Nota a ACF, 3 gennaio 2022, n. 4879.
Massima redazionale
Con la recentissima decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), senza soluzione di continuità con i precedenti orientamenti, ha ritenuto non meritevole di accoglimento l’eccezione formulata dall’intermediario – resistente, avente a oggetto l’asserita irrilevanza, sul piano causale, dell’omissione informativa, in precipua considerazione della circostanza per cui parte ricorrente avesse avuto una precedenza esperienza di investimento in certificate. Invero, la conoscenza di un certo “astratto” tipo di prodotti, eventualmente vantata da un cliente, non può, di per sé, valere a esonerare l’intermediario dall’obbligo di informare quest’ultimo, anche quando si tratti di un cliente sufficientemente esperto, sulle caratteristiche concrete di quelli di volta in volta oggetto delle singole operazioni. Nel caso di specie, peraltro, l’ACF rileva, altresì, come l’esperienza precedente del ricorrente si fosse formata su certificate caratterizzati da un livello di rischio decisamente inferiore rispetto a quello degli strumenti finanziari oggetto del contendere, connotati, per contro, da un’elevatissima rischiosità.
Accertato l’inadempimento e la sua incidenza causale nella scelta di investimento, ai fini della quantificazione del danno, costituisce orientamento pressoché consolidato quello per cui l’investitore, specie ove sia dotato di una certa dimestichezza e conoscenza in materia finanziaria (come comprovato, nella specie, oltre che dai relativi questionari, dalla composizione del suo portafoglio e dalla storia dei suoi investimenti), abbia il dovere di attivarsi, ex art. 1227 c.c., per minimizzare il danno; in altri termini, ha l’onere di disinvestire, al fine di contenere le perdite, nel momento in cui abbia acquisito una chiara consapevolezza delle effettive caratteristiche dello strumento finanziario e del fatto che esse non siano conformi a quelle rappresentategli in precedenza dall’intermediario.
Qui la decisione.