Nota a App. Venezia, Sez. I, 1 giugno 2022, n. 1369.
Massima redazionale
Nella specie, la Corte d’Appello veneziana ha respinto i motivi dell’appello, poiché infondati; segnatamente:
- per gli interessi moratori, il parametro di raffronto con il tasso soglia usura non può essere quello previsto per quelli corrispettivi, richiedendosi, per converso, l’adozione di un parametro aggiuntivo, tale da consentire la corretta comparazione omogenea dei dati;
- ai fini della verifica del superamento del tasso soglia normativamente previsto sono irrilevanti icalcoli basati su prospettazioni meramente eventuali e ipotetiche;
- le conseguenze sanzionatorie, derivanti dal superamento del tasso soglia, sono ristrette alla specifica categoria di interessi che ne fosse eventualmente viziata, e quindi, in ogni caso, non alla loro integralità;
- trattandosi di contratto di mutuo non risolto e in corso di regolare ammortamento, è applicabile il principio, affermato dalle Sezioni Unite, per cui «se il finanziato agisca in accertamento in corso di regolare rapporto, ed ottenga sentenza di nullità della clausola, ci non vuol dire che, da quel momento in poi, egli potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato, oltre all’interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute.».
Al contempo, la Corte territoriale statuisce che l’asserita difformità tra ISC/TAEG indicato nel contratto e quello effettivo non possa rientrare nell’ambito di operatività dell’art. 117 TUB, non potendo essere, consequenzialmente, sanzionata, se non a titolo di responsabilità precontrattuale (non essendo il TAEG una “condizione economica”, ma, per contro, un mero strumento informativo, per implementare la trasparenza delle condizioni contrattuali). Nella specie, la domanda degli appellanti è infondata anche alla luce della disciplina consumeristica, in quanto il contratto di mutuo attenzionato sarebbe escluso dall’applicazione di tale disciplina, ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 TUB.
Con precipuo riferimento alle censure mosse alla determinazione del tasso con riferimento all’indice EURIBOR, il Collegio veneziano sostiene che il contratto di mutuo dia piena contezza dell’ammontare delle rate con riferimento al tasso (Euribor) sussistente al momento della pattuizione, nonché alla suddivisione tra quota capitale e quota interessi; sia il contratto, sia il documento di sintesi, si riferiscono all’Euribor a tre mesi e, quindi, ad un parametro predeterminato nella sua consistenza, ampiamente pubblicizzato e chiaramente ricostruibile. Inoltre, nel documento di sintesi, è indicato il tipo di ammortamento (“alla francese”), perfettamente lecito e che consente alla parte mutuataria di avere sufficiente contezza delle modalità di determinazione delle singole rate.
Qui la sentenza.