
Ciò posto e considerato anche che nel caso di specie non è contestato che i conti in esame fossero affidati, si ritiene di aderire all’orientamento secondo il quale la verifica di quali siano le rimesse solutorie, incidenti sull’eccezione di prescrizione, deve essere operata non sul saldo banca, ma su quello ricalcolato e rettificato, orientamento sostenuto, tra le altre, dalla Corte Suprema di Cassazione[1], laddove «In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.».
Invero, non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell’annotazione nel conto stesso, che, si badi, non è altro che la rappresentazione contabile di un diritto (e non, per converso, un diritto a sé); del pari, la rettifica del conto non è altro che una conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del titolo su cui si fonda la stessa annotazione[2].
È evidente, quindi, che ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l’azione di nullità imprescrittibile a norma dell’art. 1422 c.c., l’operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all’esito ed agli effetti dell’azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell’azione di nullità, che abbia dichiarato l’illegittimità del titolo su cui si è fondata l’annotazione[3].
Da ultimo, riproponendo principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, nei contratti di conto corrente bancario, cui acceda un’apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, ex art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente saldo passivo eccedente i limiti dell’affidamento; non può mai, consequenzialmente, configurarsi un’imputazione ad interessi, ove l’annotazione avventa su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell’affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite.
___________________________
[1] Il riferimento è a Cass. n. 9141/2020.
[2] Cfr. Cass. n. 24418/2010.
[3] Cfr. Cass. n. 24941/2021.