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Nota a Trib. Napoli Nord, Sez. III, 7 aprile 2023.

di Giovanni Lauro

Studio Legale Lauro

Con la sentenza in commento il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato la nullità parziale del contratto di mutuo stipulato tra l’istituto di credito ed il consumatore, attesa la riscontrata (a seguito di ctu) violazione degli art. 117 TUB e 1346 cc attesa la mancanza di determinatezza e determinabilità, ex ante, dei criteri di calcolo del tasso di interesse applicato alla mutuataria.

Nella specie, la difesa del mutuatario lamentava che, nel caso di specie, le clausole relative al calcolo dei tassi di interesse corrispettivo ed alla determinazione del piano di ammortamento violavano le norme in materia di trasparenza contrattuale e determinatezza del contenuto del contratto in quanto riferite, tra l’altro, a parametri non univoci ancorati all’Euribor.

In particolare, come rilevato dal Tribunale normanno, la scelta di calcolare gli interessi sulla base dell’Euribor, notoriamente influenzato da una serie di variabili determinata da fattori oggettivi (data, ora e giorno di rilevazione) e soggettivi (organo di rilevazione, fonte di pubblicità, ecc. ecc.) non univoci, avrebbe richiesto necessariamente l’ esplicitazione di ogni criterio necessario per consentire al consumatore un’agevole verifica della correttezza del tasso applicato senza possibilità per la banca di scegliere arbitrariamente il parametro da applicare; nella fattispecie, però, non risultava indicato il divisore utilizzato per il calcolo del “tasso” Euribor da applicare ovvero non veniva indicato in contratto se il riferimento fosse al parametro del 360 o del divisore 365.

Pertanto il giudice, sulla scorta delle risultanze della ctu, ha dato atto che la denunciata omissione non consentiva di ritenere sufficientemente completa l’informativa contrattuale in relazione al tasso applicato al mutuatario, atteso il differente risultato cui avrebbe portato l’applicazione di un parametro piuttosto che dell’altro affermando, a tal fine, che  “L’omissione non è priva di rilevanza, dal momento che, come risultante dalla relazione di c.t.u. espletata in corso di causa (cfr. tabella a pagina 9 e 10), il valore effettivo del tasso di interesse contrattuale relativo a ciascuna rata varia a seconda del divisore Euribor – 360 o 365 – preso in considerazione.”

Sul punto la sentenza ha respinto anche la difesa della banca secondo la quale la differenza sarebbe stata del tutto irrilevante in termini numerici; non è stato dello stesso avviso il Tribunale che, sul punto, ha specificato -richiamando un condivisibile orientamento di legittimità[1]– che, anche se lo scarto tra i valori derivanti dall’applicazione dei due diversi divisori è minimo e la conversione da un valore all’altro è eseguibile mediante una semplice operazione matematica, ciò non ha alcun effetto “sanante” poiché “non rileva, infatti, l’entità dello scarto tra i due valori, nè la semplicità del calcolo per effettuare la conversione, quanto, piuttosto, l’incompletezza della previsione contrattuale, che non fornisce tutti i criteri e i dati necessari a rendere il rinvio all’Euribor rispettoso del requisito di determinatezza del tasso di interesse. In mancanza di una espressa previsione contrattuale, quindi, non vi è univocità in ordine al divisore da utilizzare per la rilevazione del tasso Euribor rilevante nel caso di specie.”

Infine, il magistrato aversano ha afferma che, in ogni caso, dalle indagini peritali, era anche emerso che “il tasso di interesse effettivamente applicato dalla banca” (cd. TAE) era risultato diverso da quello pattuito, e ciò sia assumendo quale parametro di indicizzazione l’Euribor con divisore 360 che applicando L’Euribor con base 365.

Di conseguenza il piano di ammortamento andava ricalcolato al tasso minimo dei bot come previsto dall’art. 117 TUB in quanto norma speciale.

Vi è da rilevare che la sentenza in commento ripercorre un precedente orientamento di merito che, già in passato, aveva avuto modo di evidenziare la necessità di esplicitare su quale base temporale deve essere costruito il piano di ammortamento di un finanziamento (anni di 360 o 365 giorni) pena la nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.[2], collocandosi nel solco della granitica giurisprudenza di legittimità a mente della quale “In tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284 c.c., comma 3, che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” [3].

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[1] Cfr. Cass. 16907/19.

[2] Cfr. Trib. Udine, n. 650/17; Trib. Milano, 30.10.2013.

[3] V. Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2015, n. 22179; Cass. Civ., Sez. I, 23.02.2016, n. 3480; Cass. n. 12276/10; Cass. n. 14684/03; Cass. n. 2317/07; Cass. n. 9080/02.

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