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Nota a App. Torino, Sez. I, 19 luglio 2022, n. 824.

Massima redazionale

 

Eccepita tempestivamente la prescrizione, il correntista, sul quale (si badi) incombe l’onere di comprovare la natura ripristinatoria delle rimesse operate, nel periodo attenzionato, non può adempiere a siffatto onere avvalendosi dei soli estratti conto scalari, che non permettono di accertare la natura solutoria (o ripristinatoria) dei movimenti da analizzare. Invero, gli estratti conto a scalare costituiscono solo una parte dell’estratto conto ordinario e hanno la mera funzione riepilogativa del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente. Il riassunto a scalare contiene la sequenza dei saldi (positivi e negativi) ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta, ovvero rappresenta i conteggi degli interessi attivi e passivi, e non consente di individuare le singole operazioni che abbiano determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire esattamente tutti i movimenti effettuati nell’arco di tempo considerato, che, per contro, è operazione possibile unicamente per il tramite degli estratti conto completi del rapporto.

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