Nota a ACF, 10 marzo 2023, n. 6397.
Nel caso di specie, è priva di prova la ricostruzione del ricorrente, secondo cui l’acquisto controverso sarebbe stato disposto su raccomandazione dell’intermediario; invero, secondo costante orientamento, le doglianze attinenti alla dinamica dei rapporti tra il cliente e personale dell’intermediario devono trovare riscontro in idonee evidenze, che è onere del ricorrente fornire, poiché attengono a circostanze che si collocano al di fuori dell’applicazione del principio di inversione dell’onere della prova di cui all’art. 23 del TUF[1].
In modo dissimile, risulta in atti che la disposizione attenzionata fosse stata impartita “a seguito della consulenza … il 25/08/2015 registrata col numero…” e che l’Intermediario avesse espresso giudizio positivo di adeguatezza con questionario sottoscritto il 25/08/2015, lo stesso giorno dell’acquisto delle obbligazioni oggetto della controversia. In tale giudizio, è assegnata al ricorrente una conoscenza ed esperienza “approfondita” degli strumenti finanziari, con un obiettivo di investimento volto a conseguire una crescita significativa del capitale anche a fronte di forti oscillazioni di valore nel medio periodo (profilo aggressivo). Tali informazioni risultano sostanzialmente coerenti con quanto riportato nel questionario del 2013, ma risultano significativamente mutate rispetto al questionario del 2008, ove il profilo sintetico è “dinamico” e il livello di conoscenza soltanto “medio”; detto profilo viene di nuovo ridimensionato nel questionario dell’ottobre 2016. Ebbene, non vi sono evidenze in atti che possano giustificare tali mutamenti del profilo; circostanza che, unitamente all’altalenanza del livello di conoscenza assegnato al ricorrente in materia finanziaria, non può che far emergere criticità. Inoltre, con riguardo alla compilazione congiunta del questionario MiFID da parte di più soggetti cointestatari di un rapporto, l’Arbitro ha già avuto più volte modo di precisare, con orientamento costante, che una tale modalità operativa “non rispecchia i canoni di diligenza richiesti dalla normativa di settore, non essendo un simile documento idoneo a raccogliere le specifiche caratteristiche di ogni singolo investitore”[2]. Ciò posto, deve, in ogni caso, rilevarsi che, in presenza di clienti di età avanzata[3], l’attività di raccolta delle informazioni deve essere svolta con particolare cura e attenzione, se del caso anche adottando presidi particolari; nel caso di specie, risulta che parte ricorrente, pur molto anziano, avrebbe dichiarato di voler adottare una strategia di investimento con un orizzonte temporale di oltre dieci anni, circostanza che avrebbe dovuto essere valutata con particolare prudenza dall’Intermediario e non meramente recepita.
Rilevato, dunque, che la modalità di raccolta delle informazioni adottata dall’intermediario non può dirsi idonea a tracciare l’effettivo profilo finanziario del sottoscrittore del questionario, restando indistinte le indicazioni per l’uno e per l’altro dei soggetti, fa emergere ulteriori profili di criticità il giudizio positivo di adeguatezza reso nella circostanza dall’Intermediario, in particolare considerando l’età avanzata dello stesso.
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[1] Cfr. ACF, 20 ottobre 2021, n. 4384.
[2] Cfr. ACF, 14 luglio 2022, n. 5631.
[3] V. ex multis ACF, 21 dicembre 2020, n. 3275.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento.