Nota a App. Lecce, Sez. I, 23 settembre 2022.
Nella sentenza in esame, la Corte d’Appello di Lecce si è pronunciata sul tema dell’individuazione delle rimesse solutorie prescritte nelle azioni di accertamento del saldo e di ripetizione di indebito promosse dal correntista.
Il Tribunale di Brindisi aveva accolto la domanda promossa dalla società di accertamento di tutti gli addebiti illegittimi posti in essere dalla Banca nell’ambito del suo rapporto di conto corrente. In assenza degli integrali estratti conto sin dall’apertura del rapporto, il giudice di prime cure aveva applicato il c.d. “saldo zero”.
La società proponeva istanza di correzione di errore materiale della sentenza, chiedendo al Tribunale di inserire altresì la statuizione di condanna della Banca, oltre a quella di mero accertamento.
Avverso la sentenza di primo grado, proponeva gravame la Banca formulando una serie di censure.
Preliminarmente, la Corte d’Appello di Lecce ha ritenuto fondato il motivo concernente la violazione dell’art. 2697 c.c., non avendo la società depositato in giudizio la sequenza integrale degli estratti conto. Tuttavia, dall’eventuale incompletezza della documentazione non discende l’inammissibilità del ricalcolo a mezzo di CTU.
Pertanto, la Corte ha censurato la sentenza del Tribunale laddove aveva ricalcolato il rapporto partendo dal c.d. “saldo zero”, piuttosto che dal primo estratto conto in atti.
Con riferimento all’eventuale carenza della integrale sequenza di estratti conto, la Corte distrettuale ha condiviso quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, con riferimento ai periodi per i quali il correntista abbia omesso di produrre tutti gli estratti conto, deve escludersi che l’accertamento possa essere influenzato dalla movimentazione del periodo privo di rendicontazione. Pertanto, in relazione a ciascuno di tali periodi, il CTU dovrà procedere “per blocchi”, sviluppando i propri conteggi di ricalcolo a partire dal saldo del primo della serie di estratti conto in continuità temporale versati in atti, senza inserimento di operazioni fittizie di raccordo.
Quanto all’individuazione delle rimesse solutorie, ad avviso della Corte d’Appello di Lecce, non è corretto procedere preventivamente alla depurazione degli addebiti illegittimi. Invero, l’orientamento sviluppatosi in tal senso si fonderebbe su una non attenta lettura dei precedenti giurisprudenziali di legittimità.
Per la Corte, tali ordinanze avrebbero riguardato un’altra diversa questione, quella della individuazione delle rimesse solutorie alle quali applicare il criterio legale di imputazione dei pagamenti di cui all’art. 1194 co. 2 c.c.
In simili giudizi, dunque, ad avviso della sentenza in esame, occorre dapprima individuare i “pagamenti” indebiti prescritti sulla base del c.d. saldo-banca e non certamente sul saldo ricalcolato e, successivamente, applicare il criterio di imputazione del pagamento previsto dall’art. 1194 co. 2 c.c.
La Corte ha altresì censurato la sentenza di primo grado laddove ha statuito la condanna della Banca, a fronte di una mera azione di accertamento promossa dalla società attrice.
In definitiva, con riferimento al rapporto di conto corrente che in tale sede rileva, la Corte d’Appello ha accolto l’appello proposto dalla Banca, accertando, in misura ridotta, il saldo in favore della società attrice.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Dottorando di ricerca presso l'Università di Bergamo. Assegnista di ricerca e Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento.