Nota a Trib. Latina, Sez. I, 18 luglio 2022.
Massima redazionale (segnalazione dell’Avv. Antonio Tanza)
Nella specie, parte attrice contestava l’applicazione, sui rapporti intrattenuti con la Banca convenuta, di competenze base costituite da interessi ultralegali, dalla commissione di massimo scoperto, da valute fittizie e da spese forfettarie, nonché i meccanismi moltiplicativi delle competenze base, costituite dall’anatocismo degli interessi ultralegali, dalle valute, dall’anatocismo della c.m.s. e dagli addebitamenti sul capitale.
Ciò premesso, nel merito, le domande attoree tendono alla declaratoria di nullità del contratto di conto corrente, oltre che di quelli collegati, per inosservanza della forma scritta, per l’illegittima applicazione dell’anatocismo e di tassi d’interesse usurari, dovendone conseguire la rideterminazione del dare-avere tra le parti, la restituzione di quanto incassato in eccedenza dalla convenuta, la declaratoria di nullità della fideiussione e, da ultimo, la rettifica della segnalazione alla Centrale Rischi.
Relativamente al primo profilo, il CTU ha verificato l’insussistenza di contratti scritti relativamente ai rapporti secondari. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha già avuto occasione di chiarire che «in tema di disciplina dei contratti bancari … in forza della delibera del CICR del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità»[1]. Più recentemente, è stato ribadito[2] come l’apertura di credito in conto corrente debba essere stipulata per iscritto a pena di nullità, a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente stipulato in forma scritta. Nel caso di specie, al contratto di conto corrente, assistito dalla prescritta forma scritta, accedono un contratto di apertura di credito affidata oltre ai conti secondari. Accertata, quindi, la mancanza di contratti scritti relativamente ai conti secondari sopra riportati e, quindi, la fondatezza sotto tale aspetto della domanda attorea, sarebbe stato onere della Banca, eccipiente la circostanza della disciplina dei rapporti per relationem, dimostrare la sufficiente regolamentazione contenuta nel contratto “madre” ai fini della determinazione delle condizioni dei contratti “figlio”, onde giustificare l’applicabilità dell’invocata delibera derogativa del CICR. Non avendo, per converso, parte convenuta assolto a detto onere, merita accoglimento la domanda di nullità dei contratti secondari per difetto della forma scritta. Peraltro, il contratto “madre” risulta stipulato nel gennaio 1999, antecedentemente alla delibera CICR che, ai sensi del comma 2 dell’art. 117 TUB, ha specificato i termini in cui particolari contratti secondari possano essere conclusi anche in forma diversa da quella scritta. Sulla scorta di ciò, il consulente dell’ufficio ha proceduto a rideterminare le competenze trimestrali, nei termini di cui al comma 7 dell’art. 117 TUB dei conti stessi.
Avendo verificato che l’art. 7 del contratto prevedesse che i conti debitori venissero chiusi contabilmente con cadenza trimestrale, mentre gli interessi a credito del correntista fossero contabilizzati a fine anno, in spregio quindi alla delibera CICR del 09.01.2000, il consulente tecnico d’ufficio ha provveduto a defalcare dal dovuto il frutto dell’illegittimo anatocismo, ottenendo un saldo finale a vantaggio del correntista. Con precipuo riferimento alla verifica del superamento del tasso soglia, il CTU ha elaborato due distinti conteggi, applicando alternativamente le istruzioni della Banca d’Italia ovvero letteralmente il disposto di cui all’art. 644 c.p.. A tale ultimo riguardo, il Tribunale laziale reputa come sulle istruzioni della Banca d’Italia debba prevalere la normativa primaria rappresentata dall’art. 644 c.p. nella parte in cui, ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso, univocamente esclude dal conteggio le sole voci rappresentate dalle imposte e dalle tasse.
In senso conforme, la giurisprudenza di legittimità[3] ha chiarito come «le rilevazioni della Banca d’Italia hanno l’unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM e non già di stabilire il paniere del corrispettivo cui tener conto al fine di accertare l’usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell’art. 644 cod. pen.». Conseguentemente, si aderisce alle conclusioni peritali con le quali è determinato un saldo positivo finale a credito del correntista. In accoglimento, quindi, della domanda di ripetizione dell’indebito, la banca è condannata alla corresponsione della somma suddetta, oltre agli interessi legali dalla domanda, in favore della società attrice. La Banca convenuta è, altresì, condannata alla rettifica presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia della segnalazione a carico della medesima attrice.
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[1] Cfr. Cass. n. 7763/2017.
[2] Il riferimento è a Cass. n. 926/2022.
[3] Il riferimento è a Cass. n. 17466/2020.
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