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Nota a App. Lecce (Sez. Taranto), 23 settembre 2022, n. 317.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Nella specie, parte appellante insisteva nel ritenere nulle le fideiussioni prestate, in quanto contenenti clausole contrarie alla normativa antitrust, già oggetto di censura con il noto provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia.

La Corte tarantina evidenzia come, «secondo l’insuperata e del tutto condivisibile giurisprudenza della Cassazione»[1], trattandosi di nullità parziale, che, in quanto tale potrebbe al più dare adito a risarcimento del danno, occorra verificare, innanzitutto, quali clausole contrattuali siano interessate e se pregiudichino, in concreto, gli interessi delle parti, ovverosia se queste ultime non avrebbero stipulato il negozio, in assenza delle stesse o l’avrebbero stipulato a condizioni differenti. Nel caso di specie, non è stato allegato e comprovato nulla di tutto ciò, specie la possibilità per la società garantita di accedere al finanziamento anche senza la contestuale sottoscrizione delle fideiussioni.

Ma vi è di più. La Corte d’Appello ritiene di dover (ri)qualificare le fideiussioni attenzionate alla stregua di contratti autonomi di garanzia bancaria, dal momento che contengono clausole significativamente limitative delle eccezioni proponibili da parte dei garanti[2]. Difatti, il disposto delle clausole nn. 6 (segnatamente «I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione del suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro obbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato») e 7 (segnatamente, «il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio») depongono «molto chiaramente» nel senso della natura autonoma della garanzia prestata.

 

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[1] Il riferimento è a Cass. n. 24044/2019.

[2] Cfr. Cass. n. 20397/2017; Cass. n. 31956/2018; Cass. n. 4717/2019.

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