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Nota a Trib. Milano, Sez. VI, 25 marzo 2026, n. 2591.

Segnalazione a cura del Dott. Livio De Miranda.

di Dario Nardone

Studio Legale Nardone

Affinché una clausola contrattuale che prevede l’indicizzazione del tasso di interesse variabile al parametro Euribor soddisfi il requisito della determinatezza, è necessario che il contratto delimiti con precisione i criteri di rilevazione dell’Euribor. Se il contratto indica la data di rilevazione e la durata del parametro, ma omette di indicare il divisore (ovvero il numero di giorni da prendere in considerazione per il calcolo), la pattuizione è nulla per indeterminatezza. Tale nullità comporta l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), TUB.

A fronte dell’eccezione sollevata dall’opponente circa l’impiego non esplicitato di un regime di capitalizzazione composto degli interessi (ammortamento alla francese) tale da rendere indeterminato l’ammontare dovuto e generare costi occulti, l’importo degli interessi pattuiti non risulta determinabile se il piano di ammortamento e il contratto omettono di indicare la quota interessi delle rate. In assenza di tali dati e della esplicitazione della metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi, si riscontra una carenza di valida indicazione dei criteri pattuiti; ne consegue che l’esatto importo del debito deve essere ricalcolato applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.

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