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Nota a ACF, 10 dicembre 2021, n. 4745.

di Maria Fontana Vita della Corte

 

 

 

 

 

La decisione in commento prende le mosse da una controversia relativa ad operazioni finanziarie rivelatisi inadeguate ed inappropriate in relazione al profilo di rischio attribuibile sia al ricorrente che alla tipologia dei titoli oggetto di acquisto e si segnala, particolarmente, per aver riassunto le principali censure da imputare all’intermediario nelle insidiose ipotesi di investimenti in azioni illiquide.

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Cenno ai fatti.

La posizione di parte ricorrente.

Il ricorrente assume di essere stato indotto dall’Intermediario resistente ad acquistare, nel corso degli anni ben 18.205 azioni e, con riferimento a dette operazioni di investimento, lamenta:

  1. la loro invalidità per mancanza di forma scritta prevista ad substantiam dall’art. 23 TUF e dell’art. 37, comma 1 del Regolamento Consob n. 16190/2017;
  2. la plurima violazione degli obblighi comportamentali gravanti sull’intermediario, consistenti: – nel non aver correttamente eseguito la profilatura dell’investitore proponendogli operazioni di investimento inadeguate al suo profilo di rischio; – nell’omessa informativa circa la situazione di conflitto di interesse con conseguente mancata adozione delle dovute precauzioni organizzative;
  3. l’inadempimento degli specifici obblighi informativi previsti dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 sui titoli illiquidi;
  4. la violazione dell’obbligo di eseguire gli ordini di vendita dei detti titoli, come sancito dall’art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell’obbligo di comunicare le (eventuali) difficoltà ad evadere tali richieste di vendita, come sancito dall’art. 49, comma 3, lett. c) del Reg. Consob n. 16190/2017.

Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di nullità degli investimenti con conseguenziale restituzione delle somme investite e, in via subordinata, il risarcimento dei danni subiti a causa dei dedotti inadempimenti oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

 

Le argomentazioni difensive di parte resistente.

Costituitosi in giudizio, l’Intermediario eccepiva, preliminarmente, l’intervenuta prescrizione delle pretese relative a quelle operazioni di investimento in strumenti finanziari posti in essere oltre un decennio prima dell’invio del reclamo.

Nel merito, contestava l’avvenuta regolare sottoscrizione di tre contratti quadro da parte del ricorrente tanto da chiedere il rigetto della domanda principale di declaratoria di nullità nonché l’accertamento del corretto e puntuale adempimento: – degli obblighi informativi circa la natura degli investimenti e l’esistente situazione di conflitto di interessi; – degli obblighi di correttezza in merito alla profilatura dell’investitore del quale evidenziava, peraltro, la pregressa operatività con i medesimi titoli tala da poterne inferire la adeguatezza ed appropriatezza al suo profilo di rischio.

Contestava poi, in quanto non veritiera, la circostanza che il ricorrente avesse impartito ordini di vendita degli strumenti finanziari in suo possesso. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto anche della spiegata domanda risarcitoria e, in subordine, di defalcare dalle somme eventualmente a restituirsi gli importi prescritti e l’ammontare dei dividendi e delle cedole già percepiti dal ricorrente.

 

La pronuncia in commento.

Il Collegio accoglie la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente sulla scorta della plurima violazione degli obblighi comportamentali gravanti sull’Intermediario.

Sebbene abbia rigettato la domanda principale di nullità delle operazioni di investimento, che ha ritenuto valide in quanto successive alla stipula del contratto quadro, la decisione si segnala come interessante per aver racchiuso in un’unica pronuncia i dicta elaborati dalla giurisprudenza arbitrale nelle ipotesi di investimenti in prodotti illiquidi.

Difatti oltre a ribadire, in continuità con il sedimentato orientamento interpretativo, che il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale coincide con il giorno della esecuzione della prestazione oggetto di richiesta risarcitoria[1], il Collegio ammonisce su:

  1. l’importanza di una corretta profilatura dell’investitore che, certamente, non può ritenersi congrua se effettuata – come nel caso esaminato – tempo prima rispetto alle operazioni contestate e, tantomeno, adeguata nelle fattispecie in cui il questionario risulta unico per due cointestati del medesimo rapporto (in quanto inidoneo a «raccogliere le specifiche caratteristiche di ogni singolo investitore»[2]);
  2. l’irragionevole attribuzione di un profilo di “rischio medio” a prodotti finanziari illiquidi che, per loro stessa natura, presentano significative difficoltà di smobilizzo entro un lasso temporale congruo, a condizioni economiche adeguate e, finanche, espongono il risparmiatore al rischio della perdita dell’intero capitale;
  3. l’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario, previsti dalla Comunicazione Consob 9019104/2009 sui titoli illiquidi[3] e che la decisione ravvisa nella intenzionale qualificazione, ad opera della resistente, dei propri titoli come “liquidi” al momento in cui le operazioni di investimento sono state effettuate. Facendo espresso richiamo ad altro precedente arbitrale[4], la decisione in commento ricorda che resta onere dell’intermediario dare prova de “l’effettivo grado di liquidità” delle azioni a tale data per potersi ritenere esentato dal relativo obbligo informativo;

da ultimo, l’inidoneità delle dichiarazioni attestanti la (mera) presa visione di un prospetto informativo relativo allo strumento finanziario acquistato in quanto insufficiente a far ritenere adeguatamente adempiuti gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore. Sul punto, il Collegio ricorda infatti quanto sia essenziale fornire un set informativo concreto e veritiero sul tipo di investimento proposto, oltre che in materia di conflitto di interessi, anche ove l’investitore, come in questo caso, abbia operato in precedenza con analoghi titoli: la necessità di comunicare in modo chiaro la mutevolezza del grado di liquidità del titolo (ovvero le difficoltà eventuali di smobilizzo anche solo parziale) smonta quindi ogni alibi, ad arte montato dall’intermediario, a sostegno dell’asserita ininfluenza di una specifica e corretta informativa.

 

Qui la decisione.

[1] Ex multis cfr. ACF, 10.08.2021, n. 4135.

[2] In argomento si rimanda alle utili considerazioni a ACF, 07.09.2020, n. 2865 e ACF, 5.03.2021, n. 3516.

[3] Per dover espositivo si rileva come a seguito dell’Avviso Consob del 03 febbraio 2022 la citata Comunicazione è stata revocata inquanto assorbita dalle più ampie e dettagliate regole previste dalla vigente normativa.

[4] Cfr. ACF, 10.04.2020, n. 2454.

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