente, in cui l’Intermediario ha sempre ritenuto il portafoglio adeguato al profilo, senza mai sollevare alcun rilievo sulla concentrazione nello stesso delle azioni.
In tema, poi, di adempimento degli obblighi informativi, la giurisprudenza arbitrale ha, in più occasioni, affermato che l’intermediario è tenuto a dimostrare “in concreto” di aver fornito tutte le informazioni dovute, provando di aver assolto gli obblighi d’informazione preventiva in modo non meramente formalistico[2]. Nel caso di specie, non può dirsi che il resistente abbia operato in linea con il quadro normativo di riferimento per le due operazioni di sottoscrizione delle operazioni di aumento di capitale, in occasione delle quali non vi è prova che la cliente abbia ricevuto specifiche informazioni sulle operazioni societarie cui andava a aderire, e in particolare sul carattere fortemente diluitivo delle stesse. Secondo il costante orientamento del Collegio, «la mera messa a disposizione dell’investitore del prospetto d’offerta (o il rinvio ad esso), non è idonea a far ritenere congruamente assolti da parte dell’intermediario gli obblighi d’informazione attiva in quanto tale documento è predisposto dall’Emittente per la generalità degli investitori». Infatti, detti obblighi informativi si collocano su un diverso piano funzionale, essendo volti a “servire al meglio l’interesse del cliente”, adattando la prestazione erogata alle caratteristiche soggettive di quest’ultimo: ne consegue che l’intermediario è tenuto ad agire con un grado di diligenza superiore, che non può esaurirsi nella messa a disposizione del prospetto informativo predisposto dall’emittente[3]. Nel caso di specie non risulta provato neanche che sia stato messo a disposizione dell’istante il prospetto informativo degli aumenti di capitale sottoscritti. In conclusione, l’Intermediario non ha correttamente adempiuto, sotto i diversi profili sopra specificati, agli obblighi impostigli dalla normativa di settore, più precisamente riguardanti: 1) la diligente raccolta delle informazioni ai fini della profilatura della Ricorrente; 2) la correttezza della valutazione di adeguatezza svolta sia in occasione delle operazioni dedotte in lite, sia in occasione delle successive valutazioni del portafoglio, nelle quali non risulta segnalata la concentrazione del dossier titoli in strumenti finanziari di un unico emittente; 3) la esaustività delle informazioni rese al momento delle adesioni ai due aumenti di capitale dell’emittente.
___________________________________
[1] Cfr. ACF, 27 maggio 2022, n. 5462.
[2] Cfr. ACF, 12 gennaio 20223, n. 4935.
[3] Cfr. ACF, 29 settembre 2021, n. 4275.
Seguici sui social:
Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento.