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Nell’ambito del secondo forum tra ABF e ACF, dedicato al contenzioso in materia di strumenti finanziari collegati ad operazioni di finanziamento, è stato statuito che:

  • con riguardo al collegamento negoziale tra finanziamento e sottoscrizione di prodotti finanziari:
    – l’ACF è competente laddove il finanziamento venga erogato allo scopo di sottoscrivere un prodotto finanziario (ad es. nel caso in cui un mandato di gestione patrimoniale sia sottoscritto in relazione alla concessione del prestito e risulti strumentale alla copertura dei relativi interessi);
    – l’ABF è competente sul contratto di finanziamento quando non sia prevalente il profilo di investimento dell’operazione e, in applicazione del principio della domanda, il ricorrente contesti aspetti esecutivi del contratto che riguardino prodotti finanziari posti a garanzia di un finanziamento (ad es. domande sulle modalità e i tempi di vendita coattiva di strumenti finanziari oggetto di pegno a garanzia del finanziamento).
  • Riguardo alla sottoscrizione di derivati a copertura del rischio di tasso di mutui o altri finanziamenti:
    – l’ACF è competente se le domande del ricorrente riguardino il derivato e la sua disciplina, come ad es. per contestazioni sulla mancanza dello scopo di copertura del derivato, anche alla luce delle indicazioni della Corte di Cassazione (sentenza n. 19013 del 31 luglio 2017) sull’applicazione dei criteri generali enucleati dalla Consob per valutare la meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, o sulla violazione di regole informative di condotta in fase di sottoscrizione e di esecuzione del contratto previste dal TUF;
    – l’ABF è competente rispetto a doglianze concernenti il contratto di finanziamento alla copertura dei cui rischi è posto il derivato.

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