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Nota a App. Brescia, Sez. I, 15 gennaio 2026, n. 18.

di Daniele Mosca

Avvocato

Contesto processuale

In primo grado il Tribunale di Bergamo aveva rigettato integralmente le domande, ritenendo carenti gli oneri di allegazione/prova (mancata produzione piano di ammortamento e mancata specificazione “singulatim” dei pagamenti), e aveva giudicato esplorativa la richiesta di CTU, compensando le spese.
Ethos propone appello insistendo su usura originaria e, in subordine, su violazione dell’art. 125-bis TUB (condizioni applicate difformi da quelle pubblicizzate).

Questioni giuridiche affrontate.

  1. Ammissibilità/adeguatezza delle allegazioni: se, per l’azione restitutoria da usura, fosse indispensabile produrre il piano di ammortamento e indicare puntualmente tutti i versamenti, oppure se fosse sufficiente una descrizione completa del rapporto e la produzione di documenti/perizia di parte.

  2. Determinazione del TEG e verifica dell’usura (L. 108/1996; art. 644 c.p.): in particolare, se nel TEG vadano inclusi anche costi assicurativi (anche se “obbligatori”) e commissioni/oneri di intermediazione.

  3. Rapporto tra norma primaria e Istruzioni Banca d’Italia / decreti ministeriali TEGM: se l’esclusione dei premi assicurativi prevista in talune Istruzioni possa vincolare il giudice, ovvero se debba prevalere l’interpretazione “omnicomprensiva” dell’art. 644 c.p.

  4. Conseguenze civilistiche dell’accertata usura: se la sanzione ex art. 1815, co. 2, c.c. comporti la restituzione dei soli interessi oppure anche degli altri costi che hanno concorso al superamento della soglia (salve imposte e tasse).

Motivazione: punti-chiave.

1) Onere di allegazione: “soddisfatto” e CTU non esplorativa in presenza di dati numerici.

La Corte ritiene che Ethos avesse già in citazione descritto il rapporto nei suoi elementi essenziali (numero contratto, importo, rate, tassi, categoria TEGM di riferimento, soglia, quantificazione del ripetibile), depositando anche contratto, rilevazioni e perizia con sviluppo del piano di ammortamento. Ne deriva che l’impostazione del primo giudice sul difetto di allegazione viene censurata.
Inoltre, la Corte richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui la produzione del piano di ammortamento non è elemento indefettibile ai fini della determinatezza/accertamento del credito, se le obbligazioni risultano chiaramente dal contratto e dalla struttura delle rate.

2) Inclusione dei premi assicurativi nel TEG: criterio del “collegamento” al credito (presunto per contestualità).

Il Collegio aderisce all’orientamento di legittimità per cui, ai fini dell’usura, devono computarsi anche le spese di assicurazione se collegate alla concessione del credito; il criterio decisivo non è l’oggetto della polizza, ma se l’operazione di credito non si sarebbe attuata in mancanza dell’assicurazione.
Nel caso concreto, dal contratto risultano “costi assicurativi” riferiti a polizze (vita) funzionali a garantire il rimborso; la Corte valorizza la funzione di garanzia del creditore e la necessità della copertura ai fini dell’erogazione.

3) Istruzioni Banca d’Italia e TEGM: non vincolatività in conflitto con l’art. 644 c.p.; possibile disapplicazione.

La Corte afferma che le Istruzioni Banca d’Italia, quali fonti secondarie, non possono comprimere la portata precettiva dell’art. 644, co. 4–5, c.p.: la mancata inclusione dei costi assicurativi nei TEGM/decreti non implica la loro esclusione nel TEG del singolo rapporto, imponendo semmai al giudice di prendere atto dell’illegittimità della normativa secondaria e disapplicarla nella parte non conforme.
Rilevante anche la statuizione per cui l’obbligatorietà ex lege del premio (richiamato l’impianto della cessione del quinto) non esclude che quel costo possa avere incidenza economica anche “remunerativa” in senso lato, da valutarsi in concreto.

4) Accertamento dell’usura: superamento soglia e inutilità di ulteriore istruttoria.

Sul piano numerico, la Corte dà atto che:

  • TAEG/TEG indicato (comprensivo di polizza e altri oneri) è pari al 28,48%;

  • tasso soglia di riferimento per la categoria (cessione del quinto oltre € 5.000) è 13,77%;
    e rileva che Prestitalia non contesta i valori in sé, ma solo l’inclusione dell’assicurazione. Ne consegue che l’usurarietà risulta “evidente” e la CTU è superflua.
    La Corte include tra i costi rilevanti anche la commissione d’intermediazione, escludendo che possa qualificarsi come costo derivante da scelta autonoma del debitore, essendo documentato il rapporto di mandato nella filiera contrattuale.

5) Effetti restitutori: non solo interessi, ma tutti i costi che determinano il superamento soglia (escluse imposte/tasse).

Punto di particolare interesse “editoriale”: la Corte opta per l’impostazione (indicata come prevalente in giurisprudenza di merito) secondo cui, accertata l’usura per effetto di costi “omnicomprensivi”, la restituzione deve riguardare tutto ciò che ha contribuito al superamento del tasso soglia, non soltanto gli interessi in senso stretto.
La motivazione costruisce il raccordo tra:

  • art. 1815, co. 2, c.c. (gratuità del finanziamento in presenza di interessi usurari), e

  • art. 644, co. 4, c.p. (inclusione di commissioni/remunerazioni/spese nel calcolo),
    anche valorizzando l’interpretazione autentica dell’usura “a qualunque titolo” (DL 394/2000 conv. in L. 108/2001).

Implicazioni legali di rilievo.

  1. Cessione del quinto e polizze obbligatorie: la sentenza ribadisce che, anche nei contratti anteriori al 2010, il premio assicurativo può (e spesso deve) entrare nel TEG se vi è collegamento funzionale con l’erogazione del credito, con presunzione di collegamento in caso di contestualità.

  2. Gerarchia delle fonti e contenzioso usura: viene riaffermata la non vincolatività delle Istruzioni Banca d’Italia quando si pongano in tensione con l’art. 644 c.p.; ciò rafforza la linea difensiva che invoca il parametro normativo primario rispetto a prassi amministrative/rilevazioni.

  3. Strategia probatoria: la Corte ridimensiona l’argomento “mancato piano di ammortamento” come causa automatica di indeterminatezza/prova insufficiente, quando l’attore alleghi compiutamente gli elementi del rapporto e produca documentazione/perizia: il focus si sposta su allegazioni sostanziali e dati economici verificabili.

  4. Sanzione civilistica estesa ai costi (non solo interessi): l’approdo restitutorio è particolarmente incisivo perché estende l’effetto della “gratuità” al complesso degli oneri che hanno determinato l’usura (commissioni, istruttoria, assicurazione), con esclusione delle sole imposte/tasse. È un punto che può incidere sensibilmente sul quantum nei giudizi seriali in materia di credito al consumo.

  5. CTU e “inutilità” istruttoria: ove i dati essenziali (TAEG/TEG e soglia) risultino non contestati nei valori, la CTU può essere ritenuta non necessaria; ciò orienta verso un contenzioso più “documentale” e meno peritale, almeno nei casi con quadro numerico chiaro.

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