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Nota a ACF, 10 febbraio 2023, n. 6316.

di Alessio Buontempo

Praticante Avvocato

La controversia sottoposta all’attenzione dell’ACF concerne la responsabilità dell’Intermediario nella prestazione dei servizi di investimento e l’inadempimento degli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari e delle regole in materia di valutazione di adeguatezza ed appropriatezza.

Nel caso di specie il ricorrente aveva acquistato azioni emesse in diversi periodi temporali dalla Banca dei cui servizi di investimento al tempo si avvaleva. Le contestazioni avanzate alla Banca  ad opera del Ricorrente sono di: a) non aver informato il cliente al momento degli acquisti delle effettive caratteristiche del prodotto e, inoltre,  che si trattasse di prodotti illiquidi, e che trattandosi di prodotti illiquidi la Banca non avrebbe neppure ottemperato agli obblighi di trasparenza rafforzati imposti dalla Comunicazione Consob n. 9019104/209; b) di aver l’Intermediario omesso deliberatamente di fornirgli un livello di protezione adeguato rispetto alla esperienza e conoscenza necessaria per comprendere i rischi; c) di aver l’Intermediario disatteso anche gli obblighi informativi su di esso gravanti nella fase successiva alla sottoscrizione degli investimenti.

Sulla base di tale contestazioni il Ricorrente ha richiesta la dichiarazione di nullità di tali acquisti ovvero l’annullabilità degli investimenti per errore e dolo, nonché la risoluzione dei rapporti per grave inadempimento e, in ogni caso, la risarcibilità del danno derivante da inadempimento contrattuale, richiedendo di dichiarare l’intermediario tenuto “al rimborso delle somme investite pari ad Euro 24.869,00, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione”, nonché di “accertare il maggior danno causato dal comportamento illecito posto in essere dallintermediario e conseguentemente condannare questultimo anche al pagamento degli interessi convenuti e mai percepiti da parte ricorrente sui citati investimenti”.

L’intermediario in sede di deduzioni a sua volta richiede, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia dell’Arbitro in quanto i danni lamentati dal Ricorrente sono intervenuti a distanza di molti anni dalle operazioni contestate e non possono essere considerati conseguenza immediata e diretta dell’inosservanza, da parte dell’Intermediario, degli obblighi asseritamente violati e che esulerebbero comunque dalla competenza dell’ACF: a) le contestazioni relative agli investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore del TUF; b) le contestazioni relative agli acquisti effettuati in data antecedente il 12 gennaio 2006 in quanto, prima di tale data, gli artt. 21 e 23 del TUF non trovavano applicazione ad operazioni su strumenti finanziari emessi dalle banche; c) le contestazioni relative alle azioni sottoscritte tramite adesione all’aumento di capitale del 2010, non essendo stata svolta – in tale occasione – alcuna attività di intermediazione da parte dell’Intermediario; d) le contestazioni inerenti l’asserita violazione della normativa contrattuale; e) la pretesa di ristoro delle spese legali; f) ogni contestazione e correlata pretesa relativa all’asserita falsità della rappresentazione della situazione finanziaria della banca; g) le domande “c.d. costitutive”.

L’arbitro nella trattazione afferma, in primo luogo, che le eccezioni del ricorso basate sulla mancata prova del nesso di causalità tra danni lamentati e inadempimenti contestati e sull’asserita incompetenza dell’ACF in relazione alle azioni di annullamento e di risoluzione sono infondate per le ragioni più volte espresse dal collegio in casi analoghi[1] e richiamandosi totalmente alle stesse; ritiene, invece, condivisibile l’osservazione dell’Intermediario secondo cui non rientra nell’ambito di competenza dell’ACF l’accertamento di una eventuale responsabilità extracontrattuale per false comunicazioni sociali; il Collegio ritiene che ad esclusione delle sottoscrizioni avvenute nel 2010 e 2011, le eccezioni di inammissibilità che riguardano contestazioni del Ricorrente su operazioni che risalgono a data anteriore al 2006 sono meritevoli di accoglimento in quanto, prima di detta data, il collocamento da parte dell’Intermediario bancario di strumenti finanziari di propria emissione era ricondotta alla “raccolta del risparmio” ex art. 11 T.U.B. e quindi sottratta all’applicazione della disciplina sulla prestazione di servizi di investimento.

A prescindere da eventuali profili di inammissibilità, la pretesa restitutoria basata sull’asserita nullità degli acquisti come pure quella risarcitoria basata sulla violazione delle regole di condotta nella fase genetica degli investimenti dovrebbero considerarsi in ogni caso prescritte in relazione a tutte le operazioni, costituendo infatti orientamento consolidato quello per cui le azioni di ripetizione dell’indebito e risarcimento del danno sono soggette al termine di prescrizione decennale. Su questa base l’esame del merito sulle domande di nullità e sulla pretesa risarcitoria verterà solo l’acquisto di n. 330 azioni eseguito nel 2011.

Quanto, invece, alla pretesa risarcitoria, deve ritenersi fondata la contestazione relativa all’inadempimento da parte dell’Intermediario degli obblighi di informazione preventiva sulle caratteristiche dello strumento finanziario. Anche nel caso di specie, infatti, non risulta che parte resistente abbia adempiuto agli obblighi di informazione attiva, non potendo essere considerata idonea allo scopo la sola consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari in occasione della sottoscrizione del contratto quadro.

L’Arbitro ritiene infondata la contestazione sul mancato adempimento di più stringenti obblighi informativi in presenza di prodotti illiquidi, in quanto non si trattava nel caso di specie di tale tipologia di prodotti.

Sulla contestazione relativa alla non corretta osservanza delle regole sulla valutazione di adeguatezza e appropriatezza il Collegio rileva l’inidoneità del questionario sottoposto al fine di rilevare le caratteristiche dei singoli investitori, richiamando sul nesso di causalità una recente giurisprudenza del Suprema Corte[2] secondo cui “dalla funzione sistematica assegnata allobbligo informativo gravante sullintermediario scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dellintermediario”.

In conclusione il Collegio in accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati ha ritenuto liquidare la somma a titolo risarcitorio detraendo dall’ammontare del capitale investito i benefici ritratti dalle operazioni di investimento (dividendi), nonché quanto realizzato sia a titolo di corrispettivo up-front sia a titolo di corrispettivo differito disinvestendo i titoli tramite l’OPA promossa dall’Intermediario nel 2018. Non ritiene, infine, possibile accordare al Ricorrente ulteriori somme a titolo di “maggior danno” e di rimborso delle “spese di lite” in quanto non sono stati prodotti elementi probatori a supporto dell’effettività di tali voci di danno.

 

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[1] Ex multis, Decisione n. 6098 del 22 novembre 2022.

[2] Sent. n. 7905 del 17 aprile 2020.

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